In sintesi
- Riconosce a ogni elettore la possibilità di esercitare in giudizio le azioni del Comune o della Provincia.
- Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio.
- In caso di soccombenza, le spese sono a carico del promotore.
- Strumento di tutela della legalità locale.
- È espressione di democrazia sostanziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 TUEL — Articolo 9
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .
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Commento
L'art. 9 prevede l'azione popolare suppletiva: quando l'ente locale non agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto, qualunque elettore può sostituirsi e agire al suo posto.
Una tutela di tipo sostitutivo
L'azione popolare non è uno strumento di democrazia diretta in senso stretto, ma una forma di controllo civico sul corretto esercizio delle funzioni. Tipicamente, riguarda casi in cui l'amministrazione potrebbe trascurare il proprio interesse, ad esempio in azioni di recupero crediti.
Profili processuali
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente. Quest'ultimo può costituirsi e aderire alla domanda o restare estraneo. La regola delle spese, in caso di soccombenza, è chiara: gravano sul promotore, salvo che l'ente sia intervenuto a sostegno.
Limiti applicativi
La giurisprudenza, in linea generale, ha interpretato la norma in senso restrittivo: l'azione è ammissibile per diritti e interessi dell'ente, non per qualsiasi interesse pubblico. Resta uno strumento residuale ma significativo.
Sinergia con altri strumenti
L'art. 9 va letto insieme alla disciplina della responsabilità erariale (controllata dalla Corte dei conti) e ai poteri di denuncia. In molti casi la denuncia alla Procura della Corte dei conti è preferita all'azione popolare diretta.
Profili pratici
Per il segretario comunale e per gli uffici legali, l'art. 9 implica monitorare le azioni intentate dagli elettori e valutare se aderire. ANCI fornisce indirizzi sui criteri di valutazione del caso.
Domande frequenti
Chi può proporre l'azione popolare?
Qualunque elettore del Comune o della Provincia, per far valere diritti dell'ente.
Chi paga le spese in caso di sconfitta?
Il promotore, salvo che l'ente sia intervenuto a sostegno dell'azione.
L'ente può ignorare l'azione?
No: deve essere integrato nel contraddittorio e può costituirsi.
Vedi anche