← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Con il decreto di scioglimento ex art. 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
  • La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari statali (anche in quiescenza) e magistrati in quiescenza.
  • Rimane in carica fino al primo turno elettorale utile.
  • Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e monitoraggio.
  • Con decreto ministeriale sono determinate modalità di organizzazione e funzionamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 144 TUEL — Articolo 144

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.

Commento

L'articolo 144 disciplina la commissione straordinaria nominata in caso di scioglimento dei consigli per infiltrazioni mafiose ex articolo 143. È uno strumento di gestione straordinaria di particolare rilievo, che non si limita a garantire la continuità amministrativa ma assume anche la funzione di bonifica dell'apparato istituzionale dell'ente dalle dinamiche di infiltrazione criminale.

La composizione tripartita

Il comma 1 individua una composizione precisa: tre membri scelti tra funzionari dello Stato (in servizio o in quiescenza) e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La composizione tripartita risponde a una logica di pluralità di competenze:

  • l'esperienza amministrativa dei funzionari (tipicamente prefetti, dirigenti ministeriali, dirigenti di carriera) garantisce capacità di gestione corrente dell'ente;
  • la professionalità giurisdizionale dei magistrati (ordinari o amministrativi) garantisce rigore giuridico nell'esame degli atti pregressi e nelle scelte di bonifica;
  • la collegialità impone confronto e ponderazione delle decisioni.

La condizione della quiescenza per i magistrati riflette la necessità di disporre di figure ad alta autorevolezza ma senza interferenze con l'esercizio attuale della giurisdizione.

L'arco temporale

La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. Significa che la gestione straordinaria copre il periodo necessario sia a garantire la continuità amministrativa, sia a operare la bonifica istituzionale, sia a creare le condizioni per una rielezione in un contesto risanato. In pratica, la durata può variare da pochi mesi a un anno e mezzo o più, in funzione del calendario elettorale e della possibilità (prevista dalla normativa) di prorogare in casi specifici.

Le attribuzioni

La commissione esercita le attribuzioni conferitele con il decreto stesso. Significa che ogni decreto di scioglimento individua, in funzione delle peculiarità del caso, l'ambito delle competenze della commissione, che può essere ampio (esercizio di tutte le funzioni di sindaco, giunta e consiglio) o specifico (limitato a determinate materie sensibili in caso di scioglimento parziale, ipotesi peraltro più rara). Tipicamente, la commissione esercita le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio, con poteri di:

  • adozione di atti gestionali e di indirizzo;
  • revisione dei procedimenti in corso, con particolare attenzione agli appalti e ai contratti pubblici;
  • verifica della regolarità delle assunzioni e della gestione del personale;
  • controllo sulle società partecipate;
  • riorganizzazione di settori critici e rotazione del personale dirigenziale;
  • collaborazione con le autorità di sicurezza per il rafforzamento dei presidi antimafia.
Il comitato di sostegno

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Il comitato è composto da personale dell'amministrazione e ha funzioni di:

  • supporto operativo alle commissioni nei territori (assistenza tecnica, consulenza giuridica, coordinamento con altri enti);
  • monitoraggio dell'attività delle commissioni e dei comuni in fase di rientro alla gestione ordinaria;
  • raccordo con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni centrali interessate;
  • capitalizzazione delle esperienze e diffusione di buone pratiche.

È un'infrastruttura istituzionale che consente di trattare in modo organico il fenomeno degli scioglimenti per mafia, evitando che ogni commissione operi in isolamento.

La disciplina di dettaglio

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, siano determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di sostegno. È un rinvio a fonte secondaria che consente di articolare in modo flessibile la disciplina operativa di un fenomeno complesso e in evoluzione.

Le funzioni di bonifica

Negli ultimi decenni, la prassi delle commissioni straordinarie ha sviluppato un'articolata attività di bonifica amministrativa. Tra le attività tipiche:

  • revisione di atti adottati nel periodo precedente lo scioglimento, con annullamento di quelli viziati o adottati in condizione di conflitto di interesse;
  • verifica degli appalti pubblici, anche tramite acquisizione di certificazioni antimafia e applicazione di clausole risolutive;
  • revisione delle assunzioni di personale con procedure ritenute irregolari;
  • riorganizzazione dei settori urbanistico, lavori pubblici, gestione del territorio;
  • rafforzamento dei sistemi di controllo interno e degli strumenti di prevenzione della corruzione;
  • collaborazione con le forze di polizia e con la magistratura per individuare interventi di repressione e prevenzione.

Le indicazioni del Ministero dell'interno e i protocolli di legalità rappresentano riferimenti operativi essenziali. L'esperienza delle commissioni ha anche prodotto orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che hanno arricchito la cultura amministrativa antimafia.

Il rientro alla gestione ordinaria

Conclusa la gestione straordinaria con l'elezione dei nuovi organi, il comitato di sostegno continua a monitorare la fase di transizione. È noto che gli enti tornati a gestione ordinaria dopo uno scioglimento per mafia restano in condizione di vulnerabilità, e l'accompagnamento istituzionale è parte essenziale del processo di bonifica completa.

Domande frequenti

Da chi è composta la commissione straordinaria?

Da tre membri scelti tra funzionari dello Stato (in servizio o in quiescenza) e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La composizione tripartita combina esperienza amministrativa, professionalità giurisdizionale e collegialità delle decisioni.

Quanto dura in carica la commissione straordinaria?

Rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile previsto dalla legge. In pratica, la durata varia da pochi mesi a un anno e mezzo o più, in funzione del calendario elettorale e delle eventuali proroghe previste dalla normativa.

Quali funzioni svolge la commissione straordinaria?

Esercita le attribuzioni conferite dal decreto di scioglimento, tipicamente l'insieme delle funzioni di sindaco, giunta e consiglio. Svolge anche un ruolo di bonifica amministrativa: revisione di atti pregressi, verifica di appalti, riorganizzazione di settori sensibili, rotazione del personale, rafforzamento dei controlli interni e dei presidi antimafia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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