← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le deliberazioni soggette a controllo necessario diventano esecutive se entro 30 giorni dalla trasmissione il CO.RE.CO. non invia provvedimento di annullamento.
  • Sono esecutive anche se il CO.RE.CO. comunica di non aver riscontrato vizi prima del decorso del termine.
  • Le deliberazioni soggette a controllo eventuale vedono sospesa l'esecutività fino all'esito.
  • Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
  • In casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a maggioranza dei componenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 134 TUEL — Articolo 134

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all’adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all’ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l’esecutività delle stesse fino all’avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Commento

L'articolo 134 disciplina l'esecutività delle deliberazioni degli enti locali, materia di grande rilievo pratico perché determina il momento dal quale gli atti producono concretamente i loro effetti giuridici. La norma è stata profondamente modificata dall'evoluzione del sistema: la soppressione del controllo preventivo del CO.RE.CO. ha reso non più applicabili i commi 1 e 2 nel loro tenore originario, ma la regola generale del comma 3 sull'esecutività dopo dieci giorni dalla pubblicazione resta vigente e di applicazione quotidiana, così come la regola dell'immediata eseguibilità del comma 4.

Il sistema originario

Nel sistema originario, l'esecutività delle deliberazioni soggette a controllo seguiva una logica precisa:

  • la deliberazione doveva essere trasmessa al CO.RE.CO. a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione (comma 1, prima parte);
  • diventava esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione il CO.RE.CO. non inviava un provvedimento motivato di annullamento;
  • diventava esecutiva anche prima dello scadere del termine se il CO.RE.CO. comunicava di non aver riscontrato vizi.

Era un sistema basato sul silenzio-assenso del controllo: il decorso del termine senza intervento equivaleva a un nulla osta tacito.

Il controllo eventuale

Il comma 2 disciplinava le deliberazioni soggette a controllo eventuale (su richiesta di una minoranza qualificata di consiglieri ex articolo 127): la richiesta di controllo sospendeva l'esecutività fino all'avvenuto esito. Era una sospensione cautelare che impediva alla delibera di produrre effetti pendente il controllo.

La regola generale dell'esecutività

Il comma 3 contiene la previsione di portata generale, oggi di applicazione quotidiana: le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. È la regola del decimo giorno, fondamentale per la gestione quotidiana dell'attività amministrativa locale. Si combina con la regola dei quindici giorni di pubblicazione dell'articolo 124: durante i primi dieci giorni la delibera è pubblicata ma non esecutiva; dall'undicesimo al quindicesimo giorno è pubblicata ed esecutiva; dal sedicesimo cessa la pubblicazione ma resta esecutiva (a meno che non sia oggetto di impugnazione o di annullamento).

La logica del decimo giorno

Il termine di dieci giorni risponde a una funzione di garanzia: durante questa finestra, i consiglieri di minoranza possono attivare gli strumenti di controllo politico interno (interrogazioni, mozioni), i cittadini possono prendere conoscenza dell'atto, gli interessati possono valutare l'opportunità di impugnarlo davanti al giudice amministrativo (entro i 60 giorni dalla conoscenza). Trascorso il termine, la delibera produce piena efficacia e può essere materialmente eseguita dagli uffici (impegni di spesa, contratti, atti gestionali conseguenti).

L'immediata eseguibilità

Il comma 4 disciplina un istituto di grande importanza pratica: in caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. È una clausola di flessibilità che consente di derogare alla regola del decimo giorno quando ricorrano effettive esigenze di urgenza.

Il presupposto sostanziale è l'urgenza, da valutare in concreto: ad esempio, l'urgenza di erogare un contributo a fronte di una calamità naturale, di adottare un atto entro un termine perentorio fissato dalla legge, di garantire la continuità di un servizio essenziale. La sola formula stilistica "stante l'urgenza" non basta: occorre una motivazione sostanziale.

Il presupposto formale è il voto a maggioranza assoluta dei componenti (non dei presenti): è una soglia qualificata che garantisce maturità della decisione. La votazione sull'immediata eseguibilità è generalmente separata dalla votazione sull'atto, e segue immediatamente. Le indicazioni ANCI e gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ribadiscono l'importanza di motivare adeguatamente l'urgenza, per evitare contestazioni in sede di impugnazione.

L'attualità delle regole

Nel sistema attuale, post-riforma del 2001, le regole effettivamente applicate sono:

  • il comma 3: esecutività dopo dieci giorni dalla pubblicazione (regola di base);
  • il comma 4: immediata eseguibilità con voto della maggioranza dei componenti in caso di urgenza.

I commi 1 e 2, che presupponevano il sistema del controllo preventivo, sono di fatto disapplicati. La conoscenza puntuale di queste regole è essenziale per ogni amministratore, segretario, dirigente che operi negli enti locali, perché incide sull'efficacia degli atti e sulla legittimità delle attività esecutive conseguenti.

Domande frequenti

Quando diventa esecutiva una deliberazione di un ente locale?

Nel sistema attuale, le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio (comma 3 dell'articolo 134). Durante i primi dieci giorni la delibera è pubblicata ma non ancora esecutiva, per consentire ai consiglieri di minoranza e agli interessati di prendere conoscenza dell'atto.

Cosa significa immediata eseguibilità di una delibera?

Significa che la delibera produce effetti immediati, senza attendere il decimo giorno dalla pubblicazione. Può essere dichiarata immediatamente eseguibile, in caso di urgenza, con il voto della maggioranza dei componenti dell'organo collegiale. L'urgenza deve essere effettiva e motivata in concreto.

Le deliberazioni soggette a controllo eventuale erano esecutive?

Nel sistema previgente, la richiesta di controllo eventuale sospendeva l'esecutività della delibera fino all'esito del controllo (comma 2). Oggi, essendo stato soppresso il sistema del CO.RE.CO. e del controllo eventuale, la previsione non trova più applicazione corrente, ferma la possibilità di sospensiva del giudice amministrativo in sede di ricorso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.