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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La norma introduce gli artt. 48-bis e 48-ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930.
  • L'art. 48-bis prevede la restituzione condizionata di cose sequestrate, previa esecuzione di specifiche prescrizioni, con cauzione o malleveria a garanzia.
  • Scaduto il termine senza adempimento, il giudice provvede ai sensi dell'art. 345 c.p.p. previgente (procedure di destinazione delle cose).
  • L'art. 48-ter prevede il prelievo di campioni prima della vendita o distruzione delle cose sequestrate, quando ciò sia possibile ed utile per il prosieguo del procedimento.
  • Entrambe le disposizioni razionalizzano la gestione delle cose sequestrate, coniugando interessi processuali e patrimoniali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 138 L. 689/1981 — Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Dopo l' articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale , approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

48-bis. – Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell' articolo 345 del codice di procedura penale ". "Art.

48-ter. – Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell' articolo 625 del codice di procedura penale , il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di prosedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".

Commento

L'art. 138 della legge 689/1981 inserisce due nuove disposizioni nelle norme di attuazione del codice di procedura penale del 1930 (regio decreto 602/1931), affrontando aspetti pratici della gestione delle cose sequestrate nel procedimento penale. Le norme rispondono a due esigenze distinte: da un lato, consentire la restituzione anticipata di cose sequestrate previa esecuzione di prescrizioni; dall'altro, preservare l'utilità probatoria del materiale sequestrato anche quando sia destinato alla vendita o alla distruzione.

L'art. 48-bis: la restituzione condizionata

La prima disposizione introdotta (art. 48-bis) disciplina un meccanismo di restituzione condizionata. Il giudice, se l'interessato consente, può restituire cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni e imposizione di idonea cauzione o malleveria. La ratio è duplice: liberare l'amministrazione giudiziaria dall'onere di custodia di beni potenzialmente deperibili o ingombranti, e consentire al proprietario di rientrare nel possesso anticipato delle cose. La cauzione o la malleveria garantiscono l'adempimento delle prescrizioni nel termine fissato.

Le conseguenze dell'inadempimento

Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 345 c.p.p. previgente, che disciplinava le procedure di destinazione delle cose sequestrate (vendita, distruzione, devoluzione allo Stato). La norma è coerente: l'inadempimento del soggetto cui le cose erano state restituite riapre il regime ordinario di gestione, con possibile vendita o distruzione delle cose stesse. Il sistema è di equilibrio tra fiducia nell'interessato e tutela degli interessi processuali e patrimoniali in gioco.

L'art. 48-ter: il prelievo di campioni

La seconda disposizione (art. 48-ter) impone al giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate ex art. 345 o 625 c.p.p., il prelievo di campioni quando ciò sia possibile e utile per il prosieguo del procedimento. Le modalità sono quelle degli artt. 304-bis e 304-ter c.p.p. previgenti, ossia con formalità di garanzia che assicurano l'autenticità e l'utilizzabilità probatoria dei campioni prelevati.

La logica probatoria del campionamento

La ratio dell'art. 48-ter è essenzialmente probatoria: la vendita o la distruzione delle cose sequestrate possono compromettere irrimediabilmente l'acquisizione di prove future. Il prelievo di campioni preserva un nucleo di materiale utile per eventuali nuovi accertamenti, periziali o testimoniali. La cautela è tipica delle situazioni in cui esigenze logistiche (la vendita di beni deperibili, la distruzione di materiale pericoloso) confliggono con esigenze probatorie.

Coordinamento sistemico

Le due disposizioni si raccordano con la disciplina generale del sequestro probatorio e dell'amministrazione delle cose sequestrate, regolata dal codice di procedura penale e dalle sue norme di attuazione. L'introduzione degli artt. 48-bis e 48-ter ha completato il sistema, colmando lacune che la prassi aveva evidenziato. Il codice del 1988 e le successive disposizioni di attuazione hanno mantenuto la sistematica fondamentale, con riformulazioni testuali e adattamenti procedurali.

Attualizzazione

Nel codice di procedura penale vigente, la materia del sequestro probatorio è disciplinata dagli artt. 253 e seguenti, e quella della restituzione dagli artt. 262 e seguenti. Il meccanismo di restituzione condizionata e di prelievo di campioni è oggi parte della prassi consolidata, sebbene con basi normative diverse. La logica di equilibrio introdotta dalla legge 689/1981 sopravvive nel sistema attuale.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 48-bis disp. att. c.p.p. introdotto dall'art. 138?

Prevede la possibilità per il giudice, con il consenso dell'interessato, di restituire cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni e imposizione di una cauzione o malleveria a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni nel termine fissato.

A cosa serve il prelievo di campioni ex art. 48-ter?

Serve a preservare un nucleo di materiale utile per il prosieguo del procedimento, evitando che la vendita o la distruzione delle cose sequestrate precludano l'acquisizione di prove future. Il prelievo segue le formalità degli artt. 304-bis e 304-ter c.p.p. previgenti, che ne garantiscono l'autenticità.

Cosa accade se l'interessato non esegue le prescrizioni?

Il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 345 c.p.p. previgente, che disciplina le procedure ordinarie di destinazione delle cose sequestrate (vendita, distruzione, devoluzione allo Stato). La fiducia accordata all'interessato cede di fronte all'inadempimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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