In sintesi
- Estende la disciplina degli artt. 143, 144 e 145 ad altri enti locali e ad organismi collegati.
- Coinvolge consorzi di comuni e province, aziende sanitarie locali e ospedaliere e consigli circoscrizionali.
- Mira a colpire le infiltrazioni anche oltre il perimetro stretto del comune o della provincia.
- Le procedure di scioglimento e commissariamento si applicano con i necessari adattamenti.
- Rafforza il presidio di legalità nelle articolazioni periferiche dell'amministrazione locale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 TUEL — Articolo 146
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
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Commento
L'articolo 146 amplia il perimetro applicativo delle misure di scioglimento previste dagli articoli 143, 144 e 145 TUEL, estendendole ad altri enti locali e a soggetti che, pur non rientrando nella categoria classica del comune o della provincia, costituiscono articolazioni amministrative esposte al rischio di condizionamenti mafiosi o di gravi disfunzioni.
Una rete di soggetti destinatari
La disposizione, in linea generale, ricomprende consorzi di comuni e province, organi delle aziende sanitarie e ospedaliere, consigli circoscrizionali e altre articolazioni richiamate dall'articolo 2, comma 1. La scelta del legislatore riflette la consapevolezza che le infiltrazioni illecite non si fermano al consiglio comunale ma possono colpire enti strumentali, gestori di servizi pubblici essenziali, organismi di programmazione territoriale.
Lo schema procedurale applicabile
Le procedure restano quelle del modello base: accertamento dei presupposti, decreto di scioglimento, nomina della commissione straordinaria, durata limitata della gestione commissariale, controlli ministeriali. Tuttavia la norma chiarisce, sia pure implicitamente, che gli adattamenti devono tener conto delle peculiarità organizzative dei soggetti destinatari: ad esempio, in un'azienda sanitaria la commissione straordinaria deve interagire con il sistema regionale di programmazione, con i direttori sanitari e con le altre figure tecniche.
Sinergia con i controlli interni e i poteri del prefetto
L'estensione del meccanismo si lega in modo organico al sistema dei controlli interni di cui agli articoli 147 e seguenti, ai poteri di accesso del prefetto e all'attività delle prefetture in materia di legalità. Le linee guida diffuse dal Ministero dell'interno e gli indirizzi di ANCI offrono indicazioni operative su come coordinare le diverse procedure, evitando sovrapposizioni e garantendo continuità dei servizi.
Le ricadute sulla continuità dei servizi
Il commissariamento di un'azienda sanitaria o di un consorzio per la gestione di servizi essenziali impone un'attenzione particolare alla continuità delle prestazioni: la commissione straordinaria opera tipicamente con il supporto tecnico degli uffici esistenti, attivando processi di rotazione del personale e di revisione delle procedure di affidamento. La sinergia con la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e con il Codice dei contratti pubblici è fondamentale per evitare blocchi operativi.
Profili di trasparenza e controllo
L'estensione delle misure ad enti diversi dal comune aumenta la platea dei soggetti chiamati a rispettare gli obblighi di pubblicazione, di prevenzione della corruzione e di rotazione, con un ruolo significativo di ANAC nel monitoraggio delle prassi. In linea generale, il successo del modello si misura sulla capacità di restituire alla collettività enti capaci di operare in modo trasparente, efficiente e libero da condizionamenti.
Domande frequenti
A quali enti si applica la disciplina richiamata dall'articolo 146?
Si applica, oltre che ai comuni e alle province, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, ai consorzi di comuni e province, agli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e ai consigli circoscrizionali, con gli adattamenti procedurali necessari.
La disciplina dello scioglimento è identica per tutti questi soggetti?
Lo schema procedurale è il medesimo previsto dagli articoli 143, 144 e 145 TUEL, ma in linea generale gli adattamenti tengono conto delle peculiarità organizzative dell'ente coinvolto, soprattutto quando si tratta di soggetti che erogano servizi essenziali come la sanità.
Perché il legislatore ha previsto un'estensione così ampia?
L'estensione risponde all'esigenza di colpire le infiltrazioni e le disfunzioni in tutte le articolazioni del sistema delle autonomie, evitando che il presidio di legalità si fermi al solo livello del consiglio comunale o provinciale.
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