In sintesi
- L'accordo sottoscritto da pubblica amministrazione segue regole specifiche di approvazione.
- La P.A. partecipa al procedimento tramite rappresentante con potere di transazione.
- L'accordo è soggetto al controllo della Corte dei conti per profili di responsabilità erariale.
- Innovazione Cartabia: superamento delle resistenze pubbliche alla composizione mediativa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 11-bis D.Lgs. 28/2010 — Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . (9) (10)
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Commento
L'articolo 11-bis disciplina specificamente la mediazione con pubblica amministrazione. È una norma di rilievo strategico, perché supera storiche resistenze della parte pubblica a strumenti consensuali.
Le resistenze tradizionali
Storicamente la P.A. ha mostrato cautela verso gli accordi conciliativi. La ragione: il rischio di responsabilità erariale per dirigenti che, transigendo, possano essere accusati di danno per l'erario. Questa preoccupazione, comprensibile, generava una sorta di inerzia conciliativa che riduceva l'efficacia della mediazione nelle controversie con enti pubblici.
La soluzione normativa
La Cartabia ha codificato regole specifiche per superare l'impasse. Il dirigente che sottoscrive l'accordo agisce sulla base di una valutazione documentata di convenienza, riferita al rischio del giudizio. La responsabilità erariale resta possibile solo in caso di dolo o colpa grave, non per scelte rientranti nella ragionevole valutazione tecnica.
Modalità di partecipazione
La P.A. partecipa al procedimento tramite rappresentante munito di procura con potere di transazione. Tipicamente il dirigente competente o un avvocato dell'Avvocatura dello Stato (per le amministrazioni statali). Il rappresentante deve poter valutare la proposta e impegnarsi nel merito.
Approvazione interna
L'accordo può richiedere atti interni di approvazione (determinazione dirigenziale, parere di organi consultivi). Il regolamento dell'amministrazione disciplina queste procedure. Nelle controversie di maggior rilievo, è prassi sottoporre l'accordo a parere preventivo dell'Avvocatura.
Profili di controllo
La Corte dei conti può valutare l'accordo nell'esercizio del proprio controllo. Le motivazioni dell'amministrazione devono essere documentate: convenienza economica, riduzione del contenzioso, certezza dell'esito, costi processuali risparmiati. Un accordo ben motivato resiste al controllo erariale.
Effetti sulla diffusione
L'art. 11-bis ha contribuito a sbloccare la mediazione con P.A. Statistiche degli organismi mostrano crescita significativa dei casi conciliati con enti pubblici, in materie come appalti, espropri, danni urbanistici, controversie sanitarie. La sede mediativa permette soluzioni che il giudice non sempre può offrire (modifiche contrattuali, riconoscimenti parziali, scaglionature).
Domande frequenti
La pubblica amministrazione può transigere in mediazione?
Sì, l'art. 11-bis ne disciplina espressamente la partecipazione, anche con potere transattivo, attraverso rappresentante munito di procura.
Quale responsabilità grava sul dirigente che sottoscrive?
Responsabilità erariale solo in caso di dolo o colpa grave. La valutazione di convenienza documentata protegge da contestazioni.
L'accordo della P.A. è automaticamente vincolante?
Può richiedere atti interni di approvazione (determinazioni dirigenziali, pareri). Il regolamento dell'amministrazione disciplina i passaggi necessari.
Vedi anche