- L'IVASS vigila sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP).
- Si applicano principi MiFID II adattati: trasparenza analitica dei costi, divieto incentivi non in interesse del cliente, suitability test rafforzato.
- La cooperazione con CONSOB e' organizzata da protocollo bilaterale (art. 12 del Codice).
- IVASS adotta regolamenti specifici sulla distribuzione IBIP, ispirati al Reg. delegato 2017/2359/UE.
Testo dell'articoloVigente
Art. 121-quater D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Fatte salve le competenze previste dall' articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi.
3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (45)
Commento
Gli IBIP e l'integrazione assicurazione-investimento
I prodotti di investimento assicurativi (Insurance-Based Investment Products, IBIP) sono polizze in cui prevale la componente finanziaria: unit linked, index linked, multiramo. La direttiva IDD (artt. 26-30) ha introdotto per gli IBIP regole specifiche, ispirate a MiFID II, in considerazione della loro natura ibrida. L'art. 121-quater recepisce e attribuisce a IVASS la vigilanza, con cooperazione CONSOB.
Trasparenza dei costi (cost transparency)
La trasparenza dei costi e' analitica: il distributore IBIP comunica al cliente, prima del contratto e periodicamente, tutti i costi diretti e indiretti, in valore e in percentuale, su un orizzonte temporale rappresentativo. L'obbligo va oltre l'art. 120-bis sulle remunerazioni: copre anche costi del prodotto, costi del veicolo sottostante, costi di gestione. Il KID PRIIPs e' parte essenziale dell'informativa.
Suitability test rafforzato
Per gli IBIP il distributore svolge un suitability test analogo a quello MiFID II: valuta conoscenze ed esperienza del cliente in materia di investimenti, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, capacita' di subire perdite. La valutazione e' documentata; le raccomandazioni non adeguate sono vietate. La suitability si aggiunge al demands and needs test dell'art. 119-ter, non lo sostituisce.
Incentivi e inducements
Sugli IBIP si applica il divieto di accettare incentivi di terzi salvo specifiche condizioni: l'incentivo deve migliorare la qualita' del servizio per il cliente, essere comunicato in anticipo, non incidere sul dovere di agire nel suo miglior interesse. La disciplina, derivata da MiFID II, e' particolarmente restrittiva per la consulenza indipendente, dove gli incentivi di terzi sono di norma vietati.
Cooperazione IVASS-CONSOB
L'art. 121-quater richiama l'art. 12 del Codice sulla cooperazione tra IVASS e CONSOB per gli IBIP, dove esistono competenze sovrapposte (CONSOB per la sollecitazione, IVASS per la natura assicurativa). Il protocollo CONSOB-IVASS del 2018 (e revisioni successive) regola lo scambio di informazioni, le ispezioni congiunte, il coordinamento sanzionatorio. La sinergia evita duplicazioni e lacune.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — IBIP venduta senza suitability test
Caso 2: Caso Caia — incentivi e consulenza indipendente
Domande frequenti
Cosa sono gli IBIP?
Insurance-Based Investment Products: prodotti assicurativi in cui prevale la componente finanziaria. Esempi: unit linked, index linked, multiramo. Per il loro contenuto ibrido sono soggetti a regole specifiche derivate da MiFID II.
Quali costi devono essere comunicati per gli IBIP?
Tutti i costi diretti e indiretti: costo del prodotto, costo del veicolo sottostante, costo di gestione, retrocessioni, oneri amministrativi. La comunicazione e' analitica, in valore e percentuale, su orizzonte temporale rappresentativo, prima del contratto e periodicamente.
Come si coordinano IVASS e CONSOB sugli IBIP?
Tramite il protocollo di cooperazione previsto dall'art. 12 del Codice. Il protocollo regola scambio di informazioni, ispezioni congiunte e coordinamento sanzionatorio, con CONSOB competente sulla sollecitazione e IVASS sulla natura assicurativa.
Vedi anche