- Il pagamento del premio all'intermediario libera l'assicurato verso l'impresa di assicurazione.
- Il pagamento del risarcimento all'intermediario non libera l'impresa verso il danneggiato salvo autorizzazione.
- La norma protegge il contraente come parte debole, presumendo l'intermediario soggetto qualificato del mercato.
- La regola incide sulla disciplina della mora e sulla decorrenza degli interessi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 D.Lgs. 209/2005 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
Commento
Il principio dell'effetto liberatorio
L'art. 118 disciplina due ipotesi speculari: il pagamento del premio dall'assicurato all'intermediario e il pagamento del risarcimento dall'impresa all'intermediario o, in alcuni casi, dall'intermediario all'assicurato. La regola di fondo e' che l'intermediario, in quanto soggetto del mercato qualificato e tenuto alla separazione patrimoniale (art. 117), e' un canale autorizzato per il pagamento del premio: il versamento all'intermediario libera l'assicurato verso l'impresa.
Pagamento del premio: la regola favor assicurato
L'assicurato che paga il premio all'intermediario adempie all'obbligazione contrattuale verso l'impresa. L'eventuale mancato trasferimento dall'intermediario all'impresa e' un rischio interno al sistema distributivo e non si ribalta sull'assicurato. La regola e' stata confermata dalla giurisprudenza anche in casi controversi: Cass. 4030/2010 ha ritenuto liberatorio il pagamento mediante assegno trasmesso all'agente, anche in mancanza di girata espressa, purche' il contraente abbia agito secondo buona fede.
Pagamento del risarcimento: regime diverso
Il pagamento del risarcimento all'intermediario non libera l'impresa verso il danneggiato, salvo che l'intermediario sia stato espressamente autorizzato a riceverlo. La diversita' di trattamento si spiega con la posizione del danneggiato (terzo rispetto al rapporto distributivo) e con l'esigenza di evitare che la mediazione si traduca in un ostacolo al risarcimento effettivo. L'autorizzazione espressa può risultare dalla polizza, dalla quietanza o dalla prassi consolidata.
Decorrenza degli interessi e mora
L'effetto liberatorio del pagamento all'intermediario incide sulla decorrenza degli interessi moratori: l'impresa non può richiedere interessi dall'assicurato se il premio e' stato pagato all'agente nei termini, anche se trasferito tardivamente. Specularmente, il danneggiato cui non e' pervenuto il risarcimento mantiene il diritto di richiederlo direttamente all'impresa con maturazione degli interessi dalla mora (art. 1224 c.c.).
Profili pratici
L'intermediario rilascia quietanza al pagamento; la quietanza ha valore di ricevuta probante l'adempimento (art. 1199 c.c.). Per il pagamento elettronico (bonifico, carta) la prova e' offerta dalla contabile bancaria. L'impresa non può opporre all'assicurato eventuali contestazioni interne sul flusso finanziario.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — premio versato all'agente non trasferito
Caso 2: Caso Caia danneggiata — risarcimento all'intermediario senza autorizzazione
Domande frequenti
Il pagamento del premio all'agente libera l'assicurato?
Si'. L'art. 118, comma 1, stabilisce che il pagamento del premio all'intermediario libera l'assicurato verso l'impresa. L'eventuale mancato trasferimento dei fondi dall'intermediario all'impresa e' un rischio interno al sistema distributivo.
Il pagamento del risarcimento all'intermediario libera l'impresa?
No, salvo che l'intermediario sia stato espressamente autorizzato a riceverlo. L'autorizzazione puo' risultare dalla polizza, dalla quietanza o dalla prassi consolidata tra impresa e intermediario.
Cosa fare se l'intermediario non trasferisce il premio all'impresa?
L'assicurato resta liberato. L'impresa puo' agire contro l'intermediario per il recupero. L'assicurato che riceve solleciti di pagamento dall'impresa deve esibire la quietanza dell'intermediario e segnalare la condotta a IVASS.
Vedi anche