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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 1/2024: calendario fiscale unificato
D.Lgs. 1/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)
Calendario fiscale. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il D.Lgs. 1/2024 dedica significative attenzioni al calendario fiscale, ridisegnandolo con l’obiettivo di unificare le scadenze, ridurre la concentrazione di adempimenti in periodi critici e renderle prevedibili. È un intervento tecnico ma di forte impatto pratico: i professionisti fiscali e le imprese gestiscono ogni anno un calendario ad alta densità di scadenze e la sua razionalizzazione ha effetti diretti sulla produttività.
Le scadenze chiave dell’anno fiscale
Il nuovo calendario si articola su alcune scadenze nodali. Il 16 di ogni mese resta il giorno principale per i versamenti correnti (ritenute, IVA mensile, contributi). Il 30 giugno è il termine per il versamento del saldo e del primo acconto IRPEF/IRES senza maggiorazione. Il 30 settembre è scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP (anche se l’ordinaria scadenza è il 31 ottobre, è confermato il sistema di proroghe e versamenti rateizzati). Il 30 novembre è scadenza per il secondo acconto.
Lo spostamento del 31 ottobre
Per le dichiarazioni dei redditi e IRAP riferite al 2024, il termine ordinario di presentazione, già fissato al 30 novembre, viene anticipato al 30 settembre per favorire il coordinamento con la pubblicazione dei provvedimenti AdE e la tempistica delle liquidazioni d’imposta. Per il primo anno di applicazione è prevista una proroga tecnica per accomodare la transizione. Il 730, invece, ha scadenza fissa al 30 settembre per il modello presentato in autonomia, al 30 settembre per quello presentato tramite CAF o intermediari.
Pausa di agosto
Il D.Lgs. 1/2024 codifica strutturalmente la pausa di agosto: dal 1° al 20 agosto sono sospesi i versamenti, gli adempimenti e i termini procedimentali tributari. Restano esclusi dalla sospensione i tributi armonizzati UE (IVA, accise) per i quali la disciplina comunitaria impone scadenze certe. È un riconoscimento normativo di una prassi consolidata, che dà certezza al contribuente.
Coordinamento con scadenze IVA
Le scadenze IVA conservano la struttura propria: liquidazioni periodiche mensili (entro il 16 del mese successivo) o trimestrali (entro il 16 del secondo mese successivo, con interessi dell’1%). La dichiarazione annuale IVA è presentata fra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo. Il decreto razionalizza le scadenze degli adempimenti accessori (LIPE, comunicazioni delle operazioni) e ne riduce la frequenza.
Versamenti rateizzati
Resta confermata la possibilità di rateizzare i versamenti del saldo e del primo acconto in più rate mensili da giugno a dicembre, con interessi mensili dello 0,33% (4% annuo). Per i lavoratori autonomi, le rate vanno dal 30 giugno (o 31 luglio con maggiorazione 0,40%) alla scadenza del 30 novembre. La rateizzazione è automatica: basta versare la prima rata e indicarne il numero nel modello F24.
Scadenze sostituti
I sostituti d’imposta hanno scadenze proprie: ritenute mensili entro il 16 del mese successivo, mod. 770 entro il 31 ottobre, certificazioni uniche entro il 16 marzo dell’anno successivo. Il D.Lgs. 1/2024 anticipa al 28 febbraio (anziché al 16 marzo) il termine per la trasmissione delle CU all’AdE in alcune categorie, per consentire l’elaborazione della precompilata.
Strumenti di consultazione
L’AdE pubblica annualmente sul proprio sito un calendario fiscale ufficiale consultabile online, con possibilità di esportazione in formato calendario digitale (ICS) per integrazione con i propri agenda. È uno strumento utile, soprattutto in una fase di transizione, per garantire la corretta gestione delle scadenze.
Casi pratici
Caso 1: lavoratore autonomo che rateizza
Tizio è professionista con saldo IRPEF 2024 di 9.000 euro più primo acconto di 8.000. Sceglie di versare in 6 rate mensili da giugno a novembre. Versa 1.500 euro (saldo/6) + 1.333 euro (primo acconto/6) il 30 giugno. Le rate successive sono incrementate degli interessi (0,33% mensili). Il secondo acconto va versato per intero entro il 30 novembre.
Caso 2: pausa di agosto
Caia ha ricevuto a fine luglio un atto dell’AdE con un termine di 60 giorni per rispondere. Il termine cadrebbe il 25 settembre. La pausa di agosto sospende il termine dal 1° al 20 agosto: il termine effettivo slitta di 20 giorni, arrivando al 15 ottobre. Per le imposte non armonizzate UE la sospensione è strutturale; resta esclusa l’IVA, che ha scadenze proprie da rispettare.
Domande frequenti
Quando si presenta la dichiarazione dei redditi?
Il termine ordinario è il 30 settembre per le persone fisiche e gli enti non soggetti ad approvazione del bilancio. Per le società di capitali, varia in funzione della data di approvazione del bilancio (entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio).
La pausa di agosto si applica sempre?
Sì, dal 1° al 20 agosto per tutti i versamenti, adempimenti e termini procedimentali tributari, salvo i tributi armonizzati UE (IVA, accise) per cui la disciplina comunitaria impone scadenze certe.
Posso rateizzare il saldo IRPEF?
Sì, da giugno a novembre con interessi mensili dello 0,33% (4% annuo). Il primo acconto può essere rateizzato negli stessi mesi. Il secondo acconto va versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.