Testo dell'articoloVigente
Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.
3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2))
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In sintesi
Indice dei contenuti
Quando un intermediario UE si considera stabilito in Italia
La direttiva IDD distingue due forme di esercizio transfrontaliero del passaporto unico: la libera prestazione di servizi (art. 116-quater) e il diritto di stabilimento (art. 116-quinquies). La nozione di stabilimento, mutuata dalla giurisprudenza Gebhard della Corte di giustizia, richiede una presenza stabile e continuativa nel territorio dello Stato ospitante: una succursale, un agente con sede fissa, una rete di subagenti coordinata da un punto operativo locale. La differenza non e' solo nominale: cambia il regime degli obblighi applicabili e la profondita' dei controlli dell'autorita' ospitante.
Notifica e iscrizione nell'elenco
L'intermediario informa l'Autorita' di origine, che trasmette all'OIA italiano le informazioni dell'art. 116-bis integrate con i dati della stabile organizzazione: indirizzo, nominativo del responsabile, rami. L'OIA iscrive l'intermediario in un elenco dedicato ai soggetti operanti in stabilimento. L'attività può iniziare dalla data della conferma dell'OIA o, in mancanza, decorso un mese dalla notifica. Il termine ha funzione acceleratoria a tutela dell'intermediario.
Norme applicabili alla succursale
Alla succursale si applicano: le regole di comportamento (artt. 119 e 119-bis), gli obblighi informativi precontrattuali (artt. 120 ss.), la disciplina della separazione patrimoniale dei premi (art. 117), gli obblighi antiriciclaggio italiani. Sono invece riservati allo Stato di origine i requisiti di accesso, l'onorabilita' e professionalita' del personale, la copertura RC professionale.
Profili di vigilanza
IVASS svolge la vigilanza on-site sulla succursale per quanto concerne le regole di condotta: ispezioni, richieste di documentazione, sanzioni amministrative. La vigilanza prudenziale resta all'Autorita' di origine. In caso di violazione delle norme italiane si attiva la procedura di cooperazione dell'art. 116-octies, simmetrica a quella dell'art. 116-septies per la LPS.
Confronto con le imprese di assicurazione
Il regime di stabilimento per gli intermediari riproduce, semplificandolo, quello previsto per le imprese di assicurazione UE dagli artt. 23 e 24 del Codice. La differenza sostanziale e' l'assenza di un requisito di capitale per gli intermediari, sostituito dalla copertura RC professionale obbligatoria e dalla separazione patrimoniale dei premi.
Aspetti pratici per il distributore
Sul piano operativo l'applicazione della norma richiede tre presidi: una procedura interna scritta che ne traduca i passaggi in step operativi per il personale; una formazione documentata che garantisca la conoscenza dei contenuti da parte di chi opera col cliente (art. 113 del Codice); una traccia documentale di ogni adempimento che consenta la verifica ex post in caso di reclamo o ispezione IVASS. Il regolamento IVASS 40/2018 indica i contenuti minimi della procedura interna e degli archivi.
Coordinamento con la disciplina del consumatore
Per i contratti con consumatori si applicano in via cumulativa le tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005): obblighi di trasparenza, divieto di clausole vessatorie, foro del consumatore, diritto di recesso. Le tutele non si elidono ma si sommano: il distributore deve verificare la conformita' a entrambi i livelli normativi. La Cassazione (Sez. III, 13691/2019) ha confermato il principio del cumulo di tutele per il consumatore di servizi finanziari e assicurativi.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Versicherungsmakler AG - apertura succursale a Roma
Caso 2: Caso Caia France SARL - silenzio dell'OIA
Domande frequenti
Cosa qualifica come stabilimento e non LPS?
La presenza di un'organizzazione stabile in Italia: succursale, agente con sede fissa o rete coordinata da un punto operativo locale. Il criterio guida e' la continuita' e l'autonomia organizzativa, non la durata.
Quando puo' iniziare l'attivita' la succursale?
Dalla data della conferma dell'OIA italiano oppure, in mancanza di risposta, decorso un mese dalla notifica trasmessa dall'Autorita' di origine.
Quali obblighi italiani si applicano alla succursale?
Le regole di comportamento (artt. 119 e 119-bis), gli obblighi informativi (artt. 120 ss.), la separazione patrimoniale dei premi (art. 117) e gli obblighi antiriciclaggio. Restano allo Stato di origine i requisiti di accesso e la RC professionale.