Testo dell'articoloVigente
Art. 97 TUEL – Articolo 97
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all’articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; c) roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 97 disegna il profilo del segretario comunale e provinciale, figura cardine dell'ordinamento degli enti locali. Il segretario è il vertice amministrativo dell'ente, garante della legalità formale degli atti e snodo essenziale fra organi politici e struttura tecnica.
Funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
Il segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. È un consulente istituzionale degli organi politici e tecnici, chiamato a vigilare sulla legalità procedurale e sostanziale.
Sovrintendenza all'esecuzione
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato un direttore generale. Nel caso più frequente di assenza del direttore generale, il segretario è il responsabile gestionale apicale dell'ente.
Partecipazione alle sedute
Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. La sua presenza è garanzia di regolarità formale degli atti. Il verbale è atto pubblico, sottoscritto dal segretario insieme al presidente dell'organo.
Roga di contratti
Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, nelle forme tipizzate dell'ordinamento. La funzione notarile è espressione del ruolo di garante della legalità degli atti negoziali dell'ente. La rogazione attribuisce al contratto valore di atto pubblico e produce effetti probatori rafforzati.
Coordinamento dei dirigenti
Il segretario, in assenza del direttore generale, coordina l'attività dei dirigenti dell'ente, assicurando la coerenza dell'azione amministrativa. Svolge funzioni di indirizzo gestionale, fermo restando il potere di indirizzo politico degli organi di governo (art. 107).
Status del segretario
Il segretario è dipendente di un albo nazionale, gestito dal Ministero dell'Interno tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. La sua nomina è di competenza del sindaco, scelta nell'albo. La cessazione segue regole specifiche, tra cui l'istituto della spoils system per la cessazione automatica con il sindaco che lo ha nominato.
Rapporto con il sindaco
Il rapporto segretario-sindaco è fiduciario sotto il profilo della scelta iniziale, ma istituzionale sotto il profilo del contenuto. Il segretario deve garantire la legalità anche di fronte a indirizzi politici che potrebbero esporlo a rilievi. È figura di equilibrio fra politica e gestione.
Casi pratici
Caso 1: rogazione di contratto pubblico
Tizio, segretario comunale, roga il contratto di un appalto di lavori pubblici. Verifica la regolarità formale degli atti e cura la stipulazione nelle forme dell'atto pubblico, conferendo al contratto valore probatorio rafforzato.
Caso 2: cessazione per cambio sindaco
Caia, segretaria di un comune, cessa dalla nomina alla scadenza del mandato del sindaco che l'aveva nominata. Il nuovo sindaco valuta se confermarla o sostituirla con altra figura dell'albo. La procedura segue le regole della spoils system del settore.
Domande frequenti
Il segretario è dipendente del comune?
No, è iscritto a un albo nazionale gestito dal Ministero dell'Interno e nominato dal sindaco. Il rapporto è regolato da normativa specifica, distinta dalla disciplina ordinaria del personale comunale.
Cosa succede se il sindaco cambia?
Opera l'istituto della spoils system: il segretario cessa automaticamente con il sindaco che lo ha nominato. Il nuovo sindaco può confermarlo o sceglierne uno diverso dall'albo.
Il segretario può negare la firma di una delibera?
Il segretario partecipa con funzioni consultive e di verbalizzazione. Può esprimere parere contrario sulla legalità dell'atto, ma la decisione finale spetta all'organo politico. Eventuali dissensi vanno verbalizzati.