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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Difensore, ausiliario del magistrato e CTP non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli liquidati dallo Stato.
  • Ogni patto contrario è nullo.
  • La violazione costituisce grave illecito disciplinare professionale.
  • Il divieto garantisce la gratuità effettiva del patrocinio per l'ammesso.

Testo dell'articoloVigente

Art. 85 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Commento

L'articolo 85 contiene una delle norme più rigorose dell'intero sistema del patrocinio: il divieto assoluto, per il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte, di percepire dal proprio assistito qualsiasi compenso o rimborso diverso da quello liquidato dallo Stato.

Il principio: gratuità effettiva per l'ammesso (comma 1)

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il CTP non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla disciplina del patrocinio (essenzialmente gli articoli 82-83). La norma traduce in regola comportamentale il principio costituzionale di gratuità del beneficio: l'ammesso al patrocinio non deve sostenere alcun costo per la propria difesa.

Il divieto opera per ogni titolo: onorari aggiuntivi, rimborsi spese non riconosciuti, anticipi per attività future, contribuzioni per spese di segreteria. La rigorosità del comma 1 si spiega con la finalità di tutelare un soggetto debole: l'ammesso è per definizione non abbiente, e la sua posizione contrattuale rispetto al professionista è strutturalmente squilibrata.

L'interpretazione è restrittiva. La Corte di cassazione (orientamento consolidato della Sezione II civile e della Sezione disciplinare del CNF) ha chiarito che neppure le contribuzioni volontarie sono ammesse: il rischio di pressione del professionista sul cliente vulnerabile è troppo alto.

La nullità del patto contrario (comma 2)

Ogni patto contrario al divieto è nullo. La nullità è insanabile e rilevabile d'ufficio. Le somme eventualmente versate dall'assistito al professionista in violazione del divieto sono ripetibili: il cliente può chiederne la restituzione, eventualmente anche dopo la conclusione del rapporto professionale.

La nullità del patto comporta anche conseguenze contrattuali a tutti gli effetti: l'eventuale procura speciale rilasciata sulla base di un accordo retributivo nullo resta valida ai fini processuali (non incide sulla legittimazione del difensore), ma non genera alcun obbligo di pagamento.

L'illecito disciplinare (comma 3)

La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. La qualificazione di gravità è significativa: per gli avvocati, conduce di norma alla sospensione (sanzione media intermedia tra censura e radiazione), in alcuni casi anche alla radiazione dall'albo. Per i consulenti iscritti ad albi tecnici (ingegneri, medici, commercialisti) si applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali.

L'illecito è autonomo: scatta indipendentemente dalla conclusione di un patto, dal fatto che il cliente abbia effettivamente pagato, dall'esito del procedimento. La sola richiesta di compenso, se provata, è sufficiente.

L'organo disciplinare (CNF per gli avvocati, ordini territoriali in prima istanza) valuta caso per caso la gravità: pesa la qualità della pretesa (somma esigua simbolica vs. parcella consistente), il contesto (vittima fragile, pressione esplicita), la reiterazione del comportamento, l'eventuale collegamento con altri illeciti.

Coordinamento con la disciplina penale

La fattispecie civile-disciplinare dell'articolo 85 non assorbe gli eventuali profili penali. La pretesa di compensi indebiti, se realizzata con minacce o approfittamento dello stato di bisogno, può integrare reati specifici: estorsione (art. 629 c.p.), concussione (per i professionisti incaricati di pubblico servizio, art. 317 c.p.), usura (art. 644 c.p. in casi estremi).

Profili pratici

Per il difensore di buona fede: evitare qualsiasi richiesta al cliente, anche per spese ritenute non liquidabili dallo Stato. Per il cliente che teme di aver pagato indebitamente: rivolgersi al consiglio dell'ordine per la verifica, esercitare l'azione di ripetizione, segnalare per il profilo disciplinare.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta indebita di acconto

Caso 2: Restituzione di somme pagate

Domande frequenti

Il difensore può chiedermi soldi se sono ammesso al patrocinio?

No, assolutamente. Difensore, ausiliario e CTP non possono percepire dall'ammesso al patrocinio alcun compenso diverso da quello liquidato dallo Stato. Ogni patto contrario è nullo.

Cosa succede se ho già pagato somme indebite?

Le somme sono ripetibili. Puoi chiederne la restituzione, anche dopo la conclusione del rapporto, e segnalare l'illecito al consiglio dell'ordine.

Quali sanzioni rischia il professionista?

Grave illecito disciplinare con sospensione o radiazione. In casi estremi (minacce, approfittamento) possono configurarsi anche reati come estorsione o usura.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.