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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”
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Vedi anche
→TUB art. 69-decies - Art. 69 decies T.U.B.: Piani di risanamento in forma semplificat→TUB art. 69-duodecies - Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 69 ter T.U.B.: Ambito di applicazione→Art. 69 ter decies T.U.B.: Autorizzazione dell’accordo→Art. 69 bis T.U.B.: Definizioni→Art. 69 bis et vicies T.U.B.: Disposizioni di attuazione→Art. 69 T.U.B.: Presupposti→Art. 68 T.U.B.: Vigilanza ispettiva→Art. 67 ter T.U.B.: Poteri di intervento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e funzione dell'art. 69-undecies TUB
L'articolo 69-undecies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in recepimento della Direttiva BRRD (2014/59/UE), è una norma di chiusura del Capo IV-bis del TUB, dedicato ai piani di risanamento e al sostegno finanziario di gruppo. Pur nella sua estrema sinteticità, la disposizione riveste un ruolo sistematico di rilievo: attribuisce alla Banca d'Italia la competenza a disciplinare in via regolamentare gli aspetti procedurali, tecnici e operativi del sostegno finanziario infragruppo non direttamente regolati dalla fonte primaria.
Il potere regolamentare della Banca d'Italia
La formula «può emanare disposizioni attuative» conferisce alla Banca d'Italia una potestà regolamentare di tipo delegato, esercitabile con le forme tipiche previste dall'ordinamento bancario: circolari, provvedimenti di carattere generale, istruzioni di vigilanza. Il riferimento al «presente capo» individua l'ambito materiale della delega: tutte le materie disciplinate dal Capo IV-bis, dall'elaborazione dei piani di risanamento (artt. 69-ter ss. TUB) alla procedura di autorizzazione e controllo degli accordi di sostegno finanziario infragruppo (artt. 69-duodecies ss.).
Il principale esercizio di tale potestà si rinviene nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, «Disposizioni di vigilanza per le banche», Parte Prima, Titolo IV. Tale fonte secondaria disciplina in dettaglio: i contenuti minimi dei piani di risanamento; i criteri di valutazione degli scenari di stress; le modalità di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri; i requisiti degli accordi di sostegno finanziario.
Il richiamo agli orientamenti ABE
La clausola «anche per tener conto di orientamenti dell'ABE» svolge una duplice funzione: da un lato, obbliga la Banca d'Italia a considerare, pur senza vincolarla in modo assoluto, le linee guida e le raccomandazioni emanate dall'Autorità Bancaria Europea in materia di recovery planning e sostegno finanziario di gruppo; dall'altro, assicura il raccordo con il quadro di armonizzazione tecnica costruito dalla BRRD a livello europeo. Gli orientamenti ABE rilevanti includono le Guidelines on the range of scenarios to be used in recovery plans (EBA/GL/2014/06), le Guidelines on early trigger conditions (EBA/GL/2015/03) e le Guidelines on financial support in groups (EBA/GL/2015/17).
Coordinamento con la normativa europea
La disposizione si inquadra nel modello di supervisione multilivello delineato dalla BRRD e dal Reg. UE 1093/2010 (istitutivo dell'ABE). In tale modello: il livello 1 è costituito dalla direttiva BRRD e dai regolamenti europei (incluso il Reg. UE 806/2014 SRM e il Reg. UE 877/2019 su MREL); il livello 2 comprende i regolamenti e le decisioni delegati della Commissione europea; il livello 3 è formato dagli orientamenti e dagli standard tecnici ABE; il livello 4 è rappresentato dalle disposizioni attuative nazionali della Banca d'Italia, emanate proprio in virtù di norme come l'art. 69-undecies. Il D.Lgs. 180/2015 (resolution) e il D.Lgs. 181/2015 (recovery) completano il quadro normativo nazionale.
Rilevanza pratica per gli intermediari
Per le banche e i gruppi bancari italiani, le disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia in virtù dell'art. 69-undecies costituiscono fonte normativa direttamente applicabile, dotata di forza vincolante per tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza bancaria. Il mancato rispetto di tali disposizioni può dar luogo a interventi di vigilanza e a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 144 ss. TUB. Per i gruppi bancari significativi vigilati direttamente dalla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), le disposizioni attuative nazionali si applicano nei limiti della competenza residua della Banca d'Italia come autorità nazionale competente.
Confronto con norme analoghe nel TUB
Clausole di potere regolamentare analoghe a quella dell'art. 69-undecies si rinvengono in numerose altre disposizioni del TUB, tra cui: l'art. 53, comma 4 (operazioni con parti correlate); l'art. 67 (vigilanza consolidata); gli artt. 69-septiesdecies (norme applicabili e disposizioni attuative del Capo IV-bis). La moltiplicazione di tali clausole nel corpo del TUB riflette la tecnica legislativa della delegificazione, attraverso cui il legislatore riserva alla normazione secondaria della Banca d'Italia la disciplina degli aspetti tecnici di vigilanza, mantenendo nella fonte primaria i soli principi e le disposizioni di carattere strutturale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Qual è il principale atto regolamentare adottato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 69-undecies?
La Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, costituisce il principale riferimento di secondo livello. Essa disciplina i piani di risanamento, i criteri di stress test e le modalità degli accordi di sostegno finanziario infragruppo in conformità con la BRRD e gli orientamenti ABE.
Gli orientamenti ABE citati dall'art. 69-undecies sono vincolanti per la Banca d'Italia?
Gli orientamenti ABE non hanno formalmente forza di legge, ma producono un effetto di comply or explain: le autorità nazionali devono dichiarare se li rispettano e, in caso contrario, motivare la divergenza. La clausola dell'art. 69-undecies rafforza l'obbligo di tenerne conto nella normazione secondaria.
L'art. 69-undecies si applica anche alle banche significative vigilate direttamente dalla BCE?
Per le banche significative, la BCE esercita la vigilanza diretta nell'ambito dell'SSM. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia si applicano nei limiti della competenza residua di quest'ultima. Il recovery planning per le banche significative è coordinato con la BCE, che opera in raccordo con le autorità nazionali.
Cosa si intende per 'sostegno finanziario di gruppo' ai fini del Capo IV-bis TUB?
Per sostegno finanziario di gruppo si intende il meccanismo contrattuale, disciplinato dagli artt. 69-duodecies ss. TUB, mediante il quale un'entità del gruppo bancario eroga risorse finanziarie (liquidità o capitale) a un'altra entità del medesimo gruppo che si trova in condizioni di stress, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto di condizioni prudenziali predefinite.
Quali sono le differenze tra le disposizioni attuative del recovery (art. 69-undecies) e quelle della risoluzione (D.Lgs. 180/2015)?
L'art. 69-undecies TUB abilita la Banca d'Italia a normare il recovery (risanamento preventivo), che avviene prima di qualsiasi procedura di risoluzione e sotto la responsabilità della banca stessa. Il D.Lgs. 180/2015 disciplina invece la risoluzione, che è una procedura pubblica amministrativa attivata dall'autorità di risoluzione quando il risanamento non è possibile o sufficiente.