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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina transitoria delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (Capo III L. 689/1981).
  • Le nuove norme, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello all'entrata in vigore.
  • Per condannati con pena non superiore a 4 anni in pendenza di ricorso in Cassazione: istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità.
  • Semidetenzione e libertà controllata già applicate continuano con le vecchie regole; il condannato a semidetenzione può chiedere conversione in semilibertà sostitutiva.
  • Decreti ministeriali 2001 e 2015 continuano ad applicarsi sino al nuovo decreto sull'art. 56-bis L. 689/1981.

Testo dell'articoloVigente

Art. 95 D.Lgs. 150/2022 — Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’ articolo 666 del codice di procedura penale , entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

3. Sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’ articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n.

151. Note all’art. 95: – Per l’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.

Commento

L'art. 95 disciplina la transizione verso la nuova architettura delle pene sostitutive delle pene detentive brevi - una delle innovazioni di maggiore impatto della riforma Cartabia. La norma combina un principio di favor con regole tecniche di applicazione.

Le nuove pene sostitutive

La riforma riscrive il Capo III della L. 689/1981, introducendo quattro pene sostitutive: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva. Il sistema sostituisce - con una struttura più moderna - le vecchie sanzioni della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria.

Il principio di favor

Il comma 1 stabilisce un principio chiaro: le nuove norme, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello al momento dell'entrata in vigore. È una traduzione del principio del favor rei sancito dall'art. 2 c.p., qui declinato sul piano del trattamento sanzionatorio.

Il caso del ricorso in Cassazione

La stessa disposizione regola l'ipotesi più delicata: il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni che si trova con un procedimento pendente in Cassazione al momento dell'entrata in vigore. Costui può presentare istanza di applicazione di una pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione ex art. 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del nuovo Capo III L. 689/1981 e del c.p.p. relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

Semidetenzione e libertà controllata

Il comma 2 disciplina la sorte delle sanzioni sostitutive già applicate o in corso di esecuzione: continuano a essere regolate dalle disposizioni previgenti. È un'esigenza di stabilità: chi sta scontando una semidetenzione o una libertà controllata non subisce mutamenti del proprio regime. Tuttavia, una finestra di accesso al nuovo sistema è prevista: il condannato a semidetenzione può chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione in semilibertà sostitutiva, lo strumento del nuovo sistema concettualmente più vicino.

I decreti ministeriali di transizione

Il comma 3 stabilisce che, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 56-bis, quarto comma, L. 689/1981, continuano ad applicarsi in quanto compatibili i decreti del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (n. 80) e dell'8 giugno 2015 (n. 88). Si evita un vuoto regolamentare durante il periodo di attesa della nuova normativa di dettaglio.

Domande frequenti

Le nuove pene sostitutive si applicano ai processi già in appello?

Sì: il comma 1 stabilisce che le nuove norme, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore.

Posso chiedere una pena sostitutiva se sono in pendenza di ricorso in Cassazione?

Sì, se condannato a pena non superiore a 4 anni: la richiesta va al giudice dell'esecuzione ex art. 666 c.p.p. entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

Chi sta scontando la semidetenzione può accedere alla semilibertà sostitutiva?

Sì: il comma 2 prevede espressamente che il condannato a semidetenzione possa chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva, lo strumento più affine del nuovo sistema.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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