- Disciplina transitoria sulla esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.
- Le nuove regole dell'art. 71 e del Capo V L. 689/1981 si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore, salvo regime più favorevole al condannato.
- Per reati anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti del Capo V L. 689/1981, dell'art. 660 c.p.p. e di ogni altra disposizione.
- Il d.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) e l'art. 1, comma 367, L. 244/2007 restano applicabili per le pene pecuniarie irrogate per reati anteriori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 97 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Note all’art. 97: – Per l’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.
Commento
L'art. 97 governa la transizione di uno snodo cruciale del sistema sanzionatorio: la conversione e l'esecuzione delle pene pecuniarie, profondamente riformate dalla Cartabia in chiave di effettività e proporzionalità.
L'impianto della riforma
La riforma riscrive l'art. 71 e l'intero Capo V della L. 689/1981 in materia di conversione delle pene pecuniarie non eseguite. Le modifiche puntano a un sistema più razionale e proporzionato: la conversione automatica in pena detentiva è temperata da meccanismi di rateizzazione, da una più efficace ricerca dei beni e dal coordinamento con i servizi di esecuzione.
La regola del favor
Il comma 1 stabilisce un principio doppio: (a) regola generale: le nuove disposizioni si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto; (b) eccezione di favor: se più favorevoli al condannato, si applicano anche ai reati anteriori. Il legislatore ha quindi inteso preservare gli effetti più favorevoli per il condannato in linea con l'art. 2 c.p., evitando di applicare retroattivamente discipline più severe.
La continuità della disciplina previgente
Il comma 2 specifica che, fermo il principio del comma 1, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie: Capo V L. 689/1981, art. 660 c.p.p. e ogni altra disposizione di legge. Si tratta di un blocco normativo che resta in piedi per consentire l'esecuzione coerente dei provvedimenti pregressi.
Le norme amministrative collegate
Il comma 3 estende la salvezza alla disciplina amministrativa: le disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) abrogate o modificate dal decreto, nonché l'art. 1, comma 367, della L. 244/2007, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto. Si garantisce così la continuità operativa dei procedimenti di riscossione e iscrizione.
Domande frequenti
Le nuove regole sulla conversione delle pene pecuniarie sono retroattive?
Solo nella misura in cui siano più favorevoli al condannato. La regola generale è l'applicabilità ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Cosa succede ai procedimenti di esecuzione già avviati?
Continuano a essere disciplinati dalle disposizioni previgenti (Capo V L. 689/1981, art. 660 c.p.p. e norme correlate), salvo applicazione del favor laddove emergano profili più favorevoli.
Il d.P.R. 115/2002 nella vecchia formulazione resta applicabile?
Sì, per le pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, anche se alcune sue disposizioni sono state abrogate o modificate.
Vedi anche