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Art. 7 Bis TUEL — Articolo 7-bis
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’ articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Stesso numero, altri codici
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