- L'intermediario che opera in libera prestazione comunica all'Organismo i dati richiesti.
- L'Organismo trasmette le informazioni all'Autorità ospitante entro trenta giorni.
- L'Autorità ospitante può chiedere informazioni sulle regole di condotta locali.
- L'attività può essere avviata decorso il termine, salvo opposizione motivata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 116-bis D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'intermediario può iniziare ad esercitare l'attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.
3. L'intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante))
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Commento
La procedura di notifica
L'art. 116-bis cod. ass. dettaglia la procedura per l'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro. È una procedura di notifica, non di autorizzazione: l'intermediario non chiede il permesso ma comunica l'intenzione di operare, secondo il principio del passporting europeo. L'Autorità di origine (IVASS, per il tramite dell'Organismo) ha funzione di trasmissione qualificata dei dati all'Autorità ospitante.
Il contenuto della comunicazione
Il comma 1 elenca i dati che l'intermediario deve trasmettere all'Organismo per la registrazione: nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale, dati di iscrizione al RUI (lettera a); Stato membro o Stati membri in cui intende operare (lettera b); categoria di intermediario di appartenenza, eventuali imprese di assicurazione o riassicurazione rappresentate, dati dei collaboratori della sezione E della cui collaborazione si avvale (lettera c); rami assicurativi in cui intende operare, se applicabili (lettera d). È una scheda informativa completa che consente all'Autorità ospitante di conoscere l'operatore.
Il termine di trenta giorni
Il comma 2 fissa un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione: entro questo tempo l'Organismo trasmette le informazioni all'Autorità ospitante competente. È un termine ordinatorio per l'attività istruttoria interna ma serve a garantire celerità. Decorso il termine, l'intermediario può iniziare l'attività nello Stato ospitante, salvo che l'Autorità di destinazione non si opponga motivatamente in base al diritto interno del Paese ospitante.
L'attività dell'Autorità ospitante
L'Autorità ospitante può fornire all'intermediario, attraverso l'Autorità di origine, informazioni sulle regole di condotta applicabili nel proprio territorio. È il presidio del good of the consumer: l'intermediario italiano che opera in Germania applica nei rapporti con i clienti tedeschi le regole di condotta tedesche (informazione precontrattuale, valutazione di adeguatezza, trattamento dei reclami). L'informazione preventiva facilita la compliance e riduce il rischio di violazioni inconsapevoli.
Modifiche e cessazione
Le modifiche delle informazioni notificate (variazione dei rami, ingresso di nuovi collaboratori, cambio dell'impresa mandante) devono essere comunicate tempestivamente all'Organismo e attraverso questo all'Autorità ospitante. La cessazione dell'attività in libera prestazione richiede una comunicazione formale. Il mancato adempimento di questi obblighi espone l'intermediario a sanzioni amministrative (artt. 324 e seguenti cod. ass.) e, in caso di violazione delle regole di condotta del Paese ospitante, a interventi dell'Autorità locale, con segnalazione a IVASS attraverso i canali di cooperazione europei. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 e gli orientamenti EIOPA forniscono lo schema operativo della cooperazione. Sul piano pratico, le imprese mandanti hanno interesse a verificare che i propri intermediari abbiano notificato l'operatività transfrontaliera, prima di assegnare loro contratti relativi a clienti residenti in altri Stati membri.
Casi pratici
Caso 1: Broker italiano che opera in Austria e Slovenia
Caso 2: Inserimento di nuova impresa mandante
Domande frequenti
Devo aspettare un'autorizzazione per operare in LPS?
No, è una procedura di notifica, non di autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Organismo, l'attività può iniziare salvo opposizione motivata dell'Autorità ospitante.
Quali regole di condotta si applicano in LPS?
Quelle del Paese ospitante, in base al principio del good of the consumer. L'Autorità ospitante può fornire all'intermediario informazioni preventive sulle regole locali.
Posso operare in più Stati con una sola notifica?
Sì, indicando nella comunicazione tutti gli Stati in cui si intende operare. La trasmissione è effettuata dall'Organismo a ciascuna Autorità competente.
Vedi anche