- Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano annualmente il funzionamento dei controlli interni.
- Il sindaco o il presidente trasmettono un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia dei controlli.
- Lo schema del referto è definito dalla Corte dei conti.
- L'inosservanza può comportare conseguenze sanzionatorie a carico degli amministratori.
- L'obiettivo è creare un raccordo strutturale tra controlli interni ed esterni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 148 TUEL — Articolo 148
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell’ articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196 , oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori: a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 , e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ————- AGGIORNEMENTO La Corte Costituzione, con sentenza 26 febbraio – 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’ art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificati dall’ art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012 , con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna”.
Commento
L'articolo 148 introduce un raccordo strutturale tra il sistema dei controlli interni, disciplinato dagli articoli precedenti, e il sistema dei controlli esterni esercitato dalla Corte dei conti, magistratura contabile titolare della verifica di legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali.
La verifica annuale delle sezioni regionali
Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, verificano il funzionamento dei controlli interni di ciascun ente, valutandone l'effettività rispetto agli obiettivi di legge. Non si tratta di un controllo formale ma di un'analisi sostanziale: la Corte esamina se i controlli interni sono stati realmente esercitati, se hanno prodotto risultati e se si sono raccordati con il ciclo di programmazione, in piena sinergia con i principi del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Il referto del sindaco o del presidente
A tal fine, il sindaco o il presidente della provincia trasmettono semestralmente alla sezione regionale di controllo un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni. Il referto è redatto sulla base di linee guida predisposte dalla Corte stessa, che garantiscono uniformità informativa e comparabilità tra enti.
Lo schema definito dalla Corte
Lo schema-tipo del referto, periodicamente aggiornato, copre i diversi controlli previsti dall'articolo 147 e gli aspetti rilevanti della gestione finanziaria. La compilazione richiede un coinvolgimento dell'intero apparato amministrativo, in linea generale guidato dal segretario e dal responsabile finanziario, con il supporto dell'organo di revisione.
Conseguenze in caso di inosservanza
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione e la mancata adozione di misure correttive a fronte di criticità segnalate può comportare conseguenze sanzionatorie, anche di natura pecuniaria, a carico degli amministratori responsabili. Le pronunce delle sezioni regionali, in linea generale, evidenziano una significativa attenzione a tali profili, considerati indicativi della cultura amministrativa dell'ente.
Sinergie con il sistema complessivo dei controlli
La norma costruisce un sistema circolare: i controlli interni alimentano il referto, il referto consente l'analisi della Corte, le pronunce della Corte alimentano l'aggiornamento dei controlli interni. È in questa circolarità che si rinviene il valore aggiunto della disciplina, anche in raccordo con le funzioni di vigilanza di ANAC sull'anticorruzione, con gli indirizzi di ANCI per i comuni e con le indicazioni di Funzione Pubblica sui sistemi di valutazione e performance.
Domande frequenti
Con quale cadenza la Corte dei conti verifica i controlli interni?
La verifica è annuale, ma il sindaco o il presidente della provincia trasmettono semestralmente alla sezione regionale di controllo un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia dei controlli interni.
Chi predispone lo schema del referto?
Lo schema-tipo è definito dalla Corte dei conti, che lo aggiorna periodicamente per garantire uniformità e comparabilità tra enti, coprendo le diverse tipologie di controlli e i profili rilevanti della gestione.
Quali conseguenze può avere l'inosservanza degli obblighi?
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione del referto o l'omessa adozione di misure correttive può comportare conseguenze sanzionatorie, anche pecuniarie, a carico degli amministratori responsabili.
Vedi anche