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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prima della conclusione dell'IBIP il distributore fornisce informazioni complete su prodotto, costi e oneri.
  • Va indicato se sara' resa valutazione periodica di adeguatezza ex art. 121-septies.
  • Obbligo di descrivere rischi e strategie di investimento proposte.
  • Tutti i costi (di distribuzione e di prodotto) sono illustrati in modo aggregato e cumulato nel tempo.
  • Gli incentivi a terzi sono ammessi solo se non confliggono con la tutela del contraente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 121-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Informativa al contraente e incentivi)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto, informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi: a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come indicato all'articolo 121-septies; b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte, opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi o a determinate strategie di investimento proposte; c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli oneri da comunicare al contraente, le informazioni relative alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al contraente e le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o tramite soggetti terzi.

2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni sono fornite al contraente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili.

4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui all'articolo 121-quater.

5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia alla direttiva 2014/65/UE ed in conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.))

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Commento

Disciplina rafforzata rispetto ai prodotti non IBIPs

L'art. 121-sexies trasforma l'obbligo informativo precontrattuale della distribuzione assicurativa nel suo corrispondente più analitico per gli IBIPs, modellato sull'art. 24 IDD e sull'art. 24-bis MiFID II. Mentre per i prodotti non IBIPs valgono gli obblighi generali degli artt. 120 e 120-bis, qui il legislatore impone un set informativo che copra prodotto, strategia, costi e oneri, oltre alla scelta tra consulenza con o senza valutazione periodica di adeguatezza.

La valutazione periodica di adeguatezza

Il comma 1 lett. a) impone di comunicare se il distributore fornira' una valutazione periodica della persistente adeguatezza del prodotto al contraente. La scelta e' rilevante: il modello con valutazione periodica e' tipico della consulenza evoluta (anche a parcella) e comporta costi maggiori; quello senza si limita all'adeguatezza al momento della vendita. Il contraente deve conoscere ex ante quale modello gli verra' applicato.

Informazione sui rischi e strategie

La lett. b) richiede indicazioni e avvertenze specifiche sui rischi del prodotto e delle strategie sottostanti: per una unit linked, le caratteristiche dei fondi target; per una multiramo, la composizione tra ramo I e ramo III; per un index linked, la struttura del sottostante e le condizioni di valutazione. La forma deve essere chiara, non meramente nominalistica.

Costi e oneri: il principio dell'aggregazione

La lett. c) impone la comunicazione aggregata e cumulata di tutti i costi e oneri. La regola attuativa IVASS (regolamento 41/2018, all. 4) impone un prospetto ex ante con: costo prodotto (commissioni di gestione, performance, garanzia); costo distribuzione (provvigioni, retrocessioni); costo totale annuo e impatto cumulato a 1, 5, 10 anni; effetto sul rendimento atteso. L'obiettivo e' rendere comparabili offerte diverse.

Incentivi e principio di non degradamento

I commi 2-3 disciplinano gli incentivi monetari e non monetari ricevuti da terzi (tipicamente case di gestione). Sono ammessi solo se: dichiarati ex ante in modo trasparente; di importo, natura e fonte chiari; non degradanti rispetto alla qualita' del servizio reso. Un incentivo che orienti la raccomandazione verso prodotti meno adeguati e' vietato. L'IVASS, con regolamento 45/2020, ha rafforzato i criteri di prova della non degradazione (es. servizi aggiuntivi documentati come consulenza evoluta o reportistica periodica).

Profili di responsabilita'

L'omessa o inesatta informativa può fondare azioni risarcitorie per inadempimento informativo (Cass. SS.UU. 26724/2007 ha fissato la regola per il risparmiatore); sul piano sanzionatorio IVASS irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in casi gravi, sospensione dall'attività di distribuzione.

Effetti della digitalizzazione sull'informativa

Con i regolamenti IVASS 41/2018 e 45/2020 la consegna del set informativo e' sempre più frequentemente digitale: PDF dinamici, video esplicativi, simulatori interattivi. Il legislatore richiede equivalenza funzionale rispetto al cartaceo, non identita' formale. Le piattaforme online devono offrire archiviazione permanente sul supporto durevole del cliente, log di consegna verificabili, possibilita' di richiedere copia cartacea. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto valore probatorio agli e-mail con allegato sigillato purche' il provider garantisca tracciabilita' e immodificabilita'.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — prospetto costi insufficiente

Caso 2: Caso Caia — incentivi non degradanti

Domande frequenti

Quanto deve essere dettagliato il prospetto costi?

Deve coprire ogni componente (prodotto e distribuzione), su un orizzonte poliennale, con effetto cumulato e impatto sul rendimento atteso. Le formule generiche del passato (es. solo TER aggregato) non bastano piu'.

La valutazione periodica e' obbligatoria?

No, e' una scelta del distributore. Ma deve essere dichiarata ex ante: il contraente sceglie tra modelli diversi e relative tariffe consulenziali.

Tutti gli incentivi sono vietati?

No. Sono vietati quelli che degradano la qualita' del servizio. Sono ammessi quelli compensati da servizi aggiuntivi documentati e comunicati al contraente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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