← Torna a D.Lgs. 28/2010 — Mediazione civile
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria si svolge dopo la pronuncia sui provvedimenti urgenti.
  • L'onere è dell'opposto (creditore originario), pena improcedibilità dell'opposizione e definitività del decreto.
  • La regola supera precedenti incertezze interpretative su chi dovesse attivarsi.
  • Riforma Cartabia ha codificato il criterio fissato dalla giurisprudenza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 — Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese. (9) 10

Commento

L'articolo 5-bis è una delle innovazioni più operative della riforma Cartabia. Risolve una questione che aveva diviso la giurisprudenza per anni: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve promuovere la mediazione, se la materia è tra quelle obbligatorie?

Il problema risolto

Prima della Cartabia, la giurisprudenza era oscillante. L'orientamento successivamente affermatosi attribuiva l'onere al creditore opposto, ossia a chi aveva ottenuto il decreto. Il legislatore ha recepito questa lettura, evitando che il debitore opponente potesse paralizzare la procedura mediativa per ottenere l'improcedibilità a proprio vantaggio.

Tempistica

La mediazione si esperisce dopo la pronuncia del giudice sulle istanze urgenti (provvisoria esecutorietà, sua sospensione). Solo all'esito di queste valutazioni preliminari il giudice fissa il termine per la mediazione. La logica è di non differire la tutela urgente del credito alle lungaggini conciliative.

Conseguenze della mancata attivazione

Se l'opposto non attiva la mediazione nel termine, l'opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo diventa definitivo. È una sanzione forte ma coerente: il creditore che ha scelto la via dell'ingiunzione si fa carico di completarne il percorso conciliativo, quando la legge lo impone.

Convenuto opponente

Il debitore opponente non resta passivo: ha onere di partecipare all'incontro, pena le conseguenze previste dall'art. 12-bis. La sua posizione è bilanciata: ha provocato il processo opponendosi, ma l'attivazione del procedimento mediativo grava su chi aveva ottenuto il provvedimento favorevole.

Effetto deflattivo

Il meccanismo dell'art. 5-bis ha lo scopo dichiarato di favorire la composizione conciliativa di crediti già documentati ma contestati. La sede mediativa è particolarmente idonea quando il debitore non nega il credito ma chiede dilazioni o ricalcoli.

Domande frequenti

Chi deve attivare la mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo?

L'opposto, ossia il creditore originario che ha ottenuto il decreto. La regola, codificata dalla Cartabia, supera precedenti incertezze.

Quando si esperisce la mediazione nell'opposizione?

Dopo la pronuncia del giudice sulle istanze urgenti (concessione o sospensione della provvisoria esecutorietà). Solo allora si apre la fase conciliativa.

Cosa succede se l'opposto non attiva la mediazione?

L'opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto diventa definitivo. Una sanzione che incide direttamente sulla validità del titolo esecutivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.