- Il controllo di legittimità verifica la conformità dell'atto alle norme vigenti e a quelle statutarie indicate nel provvedimento di annullamento.
- Riguarda competenza, forma e procedura; esclude ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
- Sui bilanci comprende la coerenza interna e la corrispondenza con i dati delle deliberazioni e degli allegati.
- Il CO.RE.CO. poteva chiedere chiarimenti scritti o disporre audizioni, sospendendo il termine.
- Nei casi di rendiconto, poteva nominare commissari per la redazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 133 TUEL — Articolo 133
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all’articolo 126, comma 1, può disporre l’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell’audizione dei rappresentanti.
3. Il comitato può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
Commento
L'articolo 133 disciplinava i contenuti tecnici del controllo di legittimità esercitato dal CO.RE.CO., individuando con precisione il perimetro del sindacato dell'organo di controllo. È una norma di particolare interesse perché traccia il confine tra controllo di legittimità e controllo di merito, principio che conserva piena attualità anche dopo la soppressione del CO.RE.CO.
Il principio di stretta legittimità
Il comma 1 enuncia con chiarezza la natura del controllo: verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti e alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. È una formula ad esclusione: il controllo è esclusivamente di legittimità, e non riguarda l'opportunità o la convenienza politica dell'atto. La precisazione "rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" è inequivoca: l'organo di controllo non può sindacare la scelta amministrativa di merito, ma solo verificarne la conformità a parametri normativi e procedurali.
I parametri del controllo
Il comma 1 individua tre parametri:
Non rientravano, invece, nel sindacato: la sostanza della scelta amministrativa, la valutazione tecnico-discrezionale, la convenienza economica, l'opportunità politica.
Il controllo sui bilanci
La seconda parte del comma 1 conteneva una specificazione di rilievo per i bilanci preventivi e per il rendiconto della gestione: il controllo di legittimità comprendeva la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati. Era un controllo più articolato di quello formale: non bastava verificare il rispetto delle procedure, occorreva anche apprezzare la coerenza interna del documento (capitoli, voci, totali) e la corrispondenza con la documentazione di supporto.
Audizioni e chiarimenti
Il comma 2 disciplinava un istituto di garanzia procedimentale: entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il comitato poteva disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o chiedere chiarimenti o elementi integrativi in forma scritta (per una sola volta). In tali ipotesi, il termine per l'esercizio del controllo veniva sospeso e riprendeva a decorrere dalla trasmissione dei chiarimenti o dall'audizione. Era una previsione che valorizzava il contraddittorio e la cooperazione tra controllore e controllato.
L'invito alla modifica del rendiconto
Il comma 3 attribuiva al comitato un potere di proposta: indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione, invitandolo ad adottarle entro un termine massimo di trenta giorni. Era una funzione di moral suasion, che precedeva l'eventuale annullamento e cercava di evitare la rottura del rapporto di controllo.
La nomina del commissario
Il comma 4 disciplinava il potere sostitutivo: in caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto, il comitato provvedeva alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto. Era un potere forte che evitava la paralisi contabile dell'ente in caso di conflitto sul rendiconto.
L'effetto preclusivo
Il comma 5 stabiliva che non potesse essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. Era una clausola di tutela del giudicato: la decisione del giudice amministrativo che annullava il rilievo del CO.RE.CO. produceva effetto preclusivo, impedendo al comitato di riprendere la valutazione del medesimo atto.
L'attualità del principio di legittimità
Pur essendo formalmente superato, l'articolo 133 contiene un principio che è patrimonio dell'intero sistema dei controlli amministrativi: il controllo di legittimità si distingue dal controllo di merito, e l'organo di controllo non può sostituire la propria valutazione politica a quella dell'ente controllato. Questo principio è oggi ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Corte dei conti in sede di controllo collaborativo, dagli organismi indipendenti di valutazione. Le linee guida ANAC e gli orientamenti della Corte costituzionale offrono ulteriori spunti applicativi.
Domande frequenti
Cosa significa controllo di legittimità sugli atti degli enti locali?
Significa verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti (di legge e statutarie) per quanto riguarda competenza, forma e procedura. Resta esclusa ogni valutazione di merito sull'interesse pubblico perseguito o sull'opportunità politica della scelta. È un controllo di stretta legittimità.
Il controllore può chiedere chiarimenti all'ente?
Sì. L'articolo 133, comma 2, prevedeva che il CO.RE.CO. potesse, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente o richiedere chiarimenti o elementi integrativi in forma scritta (per una sola volta). Il termine del controllo restava sospeso fino alla risposta o all'audizione.
Cosa succedeva se l'ente non recepiva il rilievo sul rendiconto?
Se l'ente non recepiva il rilievo o se il CO.RE.CO. annullava la deliberazione di adozione del rendiconto, il comitato provvedeva alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto. Era un potere sostitutivo che evitava la paralisi contabile dell'ente in caso di conflitto.
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