Testo dell'articoloVigente
Art. 159 TUEL – Articolo 159
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. 16
3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. 16
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 16
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’ articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 159 detta una disciplina speciale dell'esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, finalizzata a contemperare la tutela del credito con la salvaguardia della continuità dei servizi essenziali alla cittadinanza.
La regola del tesoriere come unico soggetto esecutato
La norma stabilisce che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Si tratta di una scelta che concentra il momento esecutivo presso un unico soggetto qualificato, evitando la frammentazione delle azioni esecutive e garantendo trasparenza dei flussi. Gli atti esecutivi intrapresi fuori da questo perimetro non determinano vincoli sulle somme.
L'impignorabilità delle somme essenziali
Le somme destinate a finalità essenziali sono impignorabili nella misura prevista dalla norma. Le finalità tutelate comprendono, in linea generale, gli stipendi del personale, il pagamento dei mutui, l'erogazione di servizi pubblici essenziali, le rate di prestiti. Il legislatore ha individuato queste finalità come prevalenti rispetto agli interessi creditori particolari, in piena sinergia con il buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e con il principio di continuità dei servizi pubblici.
La delibera semestrale
L'ente, attraverso una delibera dell'organo esecutivo, individua semestralmente le somme da considerare impignorabili. La delibera ha valore costitutivo: senza di essa, l'impignorabilità non opera. La sua adozione tempestiva è essenziale, perché la mancanza espone l'ente al rischio di esecuzioni che paralizzerebbero i pagamenti essenziali. Indicazioni operative emergono in linea generale dalla giurisprudenza e dalle linee guida ANCI.
La tutela della continuità dei servizi
La ratio della norma è la tutela della continuità dei servizi: una procedura esecutiva che svuotasse le casse comunali finirebbe per pregiudicare l'erogazione di servizi alla collettività, con un danno sproporzionato rispetto al beneficio del singolo creditore. La disciplina speciale rappresenta dunque un bilanciamento di interessi, costituzionalmente legittimo, che riconosce la prevalenza della funzione pubblica di servizio.
Le criticità applicative
La disciplina ha generato significativi profili applicativi: la nullità delle procedure intraprese fuori tesoreria, l'efficacia dell'impignorabilità, i rapporti con le esecuzioni intentate da soggetti privati per crediti privatistici. Le pronunce della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa, in linea generale, hanno chiarito i limiti del regime speciale, evitando interpretazioni che lo trasformassero in vera e propria immunità. Il bilanciamento, sostenuto anche dalle elaborazioni di ANCI e Funzione Pubblica, resta delicato.
Casi pratici
Caso 1: pignoramento presso terzi nullo
Un creditore del Comune Nu-due notifica un atto di pignoramento presso un debitore dell'ente, anziché presso il tesoriere. Tizio, responsabile finanziario, eccepisce l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'articolo 159 e procede al regolare pagamento, garantendo la continuità della gestione.
Caso 2: delibera semestrale di impignorabilità
Nel Comune Xi-due, Caia, dirigente finanziaria, predispone tempestivamente la delibera semestrale di individuazione delle somme impignorabili, definendo l'ammontare destinato a stipendi, mutui e servizi essenziali. La delibera, in linea generale, costituisce la base per opporsi a eventuali esecuzioni che riguardino tali somme.
Domande frequenti
Presso chi può essere intrapresa l'esecuzione forzata contro un ente locale?
L'esecuzione forzata può essere intrapresa esclusivamente presso il tesoriere dell'ente; gli atti esecutivi intrapresi presso soggetti diversi non determinano vincoli sulle somme.
Quali somme sono impignorabili?
Sono impignorabili, nella misura prevista dalla norma, le somme destinate a finalità essenziali quali stipendi del personale, pagamento di mutui, erogazione di servizi pubblici essenziali, rate di prestiti.
Come si determina l'impignorabilità?
L'ente individua semestralmente con delibera dell'organo esecutivo le somme da considerare impignorabili; la delibera ha valore costitutivo e deve essere adottata tempestivamente per garantire l'operatività della tutela.