- Il giudice, in qualunque fase del processo, può disporre l'esperimento della mediazione valutandone l'opportunità.
- La valutazione si basa su natura della causa, condotta delle parti e prospettive di soluzione.
- La mancata partecipazione è valutata ai sensi degli artt. 8 c.p.c. e 12-bis del decreto.
- La mediazione demandata si distingue dall'obbligatoria per il diverso meccanismo di innesco.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 — Mediazione demandata dal giudice
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione , valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. (9) (10)
Commento
L'articolo 5-quater disciplina in modo organico la mediazione demandata dal giudice, dopo la riforma Cartabia. Si tratta di uno strumento centrale nella politica deflattiva, perché valorizza la sensibilità del magistrato sui casi conciliabili.
La discrezionalità valutativa
Il giudice può ordinare la mediazione «valutate la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti». La formula apre uno spazio di valutazione ampia: il magistrato considera complessità, costi processuali, possibili soluzioni che il giudizio non potrebbe offrire (continuazione di rapporti, ristrutturazioni contrattuali).
Fase processuale
L'ordine può essere emesso in qualunque fase, anche in appello. Tipicamente avviene dopo la prima udienza, quando il giudice ha potuto valutare la consistenza delle posizioni. La Cartabia ha confermato che l'effettività della mediazione non dipende dalla fase: può essere efficace anche in stadi avanzati, se il giudizio ha chiarito le posizioni.
Effetti dell'ordine
L'ordine determina la sospensione del processo e l'obbligo per le parti di rivolgersi a un organismo entro un termine. La mediazione si svolge secondo le regole ordinarie. L'esito viene comunicato al giudice, che valuta come proseguire.
Conseguenze della mancata partecipazione
Se una parte non partecipa senza giustificato motivo, il giudice ne tiene conto ai fini delle prove (art. 116 c.p.c.), può comminare sanzioni pecuniarie e incidere sulle spese (coordinamento con l'art. 12-bis). La condotta processuale rilevata in mediazione produce conseguenze anche nel merito del giudizio.
Differenza dalla mediazione obbligatoria
La mediazione demandata si differenzia da quella ex art. 5 perché non discende dal tipo di materia ma dalla decisione del giudice. Può quindi colpire anche materie che non sono soggette a mediazione obbligatoria: si tratta di uno strumento di flessibilità affidato alla magistratura.
Buone prassi giudiziali
Molti uffici giudiziari hanno adottato protocolli che indicano i criteri di selezione delle cause. Tra essi: rapporti continuativi tra le parti, controversie familiari patrimoniali, dispute societarie con interesse alla preservazione del rapporto, casi di responsabilità sanitaria con disponibilità delle parti a confronto strutturato.
Domande frequenti
Quando il giudice può ordinare la mediazione?
In qualunque fase del processo, anche in appello, valutate natura della causa, stato dell'istruzione e comportamento delle parti.
L'ordine del giudice è vincolante?
Sì, determina la sospensione del processo e l'obbligo di esperire la mediazione. La mancata partecipazione produce conseguenze processuali e sanzionatorie.
Mediazione demandata e obbligatoria sono la stessa cosa?
No. L'obbligatoria deriva dalla materia (art. 5); la demandata da una decisione discrezionale del giudice (art. 5-quater) e può colpire qualsiasi controversia.
Vedi anche