Testo dell'articoloVigente
Art. 87 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 , e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1 , 462 , comma 1 , 582 , comma 1 , 585 , comma 4, del codice di procedura penale , nonché le disposizioni di cui l’articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l’elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell’articolo 153-bis del codice di procedura penale , come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 … . Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato .
6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’ articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale , dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’ articolo 410 del codice di procedura penale , della denuncia di cui all’ articolo 333 del codice di procedura penale , della querela di cui all’ articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’ articolo 107 del codice di procedura penale , negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 . Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma
6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 87 è una delle norme architettoniche più importanti della riforma: organizza il passaggio - graduale e regolato - dal processo penale cartaceo a quello telematico. Si tratta di un cambiamento di paradigma che richiede coordinamento normativo, tecnologico e organizzativo, e il legislatore lo ha disegnato come un percorso a tappe.
Il ruolo dei regolamenti ministeriali
I commi 1, 2 e 3 affidano al Ministro della giustizia il compito di adottare, entro il 31 dicembre 2023, due tipologie di regolamenti: il primo definisce le regole tecniche del deposito, della comunicazione e della notificazione telematici; il secondo, sentiti CSM e CNF, individua quali uffici giudiziari e tipologie di atti possano temporaneamente continuare a utilizzare modalità non telematiche, con i relativi termini di transizione. Il Garante per la protezione dei dati personali è coinvolto per il primo regolamento, segnale dell'attenzione alla sicurezza delle informazioni processuali.
Le norme che restano in vigore durante la fase di transizione
Il comma 4 elenca con minuziosa precisione le norme del codice di procedura penale (artt. 110, 111, 116, 125, 134, 135, 162, 311, 391-octies, 419, 447, 461, 462, 582, 585) e delle norme di attuazione (art. 154) che continuano ad applicarsi nel testo previgente fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti, o fino al diverso termine previsto. Si tratta di un "ponte" tecnico-normativo: il vecchio regime non viene abrogato, ma temporaneamente affiancato al nuovo.
Le nuove regole telematiche differite
Specularmente, il comma 5 differisce l'applicazione delle nuove disposizioni telematiche introdotte dalla riforma (artt. 111, 111-bis, 111-ter, 122, 172, 175-bis, 386, 483, 582 c.p.p.) fino allo stesso termine. Anche la disciplina dell'elezione di domicilio digitale (art. 153-bis c.p.p.) sconta lo stesso differimento.
Il deposito obbligatorio nel portale per le Procure
Il comma 6-bis introduce una rilevante novità sostanziale: per atti specifici - memorie ex art. 415-bis, opposizione all'archiviazione (art. 410), denuncia (art. 333), querela (art. 336), nomina e revoca del difensore (art. 107) - il deposito presso le Procure della Repubblica avviene esclusivamente nel portale del processo penale telematico. La tempestività si misura sull'orario di rilascio della ricevuta di accettazione, fino alle ore 24 del giorno di scadenza. I commi 6-quater e 6-quinquies regolano malfunzionamenti del portale (proroga di diritto del termine) ed escludono l'efficacia del deposito via PEC per gli atti in questione.
Estensione alla giustizia militare
Il comma 7 estende la disciplina anche al procedimento penale militare, affidando l'adozione dei regolamenti al Ministro della difesa, con il coinvolgimento del Consiglio della magistratura militare e del Garante per la protezione dei dati personali.
Casi pratici
Caso 1: opposizione all'archiviazione
Tizio, persona offesa, deve presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il suo difensore deposita l'atto nel portale del processo penale telematico della Procura competente: il deposito è tempestivo perché eseguito alle ore 23:30 del giorno di scadenza, ricevendo regolare ricevuta di accettazione.
Caso 2: malfunzionamento del portale
L'avvocato di Caio tenta di depositare una memoria ex art. 415-bis ma il portale non funziona. Il Direttore generale attesta il malfunzionamento. Il termine viene prorogato di diritto al giorno successivo al ripristino della funzionalità, salvando l'atto da rischi di tardività.
Domande frequenti
Da quando il deposito telematico è obbligatorio in tutti i procedimenti?
Dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali previsti dai commi 1 e 3, o dal diverso termine di transizione individuato dal regolamento di cui al comma 3 per specifici uffici e atti.
Cosa accade in caso di malfunzionamento del portale?
Il termine di scadenza è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità. Il malfunzionamento deve essere attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici.
La PEC è ancora una modalità valida di deposito presso le Procure?
Non per gli atti elencati al comma 6-bis (memorie 415-bis, opposizione archiviazione, denuncia, querela e procura speciale, nomina/revoca difensore). Per questi l'invio tramite PEC non produce alcun effetto di legge.