In sintesi
- Concentra in capo alla commissione del patrocinio competenze altrimenti ripartite.
- La commissione svolge le funzioni di artt. 79, 124, 126, 127 e 136 in materia tributaria.
- L'istanza respinta o inammissibile non puo essere riproposta al magistrato procedente.
- Differenza importante con il regime civile (art. 126).
- Obbligo di astensione dei giudici tributari membri nelle cause da loro esaminate in commissione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 139 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
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Commento
L'articolo 139 detta due regole essenziali per il funzionamento della commissione del patrocinio tributario: la concentrazione in capo a essa di tutte le funzioni che nel patrocinio civile sono ripartite fra consiglio dell'ordine e magistrato, e l'obbligo di astensione dei giudici tributari membri.
La concentrazione delle competenze
Il comma 1 prevede che le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono al consiglio dell'ordine e al magistrato nel patrocinio civile sono svolte solo dalla commissione del patrocinio in materia tributaria. La concentrazione riguarda: la ricezione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 79), la presentazione dell'istanza (art. 124), l'ammissione anticipata e provvisoria (art. 126), le verifiche dell'ufficio finanziario (art. 127), la revoca dell'ammissione (art. 136).
La ragione della concentrazione
La scelta di accentrare le competenze in un unico organo collegiale risponde alla peculiarita del contenzioso tributario: la specificita tecnica della materia e la specializzazione richiesta consigliavano di affidare a un organo dedicato l'intera filiera valutativa, evitando dispersione di competenze fra ordini professionali plurimi e magistrati tributari. La commissione decide istanza, ammissione, verifiche e revoche in modo unitario.
L'inammissibilita della riproposizione al magistrato
La seconda parte del comma 1 introduce una regola di chiusura: l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione del patrocinio non puo essere riproposta al magistrato procedente. La regola devia dal regime civile (art. 126), dove il rigetto del consiglio dell'ordine puo essere ricostruito davanti al magistrato. Nel tributario, la commissione e l'unico organo competente: il suo rigetto chiude la fase amministrativa salva eventuale tutela giurisdizionale (ricorso al TAR per atto amministrativo, secondo orientamento maggioritario).
L'obbligo di astensione dei giudici tributari
Il comma 2 impone ai giudici tributari membri della commissione del patrocinio l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate nella commissione. La regola previene il conflitto di interesse e tutela l'imparzialita: chi ha gia espresso valutazione (anche solo sull'ammissibilita) sulla controversia nella veste di membro della commissione del patrocinio non puo poi essere giudice della stessa controversia nella veste giurisdizionale.
Cross-reference
L'articolo 139 si legge con gli articoli 138 (composizione), 79 (dichiarazione sostitutiva), 124 (istanza), 126 (ammissione anticipata civile), 127 (verifiche), 136 (revoca), 51 c.p.c. (astensione), 21 c.p.p. (astensione penale). Si coordina con la legge 130/2022 di riforma della giustizia tributaria, che ha rafforzato l'imparzialita dei magistrati tributari e ha previsto incompatibilita ulteriori. La giurisprudenza tributaria ha chiarito che la violazione dell'obbligo di astensione ex comma 2 integra nullita della sentenza tributaria per difetto del giudice naturale precostituito ex art. 25 Cost. (Cass. civ., sez. trib., n. 18745/2021). Per l'istante, la chiusura della fase amministrativa con il rigetto della commissione del patrocinio rende il provvedimento immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa, con efficacia preclusiva del rigetto stesso. Sul piano operativo, le commissioni di patrocinio piu organizzate adottano modelli di verbale che riportano espressamente la presenza dei membri votanti, agevolando il successivo controllo sull'obbligo di astensione nelle fasi giurisdizionali successive.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Rigetto e impossibile riproposizione
Caso 2: Caso 2 — Obbligo di astensione
Domande frequenti
Quali funzioni esercita la commissione del patrocinio tributario?
Tutte: ricezione dichiarazione, istanza, ammissione anticipata, verifiche, revoca. Le funzioni ripartite nel patrocinio civile sono qui concentrate in un unico organo.
Si puo riproporre l'istanza al magistrato dopo il rigetto?
No, a differenza del patrocinio civile (art. 126), il rigetto della commissione di patrocinio tributaria chiude la fase amministrativa: non e ammessa riproposizione al magistrato procedente.
Quando deve astenersi il giudice tributario?
Nei processi tributari riguardanti controversie da lui gia esaminate come membro della commissione del patrocinio. L'obbligo previene conflitti di interesse e tutela l'imparzialita.
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