In sintesi
- Una sola indennità di trasferta per più notifiche dello stesso processo
- Si applica quando i luoghi distano fra loro meno di cinquecento metri
- Norma anti-duplicazione dei costi su atti ravvicinati
- Riduce le spese ripetibili nelle cause con molti convenuti
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo introduce un correttivo di equità: se nello stesso processo l'ufficiale giudiziario notifica più atti in luoghi molto vicini, l'indennità di trasferta non viene moltiplicata per il numero di destinatari, ma resta unica. La soglia è fissata in cinquecento metri di distanza tra i diversi luoghi della notifica.
La ratio anti-duplicazione
Il legislatore prende atto che, quando le notifiche dello stesso processo avvengono in indirizzi prossimi (per esempio nello stesso condominio o nello stesso isolato), l'ufficiale giudiziario non sostiene costi di trasferimento aggiuntivi sostanziali. Pagare un'indennità intera per ciascuno dei destinatari sarebbe una duplicazione contraria al principio di proporzionalità. La regola incide soprattutto sulle cause con pluralità di convenuti residenti nel medesimo edificio o nella stessa via.
La soglia dei 500 metri
Il parametro è oggettivo: si misura la distanza fra i luoghi di notifica con i criteri dell'art. 21 (percorso più breve, tavole comunali). Sotto la soglia, l'indennità è una sola; sopra, ogni notifica genera l'indennità autonoma prevista dall'art. 35. Il limite è studiato per coprire l'area effettivamente percorribile a piedi senza tempi morti significativi.
Distinzione fra indennità e diritto unico
La norma incide solo sull'indennità di trasferta, non sul diritto unico. Quest'ultimo è dovuto per ogni notificazione, anche quando i luoghi sono adiacenti, perché remunera l'attività di redazione e formalizzazione dell'atto, non lo spostamento. La differenza emerge nella nota di liquidazione: il diritto unico si moltiplica, l'indennità no.
Effetti sulle spese ripetibili
Per la parte attrice che cita più convenuti in un unico processo, la regola riduce la voce di spesa ripetibile. Nei recuperi crediti seriali contro coobbligati residenti nello stesso indirizzo, la disposizione abbatte sensibilmente la nota della cancelleria. È coerente con l'orientamento giurisprudenziale che richiede al giudice, ex art. 92 c.p.c., di evitare liquidazioni sovradimensionate.
Misurazione e contestazioni
La verifica del rispetto della soglia dei cinquecento metri è agevole con i servizi di cartografia digitale oggi disponibili: basta misurare il percorso più breve fra i diversi indirizzi di notifica e confrontarlo con il limite di legge. La parte che si veda addebitare più indennità di trasferta in casi in cui i luoghi sono manifestamente prossimi può chiedere la rettifica della liquidazione, allegando le evidenze cartografiche. Il giudice della liquidazione, in coerenza con l'art. 92 c.p.c., riduce le voci di spesa quando emerge che la moltiplicazione delle indennità contraddice il dato oggettivo. La regola si presta dunque a controlli puntuali e disincentiva pratiche di gonfiamento delle note in giudizi seriali.
Il raccordo con gli artt. 28 e 36 completa il quadro della disciplina sulle indennità di trasferta, costruendo un sistema coerente di limiti, eccezioni e maggiorazioni che presidia l'equilibrio fra remunerazione dell'ufficiale giudiziario e tutela della parte istante.
Casi pratici
Caso 1: Citazione a più convenuti nello stesso condominio
Caso 2: Notifiche a 700 metri
Domande frequenti
Quando spetta una sola indennità di trasferta per più notifiche?
Quando le notifiche riguardano lo stesso processo e i luoghi distano fra loro meno di cinquecento metri, misurati con il criterio del percorso più breve dell'art. 21.
Cosa succede se i luoghi distano più di 500 metri?
Ogni notifica genera l'indennità autonoma prevista dall'art. 35, calcolata sullo scaglione chilometrico corrispondente.
La regola incide anche sul diritto unico?
No. Il diritto unico è dovuto per ogni notificazione, anche con luoghi adiacenti, perché remunera la redazione dell'atto e non lo spostamento.
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