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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Imprese e intermediari che distribuiscono IBIPs applicano l'art. 119-bis su regole di comportamento e conflitti di interesse.
  • L'informativa sui conflitti va resa su supporto durevole e in forma sufficientemente dettagliata.
  • La norma deroga all'art. 120-quater sui canali ordinari di informativa precontrattuale.
  • Il contenuto deve consentire al contraente una decisione consapevole sulla distribuzione.
  • Sanzioni IVASS in caso di violazione dell'obbligo di disclosure.

Testo dell'articoloVigente

Art. 121-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Conflitti di interesse)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e conflitti di interesse.

2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:

a) fornite su un supporto durevole;

b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di prendere una decisione informata sulle attività di distribuzione assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.))

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Commento

Cornice IDD-IBIPs e specificita' dell'art. 121-quinquies

La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Insurance-Based Investment Products, IBIPs) e' regolata in Italia dagli artt. 121-bis ss. del Codice, che recepiscono il capo VI della direttiva IDD 2016/97/UE e le norme delegate del regolamento UE 2017/2359. Il legislatore ha imposto a imprese e intermediari standard rafforzati di tutela del contraente, allineati a quelli MiFID II per i prodotti finanziari. L'art. 121-quinquies disciplina lo specifico profilo dei conflitti di interesse: come prevenirli, come gestirli, come comunicarli quando residuali.

Rinvio all'art. 119-bis e perimetro applicativo

Il comma 1 opera un rinvio integrale all'art. 119-bis, che impone l'adozione di policy organizzative e procedurali idonee a identificare ed evitare i conflitti che possano ledere gli interessi dei clienti. Il perimetro comprende: la struttura proprietaria del distributore; gli incentivi monetari e non monetari ricevuti dalle imprese mandanti; i rapporti di gruppo tra produttore e distributore; le politiche remunerative del personale; le offerte concentrate su prodotti propri o di gruppo. Il regolamento IVASS 40/2018 dettaglia gli obblighi di mappatura dei conflitti e di tenuta di un registro aggiornato.

Disclosure su supporto durevole

Quando il conflitto non può essere prevenuto, il distributore deve comunicarlo al contraente in via preventiva. Il comma 2 fissa due requisiti: il supporto durevole (cartaceo o equivalente digitale che permetta archiviazione e consultazione) e il dettaglio sufficiente in funzione delle caratteristiche del cliente. Un cliente retail richiede una descrizione del conflitto comprensibile, non meramente nominale; un cliente professionale può ricevere informazione tecnica più sintetica.

Contenuto minimo della comunicazione

La prassi IVASS, conforme alle linee guida EIOPA, richiede: la natura del conflitto (es. incentivi su un determinato prodotto vita); i soggetti coinvolti (impresa, intermediario, gruppo); l'impatto potenziale sulla scelta proposta; le misure adottate per mitigarlo (selezione comparativa, parere indipendente). Una formula generica come "potrebbero esistere conflitti" non basta a integrare l'obbligo.

Coordinamento con la consulenza obbligatoria

L'art. 121-quinquies si applica anche quando la consulenza e' fornita su iniziativa del distributore. In tal caso il conflitto va comunicato prima della raccomandazione, perché altrimenti la valutazione di adeguatezza ex art. 121-septies risulterebbe viziata in radice.

Sanzioni e tutele civili

La violazione integra illecito amministrativo con sanzione fino a 5 milioni di euro o al 5% del fatturato (art. 324-ter Codice). Sul piano civile, l'omessa informativa può fondare un'azione di nullita' per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.) o di risarcimento per inadempimento informativo. La giurisprudenza di merito ha già annullato polizze multiramo collocate senza disclosure adeguata su retrocessioni di commissioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — incentivi più alti su un prodotto unit linked

Caso 2: Caso Caia — banca distributrice di prodotti di gruppo

Domande frequenti

Cosa si intende per supporto durevole?

Qualsiasi strumento (cartaceo, e-mail con allegato non modificabile, area riservata con archiviazione) che consenta al contraente di conservare informazioni personali per il tempo necessario e di riprodurle invariate. Una pagina web statica e dinamica senza salvataggio non e' supporto durevole.

Quali sono i conflitti tipici nella distribuzione IBIPs?

Incentivi monetari piu' elevati su alcuni prodotti, appartenenza di impresa e intermediario al medesimo gruppo, contest commerciali interni, retrocessioni asimmetriche tra rami III e I, partecipazioni reciproche.

Se il distributore comunica il conflitto e' a posto?

No. La disclosure e' rimedio residuale: prima vanno adottate misure organizzative e procedurali per prevenirlo. La sola comunicazione non sana un conflitto che il distributore poteva evitare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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