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Art. 9 D.Lgs. 28/2010 — Dovere di riservatezza

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Art. 9 D.Lgs. 28/2010 — Dovere di riservatezza

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (9) 10

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.