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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riforma dell'udienza preliminare e dei criteri di filtro processuale.
  • Innalzamento dello standard probatorio richiesto per il rinvio a giudizio.
  • Coordinamento con le novita su procedimenti speciali e giustizia riparativa.
  • Valorizzazione della funzione deflattiva dell'udienza preliminare.
  • Aggiornamento dei poteri del GUP nella valutazione del materiale investigativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 16 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale, all’articolo 344-bis, comma 6 , terzo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 159», sono inserite le seguenti: «o dell’articolo 598- ter, comma 2,». Note all’art. 16: – Si riporta il testo dell’ articolo 344-bis del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). –

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quatere 609-octies del codice penale , nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo

416-bis. 1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo

416-bis. 1, primo comma, del codice penale , i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo

611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penalee, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo

617. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.”.

Commento

L'articolo 16 del decreto riforma in modo significativo l'udienza preliminare, disciplinata nel Titolo III del Libro V del codice di procedura penale. La modifica piu rilevante riguarda lo standard probatorio per il rinvio a giudizio: si passa da un criterio piu blando (gli elementi acquisiti dal PM consentono di sostenere l'accusa in giudizio) a uno piu severo (gli elementi consentono una ragionevole previsione di condanna). La riforma intende valorizzare la funzione di filtro dell'udienza preliminare, riducendo i processi che si chiudono con assoluzione e quindi alleggerendo il dibattimento.

Il nuovo standard probatorio

L'innovazione decisiva e' la nuova formula dell'art. 425 CPP: il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Il rinvio a giudizio richiede quindi un quadro probatorio piu robusto. La scelta del legislatore e' di anticipare la valutazione del materiale: se gli elementi non sono sufficienti a una ragionevole previsione di condanna, il processo non deve aprirsi. Tipicamente cio dovrebbe ridurre il numero di processi con esito assolutorio per insufficienza di prova.

La funzione di filtro

L'udienza preliminare diventa un filtro piu rigoroso. Il GUP non e' piu un mero "passacarte" che si limita a verificare la non manifesta infondatezza dell'accusa, ma un giudice che valuta la consistenza prognostica dell'impianto accusatorio. La nuova formula impone una motivazione piu approfondita del provvedimento di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio, con conseguente accrescimento del peso giurisdizionale dell'udienza preliminare.

La struttura dell'udienza

La struttura dell'udienza preliminare resta in linea generale invariata: discussione orale, possibilita di richieste di prova, decisione in camera di consiglio. Tipicamente il GUP puo acquisire d'ufficio o su istanza atti integrativi (interrogatori, ispezioni, accertamenti). La riforma incide su prassi e tempi: il maggior rigore della valutazione richiede un'istruzione probatoria piu accurata in udienza preliminare.

I procedimenti speciali

L'udienza preliminare resta il momento privilegiato per la richiesta dei riti alternativi (giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova). La riforma rafforza il coordinamento con la nuova disciplina dei riti speciali e con la giustizia riparativa: tipicamente alla prima udienza il GUP puo verificare l'intenzione delle parti di accedere a programmi riparativi e modulare la trattazione di conseguenza.

Impatto sui carichi giudiziari

L'efficacia deflattiva del nuovo filtro dipendera dall'effettiva severita con cui i GUP applicheranno il nuovo standard. La giurisprudenza dovra elaborare criteri condivisi sul concetto di "ragionevole previsione di condanna" e sul rapporto con il principio costituzionale dell'obbligatorieta dell'azione penale. Se ben applicata, la nuova formula puo ridurre significativamente il numero di dibattimenti.

Garanzie e impugnazioni

La sentenza di non luogo a procedere e' impugnabile dalle parti (PM, parte civile) secondo le regole tradizionali. Il provvedimento di rinvio a giudizio non e' invece autonomamente impugnabile, ma le contestazioni possono essere fatte valere in dibattimento. La riforma non altera questo equilibrio, ma rafforza la centralita dell'udienza preliminare come momento di valutazione.

Impatto pratico

Per gli avvocati l'udienza preliminare diventa piu strategica: occorre lavorare con maggiore intensita sul materiale investigativo, predisporre memorie analitiche, sostenere argomentazioni di merito gia in questa fase. Per le Procure, e' richiesta una maggiore selezione dei casi: portare in udienza preliminare casi non sufficientemente sostanziati comporta il rischio del non luogo a procedere.

Domande frequenti

L'udienza preliminare si tiene in tutti i procedimenti?

No, per molti reati a citazione diretta non e' prevista udienza preliminare. La nuova disciplina riguarda i procedimenti per cui essa e' istituzionalmente prevista, tipicamente quelli per reati di maggiore gravita.

Cosa significa ragionevole previsione di condanna?

E' uno standard prognostico: il GUP valuta se, sulla base degli elementi raccolti, sia ragionevole prevedere che il dibattimento si concludera con una condanna. Non e' richiesta certezza, ma un giudizio di probabilita qualificata.

Posso impugnare la sentenza di non luogo a procedere?

Si', il PM e la parte civile possono impugnare la sentenza di non luogo a procedere secondo le regole previste dal codice. L'imputato beneficia della pronuncia e non ha interesse a impugnarla.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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