- Il ricostituirsi di disavanzo non ripianabile, l'insorgenza di debiti fuori bilancio non assorbibili o l'inosservanza delle prescrizioni comportano segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.
- L'organo regionale di controllo è il soggetto attivatore della segnalazione.
- Il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissione, stabilisce con decreto le misure per il nuovo risanamento.
- Le misure possono operare in deroga alle norme vigenti, senza oneri per lo Stato.
- Si valuta il ricorso a forme associative e collaborazioni tra enti locali ex artt. 30-34 TUEL.
Testo dell'articoloVigente
Art. 268 TUEL — Articolo 268
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l’invio degli atti alla Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell’interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
Commento
L'articolo 268 TUEL costruisce un sistema di pronta reazione agli squilibri che si ripresentino durante il periodo di risanamento. È una norma di second-look: se il risanamento programmato non sta funzionando, scatta un meccanismo di rilevazione, segnalazione e nuove misure, per evitare che l'ente scivoli verso un secondo dissesto formale.
I tre presupposti
La norma elenca tre presupposti alternativi. Primo: il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi ordinari (art. 193 TUEL). Secondo: l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità ordinarie (art. 194 TUEL). Terzo: il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 259, 265, 266 e 267 (in pratica, le prescrizioni del decreto ministeriale e i vincoli su personale, mutui e indebitamento). Anche uno solo di questi presupposti attiva il meccanismo.
La segnalazione doppia
L'organo regionale di controllo (oggi il Prefetto) segnala i fatti all'Autorità giudiziaria, per l'accertamento di eventuali reati, e invia gli atti alla Corte dei conti, per l'accertamento delle responsabilità erariali sui fatti di gestione che hanno generato i nuovi squilibri. È una doppia segnalazione: penale e contabile. La logica è quella della massima trasparenza istituzionale: chi è responsabile dei nuovi squilibri deve risponderne nei rispettivi piani di giudizio.
Le misure ministeriali
Sul versante operativo, il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, stabilisce con decreto le misure necessarie al risanamento. Si tratta di un piano di emergenza, costruito ad hoc in funzione della situazione specifica e che può integrare o modificare le prescrizioni del decreto originario. Le misure possono operare in deroga alle norme vigenti, ma senza oneri a carico dello Stato (vincolo di finanza pubblica costante nel sistema del dissesto).
Il richiamo alle forme associative
Una previsione di rilievo: il decreto valuta il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34 TUEL (convenzioni, consorzi, unioni di comuni, fusione, esercizio associato di funzioni). È un riconoscimento del fatto che, talvolta, la non sostenibilità di un ente isolato si può superare solo attraverso forme di aggregazione che producano economie di scala e razionalizzazioni profonde. La norma anticipa orientamenti diventati centrali nelle politiche successive sui piccoli comuni.
L'alternativa al secondo dissesto
L'art. 268 funziona come strumento intermedio tra la prosecuzione ordinaria del risanamento e la dichiarazione di un nuovo dissesto formale. Quest'ultimo sarebbe possibile solo a determinate condizioni e con conseguenze pesantissime (nuova procedura concorsuale, nuovo commissariamento, ulteriore shock istituzionale). L'art. 268 consente invece un riallineamento più rapido e meno traumatico, mantenendo l'ente nel binario del risanamento ma con misure rafforzate.
Domande frequenti
Cosa succede se ricompare un disavanzo durante il risanamento?
L'organo regionale di controllo segnala i fatti all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti; il Ministro dell'Interno, su proposta della Commissione, stabilisce con decreto misure rafforzate per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti ma senza oneri a carico dello Stato.
Le misure dell'art. 268 sostituiscono quelle originarie?
Le misure ex art. 268 integrano o modificano le prescrizioni del decreto originario di approvazione dell'ipotesi. Sono pensate per riallineare il percorso di risanamento e prevenire un secondo dissesto formale, agendo come strumento intermedio di pronta reazione.
Le forme associative tra enti locali come entrano in gioco?
Il decreto ministeriale può prevedere il ricorso a convenzioni, consorzi, unioni o fusioni di comuni (artt. 30-34 TUEL) per ottenere economie di scala e razionalizzazioni profonde. È spesso la chiave per superare la non sostenibilità isolata dei piccoli enti in difficoltà.
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