In sintesi
- Una sola indennità di trasferta se nello stesso viaggio sono compiuti più atti
- Si applica solo se la richiesta proviene dalla stessa parte e la località è la medesima
- L'indennità è ripartita in misura uguale fra gli atti eseguiti
- Esclusione per atti a Comuni diversi o distanze superiori a 500 metri
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
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Commento
L'articolo evita il cumulo dell'indennità di trasferta quando l'ufficiale giudiziario, nello stesso viaggio e su richiesta della stessa parte, compie più atti nella medesima località. La regola è simmetrica all'art. 24 ma riguarda il viaggio nel suo complesso, non il singolo confronto fra luoghi di notifica.
I presupposti dell'unicità
Il comma 1 richiede tre condizioni: stesso viaggio, stessa parte richiedente, medesima località. Se manca anche solo uno di questi elementi, ogni atto genera un'indennità autonoma. Il presupposto della "stessa parte" è particolarmente importante: serve a evitare che lo stesso soggetto frazioni artificiosamente le richieste per moltiplicare la voce a debito di controparte, ma protegge anche l'ufficiale giudiziario quando atti per soggetti diversi si concentrano per caso nella stessa giornata.
La ripartizione fra gli atti
L'indennità unica è "ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti". La precisazione ha valore pratico nella liquidazione delle spese: ogni atto porta con sé la propria quota proporzionale, e la nota di cancelleria mostra l'indennità frazionata. Per il giudice che applica l'art. 91 c.p.c. la regola facilita l'imputazione delle spese a ciascun ramo del processo.
Le esclusioni
La seconda parte del comma 1 elenca tre ipotesi in cui l'unicità non opera. La prima è quella degli atti richiesti da persone diverse per conto di parti diverse: ogni richiesta resta autonoma. La seconda riguarda gli atti in Comuni diversi: cambiando l'ambito comunale cambiano i tempi e i costi del viaggio. La terza copre il caso in cui, pur nello stesso Comune, gli atti richiedano spostamenti superiori a cinquecento metri, replicando la soglia dell'art. 24.
Coordinamento con l'art. 36
Il comma 2 dell'art. 36 chiarisce che, quando per uno degli atti compiuti nello stesso viaggio è dovuta la maggiorazione per urgenza, essa è riconosciuta una sola volta nella misura prevista per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità. La regola previene cumuli di maggiorazioni sproporzionati rispetto al servizio effettivamente reso.
Effetti sulle pratiche seriali
La regola dell'art. 28 si rivela particolarmente vantaggiosa nelle pratiche di recupero crediti seriali: una società di gestione esattoriale che notifica decine di atti nella stessa giornata nello stesso quartiere paga una sola indennità di trasferta per il viaggio, ripartita pro quota fra gli atti. Allo stesso modo, gli sgomberi condominiali multipli e le notifiche cumulative in tribunale beneficiano del meccanismo. La verifica del presupposto della stessa parte richiede attenzione: se la pratica seriale è gestita da società mandataria per più committenti finali, l'unicità opera solo quando il committente formale è uno solo. Per il giudice della liquidazione la regola facilita la pulizia delle note delle spese ripetibili.
L'applicazione dell'art. 28 richiede dunque una verifica puntuale dei presupposti, e la cancelleria UNEP è tenuta a documentare nello stesso registro spese il viaggio cumulativo che giustifica l'unicità dell'indennità.
Casi pratici
Caso 1: Due notifiche per lo stesso creditore
Caso 2: Atti per due studi legali diversi
Domande frequenti
Quando spetta una sola indennità per più atti nello stesso viaggio?
Quando l'ufficiale giudiziario procede su richiesta della stessa parte e nella medesima località, senza spostamenti superiori a cinquecento metri tra un atto e l'altro.
Come si ripartisce l'indennità unica?
In misura uguale fra tutti gli atti eseguiti, in modo che ciascun atto porti la propria quota nella liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c.
Cosa succede se gli atti sono per parti diverse?
Ogni atto genera l'indennità autonoma. L'unicità opera solo quando il committente è lo stesso e la località coincide, salvo la soglia dei 500 metri.
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