In sintesi
- Rinvio a tutte le procedure esecutive del DPR 602/1973.
- Comprende espropriazione mobiliare, presso terzi, immobiliare e su beni registrati.
- Include la disciplina delle procedure concorsuali con debitore fallito.
- Sistema uniforme con la riscossione tributaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 224 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45 , 46 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
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Commento
L'art. 224 è la norma di chiusura del sottosistema esecutivo: rinvia in blocco alle norme del DPR 602/1973 che disciplinano le diverse forme di espropriazione, garantendo identità di strumenti tra recupero coattivo tributario e recupero coattivo dei crediti per spese di giustizia.
Le forme di espropriazione
La norma richiama una decina di articoli del DPR 602/1973. L'espropriazione mobiliare (artt. 62 ss.) opera su beni del debitore presenti nei luoghi di sua disponibilità; quella presso terzi (artt. 72 ss.) sui crediti che il debitore vanta verso terzi, tipicamente stipendi, pensioni, canoni di locazione, conti correnti; quella immobiliare (artt. 76 ss.) sui beni iscritti nei registri immobiliari, con regole peculiari sul cosiddetto pignoramento "prima casa"; quella su beni mobili registrati (artt. 86 ss.) su auto, moto, natanti.
I limiti del pignoramento
L'art. 76 DPR 602/1973 fissa limiti al pignoramento immobiliare: divieto sull'unico immobile adibito a prima casa non di lusso, salvo che il credito superi 120.000 euro. Per lo stipendio, l'art. 545 c.p.c. e l'art. 72-ter DPR 602/1973 stabiliscono soglie di impignorabilità relativa, calibrate sull'ammontare del credito.
Le procedure concorsuali
Quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione controllata), l'agente della riscossione si insinua al passivo come qualsiasi altro creditore, rispettando le regole della par condicio temperate dai privilegi che assistono il credito erariale.
Cross-reference
Si vedano gli artt. 45-90 DPR 602/1973, l'art. 72-ter sui limiti del pignoramento di stipendi, gli artt. 545 e 615-616 c.p.c., il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) per le procedure concorsuali, l'art. 2745 c.c. e seguenti sui privilegi del credito erariale.
Strumenti deflattivi e rateizzazione esecutiva
Anche durante l'esecuzione il debitore puo accedere a strumenti deflattivi: rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973 (fino a 120 rate per i piu ampi piani), sospensione amministrativa per fondatezza delle eccezioni, definizione agevolata in periodi di rottamazione legislativa. La giurisprudenza riconosce che la rateizzazione concessa sospende le procedure esecutive in corso, salva la decadenza per inadempimento. Particolare attenzione meritano i pignoramenti del conto corrente: l'art. 545 c.p.c. e l'art. 72-ter DPR 602/1973 fissano limiti di impignorabilita relativa per emolumenti accreditati nel mese, che il debitore puo invocare in sede di opposizione. Per la prima casa, la giurisprudenza è ferma nel ritenere il divieto dell'art. 76 DPR 602/1973 di stretta applicazione, ma con possibilita di iscrizione ipotecaria anche sotto soglia (Cass. 19270/2014).
L'avvento della digitalizzazione ha trasformato le procedure: pignoramenti telematici presso terzi, accesso ai sistemi anagrafici tributari per l'individuazione del patrimonio, notifiche via PEC per i soggetti obbligati. La rapidita esecutiva è cresciuta significativamente, ma anche le tutele del debitore (PagoPA, portali di consultazione delle cartelle) si sono sviluppate, riequilibrando il rapporto.
Casi pratici
Caso 1: Pignoramento dello stipendio
Caso 2: Insinuazione al passivo del concordato
Domande frequenti
Possono pignorarmi la prima casa per spese di giustizia?
Solo se il credito complessivo supera 120.000 euro e si tratta dell'unico immobile non di lusso, ai sensi dell'art. 76 DPR 602/1973.
Quanto possono trattenere dallo stipendio?
Le percentuali variano: per crediti erariali, l'art. 72-ter DPR 602/1973 prevede limiti graduati (1/10, 1/7, 1/5) a seconda dell'ammontare dello stipendio.
Se sono in concordato preventivo l'esecuzione si ferma?
Sì. L'apertura di una procedura concorsuale comporta il divieto di azioni esecutive individuali; il credito deve essere insinuato al passivo nelle forme previste dal Codice della crisi.
Vedi anche