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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono esenti i veicoli formalmente ritirati o vietati alla circolazione dall'autorita'.
  • Esenti i carrelli operanti in aree aziendali non accessibili al pubblico.
  • Esclusione del Fondo di garanzia per i sinistri nelle aree esenti.
  • La deroga richiede polizza RC verso terzi alternativa.
  • Recepisce la direttiva 2021/2118 sulla nuova nozione di circolazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 122-bis D.Lgs. 209/2005 — Deroghe

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall' articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all' articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60. Ferma restando la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all' articolo 60, comma 4, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.

2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonché nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.

3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 , secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. (70)

Commento

Recepimento della direttiva 2021/2118

L'art. 122-bis e' stato introdotto con il D.Lgs. 184/2023 per recepire la direttiva (UE) 2021/2118 che ha aggiornato la disciplina europea della RCA dopo Cass. UE Vnuk (C-162/13), Rodrigues de Andrade (C-514/16) e Torreiro (C-334/16). La direttiva precisa cosa rientra nel concetto di "circolazione" e cosa no, evitando estensioni che avrebbero gravato sulle imprese e sui premi.

Veicoli formalmente ritirati o vietati

Il comma 1 esonera i veicoli ritirati dall'autorita' o il cui uso e' vietato in via temporanea o permanente. Esempi: veicoli sequestrati, fermati amministrativamente, con uso temporaneamente vietato per motivi di sicurezza. Il proprietario non e' tenuto al premio perché il veicolo non può giuridicamente circolare. La deroga e' dichiarativa, non costitutiva: opera per il periodo del ritiro.

Carrelli operanti in aree chiuse

Il comma 1-bis esonera i carrelli ex art. 58 c.d.s. (carrelli elevatori, transpallet motorizzati) operanti in aree aziendali, magazzini, depositi non accessibili al pubblico. La stessa esenzione vale per veicoli in zone non accessibili nelle aree ferroviarie, portuali, aeroportuali. La logica e' che in questi spazi non si configura "circolazione su strade ad uso pubblico" e il rischio e' coperto da polizze RC generiche.

Onere della polizza RC alternativa

L'esenzione opera solo se la responsabilita' verso terzi e' comunque coperta da polizza assicurativa diversa dalla RCA obbligatoria. Tipicamente: RC operativa aziendale, RC verso terzi industriali, polizze macchinari. L'operatore deve mantenere documentazione disponibile per controlli.

Esclusione del Fondo di garanzia

Nei casi del comma 1-bis non opera l'indennizzo del Fondo di garanzia (art. 283). La regola e' coerente: il Fondo interviene per sinistri RCA, non per quelli coperti da altre polizze. Il danneggiato si rivolge direttamente all'assicuratore RC alternativo.

Confini con la giurisprudenza Vnuk

La Corte UE in Vnuk aveva esteso l'obbligo a un trattore che manovrava in un cortile privato. La direttiva 2021/2118 ha riequilibrato: la circolazione rilevante e' quella consistente nell'uso di un veicolo conforme alla sua funzione abituale come mezzo di trasporto, in spazi accessibili al pubblico. L'art. 122-bis traduce questo equilibrio.

Veicoli ad uso non stradale e mezzi agricoli

Particolare rilievo hanno i mezzi agricoli (trattori, mietitrebbie) che operano in campi e aree non aperte al pubblico ma occasionalmente attraversano strade pubbliche per spostarsi tra appezzamenti. Per la durata dello spostamento su strada vige l'obbligo RCA pieno; in campo opera l'esenzione del comma 1-bis se coperti da polizza RC agricola. La direttiva 2021/2118 ha introdotto la nozione di "uso conforme alla funzione abituale come mezzo di trasporto", chiarendo che funzioni accessorie (es. spandimento, raccolta) non integrano "circolazione" rilevante ai fini RCA.

Aspetti operativi del controllo

L'esenzione e' di natura sostanziale, non formale: il proprietario non deve fare una dichiarazione preventiva al MIMIT o all'IVASS. Tuttavia, in caso di controllo deve poter esibire la prova della polizza RC alternativa e l'evidenza che l'uso del veicolo rientra nell'esenzione. La documentazione (contratti, registri operativi) e' essenziale per evitare contestazioni e sanzioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — transpallet elettrico in magazzino

Caso 2: Caso Caia — veicolo sequestrato per traffico stupefacenti

Domande frequenti

Un carrello elevatore in stabilimento va assicurato RCA?

No, se opera in area non accessibile al pubblico ed e' coperto da polizza RC industriale. L'art. 122-bis comma 1-bis lo esclude espressamente.

Il Fondo di garanzia interviene per sinistri in aree aziendali?

No. Le aree esenti dall'obbligo sono escluse dal Fondo: il danneggiato si rivolge all'assicuratore RC del gestore dell'area o del veicolo.

Un veicolo sequestrato deve restare assicurato?

No per il periodo del sequestro. Il proprietario puo' interrompere la copertura e chiedere il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte. Alla restituzione del veicolo l'obbligo torna a operare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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