Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 237 TUEL – Articolo 237

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

In sintesi

  • Il collegio dei revisori è validamente costituito anche con la presenza di soli due componenti.
  • Redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche e decisioni adottate.
  • Il verbale è strumento di tracciabilità delle attività svolte.
  • È norma operativa di funzionamento ordinario del collegio.
  • Resta ferma la responsabilità collegiale dell'organo.
Indice dei contenuti

L'articolo 237 TUEL detta una regola operativa di funzionamento del collegio dei revisori: la validità delle riunioni con la presenza di soli due componenti e l'obbligo di verbalizzazione delle attività. È una disciplina minima ma essenziale, che assicura l'operatività ordinaria dell'organo e la tracciabilità del suo operato.

La validità con due componenti

Il collegio dei revisori è validamente costituito anche con la presenza di soli due dei tre componenti. La previsione è finalizzata a garantire la continuità operativa: un'assenza temporanea (per malattia, impegni professionali, motivi personali) non può paralizzare la funzione di controllo, che deve essere esercitata con continuità. La regola del quorum ridotto è bilanciata dall'obbligo di verbalizzazione e dalla responsabilità collegiale.

Il verbale delle attività

Il collegio redige un verbale delle riunioni, delle ispezioni, delle verifiche e delle decisioni adottate. Il verbale è il documento principe attraverso cui si traccia l'attività dei revisori: contiene la data e il luogo della riunione, i presenti, gli argomenti trattati, le decisioni assunte, i pareri espressi. È la base documentale su cui poggia ogni successiva verifica dell'operato del collegio.

La funzione di tracciabilità

Il verbale ha funzione di tracciabilità essenziale: consente di ricostruire ex post le attività svolte, le decisioni adottate, le ragioni delle valutazioni. È strumento di accountability dell'organo verso l'ente, verso la Corte dei conti, verso gli organi di vigilanza professionale (per i revisori, l'organismo competente sul registro dei revisori legali). La cura nella verbalizzazione è quindi parte integrante della professionalità del revisore.

La responsabilità collegiale

Resta ferma la responsabilità collegiale dell'organo: anche le decisioni assunte con la presenza di due componenti vincolano l'intero collegio. Il componente assente è tenuto a prendere atto delle decisioni adottate e ad assumerne la corresponsabilità professionale, salvo dissenso espresso. Eventuali pareri dissenzienti devono essere formalmente verbalizzati e motivati, per consentire la corretta attribuzione delle responsabilità individuali.

Le buone pratiche

La prassi professionale ha sviluppato standard di qualità sulla redazione dei verbali e sull'organizzazione delle riunioni: programmazione preventiva degli argomenti, distribuzione anticipata della documentazione, sintesi dei dibattiti, motivazione delle decisioni. Una verbalizzazione accurata è anche tutela del revisore in caso di contestazioni successive: solo ciò che è correttamente documentato può essere efficacemente difeso. La Corte dei conti, in sede di controllo sull'attività dei revisori, valuta con attenzione la qualità della documentazione verbale.

Casi pratici

Caso 1: riunione operativa

Il collegio dei revisori del Comune di Tizio si riunisce per la verifica trimestrale di cassa. Sono presenti due componenti, il terzo è assente per impegno professionale concomitante. La riunione è valida; il verbale dà conto delle verifiche svolte e degli esiti. Il componente assente prende successivamente atto delle decisioni assunte.

Caso 2: dissenso verbalizzato

Nel rendere il parere sul rendiconto del Comune di Caio, un componente del collegio esprime parere parzialmente dissenziente su alcuni accantonamenti. Il dissenso è puntualmente verbalizzato e motivato. Il parere finale del collegio è quello della maggioranza, ma la posizione del componente dissenziente è preservata e tracciata.

Domande frequenti

Quando il collegio è validamente costituito?

Anche con la presenza di soli due dei tre componenti. La regola del quorum ridotto garantisce continuità operativa, evitando che un'assenza temporanea possa paralizzare la funzione di controllo.

Cosa deve essere verbalizzato?

Tutte le riunioni, le ispezioni, le verifiche e le decisioni adottate. Il verbale contiene data, luogo, presenti, argomenti trattati, decisioni, pareri espressi. È strumento essenziale di tracciabilità dell'attività.

Il componente assente è responsabile delle decisioni?

Sì, per la responsabilità collegiale: le decisioni vincolano l'intero collegio. Eventuali dissensi devono essere formalmente verbalizzati e motivati, per consentire la corretta attribuzione delle responsabilità individuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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