In sintesi
- Disciplina le soglie reddituali per accedere al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione.
- Rinvio integrale agli artt. 76 e 77 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
- Il limite si riferisce al reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione del richiedente.
- Soglia attualmente fissata in 12.838,01 euro (in costante aggiornamento triennale ISTAT).
- Il riferimento è il reddito personale e, secondo l'art. 76 TUSG, quello del nucleo familiare convivente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15-ter D.Lgs. 28/2010 — Condizioni reddituali per l’ammissione
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . (9) 10
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 15-ter definisce la soglia di accesso economico al patrocinio gratuito per la mediazione, con una tecnica legislativa di rinvio integrale: per individuare il tetto reddituale si guarda agli articoli 76 e 77 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La scelta del rinvio dinamico evita la necessità di modifiche normative ogni volta che la soglia viene aggiornata e garantisce uniformità con il sistema generale del patrocinio civile e penale.
Il meccanismo del rinvio dinamico
Il riferimento agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 115/2002 è centrale. L'articolo 76 stabilisce che può accedere al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a una determinata soglia. Tale soglia viene aggiornata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. Al momento, l'importo è fissato in 12.838,01 euro per effetto dell'ultimo decreto di aggiornamento. L'articolo 77 disciplina le modalità di adeguamento e di pubblicità della soglia.
Il reddito imponibile come parametro
La norma fa esclusivo riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF, non al reddito lordo o al reddito disponibile. Ne consegue che gli oneri deducibili, le spese sanitarie deducibili e gli altri elementi che riducono la base imponibile rilevano a favore del richiedente. Per il professionista è importante ricordare che il riferimento è all'ultima dichiarazione fiscale presentata, non al reddito presunto del periodo corrente. Eventuali variazioni in corso d'anno (perdita del lavoro, riduzione dell'attività) non aggiornano automaticamente la posizione: occorrerà aspettare la successiva dichiarazione, salvo specifiche previsioni dell'articolo 79, comma 2 del T.U.S.G.
Il nucleo familiare convivente
L'articolo 76 del T.U.S.G., richiamato per relationem, prevede che ai fini del computo del reddito si tenga conto anche dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare convivente, con regole particolari quando la controversia riguarda i componenti del nucleo stesso o per i casi di processo penale per determinati reati. La soglia base viene poi incrementata di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente ulteriore. Questo incremento è significativo per nuclei monoreddito con figli a carico o per famiglie numerose.
L'aggiornamento periodico
Il decreto di aggiornamento ministeriale, previsto dall'articolo 77 del T.U.S.G., interviene tipicamente con cadenza biennale. L'aggiornamento riflette la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, lo stesso parametro utilizzato per la rivalutazione delle indennità di mediazione. Per il professionista, occorre verificare la soglia aggiornata al momento della presentazione dell'istanza: il sito del Ministero della giustizia e quello dei singoli consigli dell'ordine pubblicano regolarmente la soglia vigente.
Documentazione necessaria
In linea con la disciplina del patrocinio generale, l'istante deve produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 79, comma 1, lettera c) del T.U.S.G. attestante la sussistenza delle condizioni reddituali. Il consiglio dell'ordine può richiedere la documentazione probatoria (dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, attestazioni reddituali), come previsto dall'articolo 15-quinquies, comma 1-bis. La produzione consapevole di documenti falsi espone alle sanzioni penali previste dall'articolo 125 del T.U.S.G., richiamato dall'articolo 15-decies del decreto in commento.
Casi particolari: redditi prodotti all'estero
L'articolo 15-quater, comma 3, prevede una disciplina specifica per i cittadini di Stati non UE e per gli apolidi: l'istanza deve essere corredata da una certificazione consolare attestante la veridicità delle dichiarazioni. In assenza di tale certificazione (per impossibilità documentata), è ammessa la dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Si tratta di un meccanismo di chiusura che impedisce la sottrazione al controllo dei redditi esteri.
Domande frequenti
Qual è la soglia di reddito per accedere al patrocinio nella mediazione?
La soglia è quella fissata dagli articoli 76 e 77 del T.U. spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), attualmente pari a 12.838,01 euro di reddito imponibile IRPEF dell'ultima dichiarazione. L'importo viene aggiornato periodicamente con decreto ministeriale in base all'indice ISTAT.
Si guarda solo al reddito del richiedente o anche a quello familiare?
Si guarda al reddito imponibile del richiedente e a quello dei familiari conviventi. La soglia base è incrementata di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente ulteriore. La regola riprende quella generale del patrocinio civile.
Se ho avuto un calo drastico di reddito recente, posso comunque accedere?
No, in linea generale il riferimento è alla "ultima dichiarazione" fiscale presentata. Il reddito attuale, se non ancora riflesso nella dichiarazione, non rileva. Bisogna attendere il successivo periodo d'imposta o verificare le specifiche eccezioni previste dal T.U.S.G.
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