Testo dell'articoloVigente
Art. 80 T.U.IVA – Aliquote dell’imposta.
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
In vigore dal 01/01/1973 al 01/01/2027
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
Fino al termine che sara’ stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di
servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale sull’entrata, o
anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma di raccordo nata transitoria e diventata permanente
L'art. 80 del DPR 633/1972 è una di quelle disposizioni che, pensate come transitorie nel passaggio dall'imposta generale sull'entrata (IGE) all'IVA, sono rimaste in vigore per oltre cinquant'anni semplicemente perché nessuno le ha mai abrogate espressamente. La norma stabilisce che «non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi» le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'IGE, o di essa, previsti dalle leggi vigenti al 31/12/1972, fino al termine stabilito con le disposizioni ex art. 9 n. 6 / art. 15 c. 6 L. 825/1971 (la legge delega per la riforma tributaria del 1971-1973). Quel «termine» non è mai stato fissato in modo organico, e così l'art. 80 ha continuato a operare come «porta sul retro» del sistema IVA, escludendo dal tributo ogni fattispecie già assoggettata, al 31/12/1972, a un'imposta speciale che avesse natura sostitutiva dell'IGE. La soppressione interverrà al 01/01/2027 con il Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III»), perché ormai il novero delle operazioni residue ancora coperte dall'art. 80 è praticamente vuoto.
Cosa erano i «regimi fiscali sostitutivi dell'IGE» al 31/12/1972
L'IGE (istituita con il R.D.L. 09/01/1940 n. 2 e successive integrazioni) era un'imposta plurifase cumulativa («a cascata») che si applicava su ogni cessione e prestazione, generando il famigerato effetto «cumulo» che ne fu la principale critica e la ragione storica del passaggio all'IVA neutrale di Maurice Lauré. Per evitare l'eccessiva onerosità dell'IGE su settori a riscossione concentrata o ad alto interesse erariale, il legislatore aveva istituito una serie di regimi sostitutivi: (i) il monopolio dei tabacchi, che assorbiva l'IGE nell'imposta di consumo riscossa direttamente dai monopoli di Stato; (ii) il monopolio del sale e quello dei fiammiferi; (iii) l'imposta sugli abbonamenti radio e poi televisivi (canone) nelle mani della concessionaria RAI; (iv) i contratti dello Stato e degli enti pubblici economici, che scontavano un'imposta di registro maggiorata in luogo dell'IGE; (v) i prodotti soggetti a imposte di fabbricazione con riscossione anticipata (oli minerali, alcole), per i quali la maggior parte dell'imposta «in dogana» o «in fabbrica» assorbiva l'IGE sulle successive cessioni. Tutte queste fattispecie, al 01/01/1973, si sono trovate in una zona di ombra: dovevano confluire nell'IVA o restare fuori? L'art. 80 ha deciso per la seconda opzione, in attesa di una scelta sistematica.
L'evoluzione e l'assorbimento nel regime IVA ordinario o nei regimi speciali
Nei decenni successivi al 1973, le fattispecie inizialmente coperte dall'art. 80 sono state progressivamente assorbite nel regime IVA, talora in quello ordinario, più spesso nei regimi speciali del titolo II del DPR 633/1972. Il caso più rilevante è quello dei tabacchi: con l'art. 74 c. 1 lett. a) del DPR 633/1972 i tabacchi lavorati sono entrati nel regime monofase IVA con applicazione dell'imposta in capo al concessionario di vendita all'ingrosso e neutralizzazione delle successive cessioni al dettaglio. Stessa sorte per fiammiferi (art. 74 c. 1 lett. b), editoria (lett. c) e telefonia (lett. d). L'imposta sugli abbonamenti radio-tv (canone RAI) è rimasta fuori dall'IVA come tributo autonomo: la disciplina sostantiva è sopravvissuta nelle leggi speciali di settore, e dal 2016 la riscossione avviene tramite bolletta elettrica (legge di stabilità 2014, art. 1 c. 152-159 L. 27/12/2013 n. 147). In questo caso l'art. 80 ha continuato a operare come fondamento sistematico dell'esclusione, in alternativa all'esenzione dell'art. 10. I contratti dello Stato sono stati attratti dall'IVA ordinaria con il DPR 633/1972 stesso (art. 4 c. 4), salvo eccezioni transitorie progressivamente riassorbite. Il monopolio del sale e altri monopoli minori sono stati liberalizzati nel corso degli anni Settanta con interventi puntuali del legislatore, mantenendo solo lo schema accisa-imposta di consumo.
Il rinvio alla legge delega 825/1971 e la mancata fissazione del «termine»
L'art. 80 prevede che l'esclusione operi «fino al termine stabilito con le disposizioni ex art. 9 n. 6 o del sesto comma dell'art. 15 della L. 825/1971». La L. 09/10/1971 n. 825 era la legge delega per la riforma tributaria del 1972-1973 (delega «Preti» dal nome del ministro Cesare Preti del Governo Colombo II): l'art. 9 conteneva principi e criteri direttivi per l'IVA; l'art. 15 c. 6 attribuiva al Governo il potere di emanare disposizioni integrative e correttive entro tre anni. Il «termine» non è mai stato fissato in modo specifico per l'art. 80: i decreti correttivi (DPR 24/1979, DPR 31/03/1979 n. 94, D.Lgs. 313/1997, D.Lgs. 423/2000, D.L. 41/95 conv. L. 85/95) hanno modificato singole parti del DPR 633/1972 ma non hanno mai abrogato espressamente l'art. 80, né hanno pubblicato il «termine finale» di efficacia dell'esclusione. Il risultato è che l'art. 80 ha attraversato cinquant'anni di disciplina IVA come una norma «vagante», invocata talora come fondamento dell'esclusione di operazioni storiche da rapporti di lungo periodo (ad esempio, contenziosi su contratti di concessione di Stato o di gestione di monopoli locali).
Le imposte di fabbricazione e le accise: un capitolo importante coperto dall'art. 80
Un capitolo di particolare rilievo riguarda i prodotti soggetti a imposta di fabbricazione, oggi accise. Al 31/12/1972 le imposte di fabbricazione su oli minerali, alcole etilico, bevande alcoliche, zucchero, banane e altri prodotti erano riscosse «in fabbrica», «in raffineria» o «in dogana» con un meccanismo che, di fatto, sostituiva l'IGE sulle successive fasi commerciali. L'art. 80 ha consentito di mantenere questo schema nei primi anni di applicazione dell'IVA, fino al riordino prodotto dall'armonizzazione comunitaria delle accise: la direttiva 92/12/CEE sul «regime generale» dei prodotti soggetti ad accisa, le direttive specifiche 92/81/CEE e 92/82/CEE sugli oli minerali, e in seguito la 2003/96/CE sulla tassazione energetica. L'Italia ha codificato la materia nel TUA (Testo Unico Accise) D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e nei regolamenti attuativi successivi. Da quel momento i prodotti soggetti ad accisa sono entrati pienamente nel regime IVA ordinario per le cessioni nazionali (con la peculiarità del regime di deposito fiscale e del meccanismo di applicazione dell'IVA all'estrazione dal deposito), mentre l'accisa è gestita autonomamente come imposta di fabbricazione armonizzata UE. L'effetto sostanziale dell'art. 80 si è dunque progressivamente esaurito, mano a mano che ciascuna categoria di prodotti veniva «assorbita» da una disciplina IVA specifica.
Significato pratico oggi e implicazioni della soppressione dal 2027
L'art. 80, alla data odierna, ha rilevanza essenzialmente storico-archeologica: le poche fattispecie ancora teoricamente coperte (canone RAI, alcuni residui di concessioni statali e di entrate parafiscali) trovano oggi disciplina autonoma in leggi speciali. La soppressione dell'articolo dal 01/01/2027, prevista dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170, è una scelta di pulizia normativa: la riforma Meloni «Atto III» (delega L. 09/08/2023 n. 111) elimina dal corpus IVA le norme transitorie ormai prive di operazioni residue, riassettando il tributo nel nuovo Testo Unico in coerenza con la direttiva 2006/112/CE. Per il commercialista, la conoscenza dell'art. 80 resta utile: (i) nei contenziosi su rapporti pluridecennali (ad esempio le concessioni di gestione del lotto o del totocalcio prima dell'avvento dell'IVA sui giochi); (ii) nelle ricostruzioni storiche di posizioni IVA di imprese che hanno operato in regimi sostitutivi e poi sono migrate al regime ordinario; (iii) nelle operazioni di due diligence su gruppi con storie societarie che attraversano la riforma del 1973 (banche, assicurazioni, public utilities). Dal 2027, la disciplina sostantivamente sopravviverà nelle norme speciali (canone RAI L. 147/2013, monopoli, accise), mentre la regola di esclusione generale dell'art. 80 verrà cancellata come «relitto» di un ciclo normativo concluso.
Prassi e linee guida
Scheda informativa
L'Agenzia ricorda che l'aliquota ordinaria IVA è del 22% e che le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) si applicano ai beni e servizi elencati nelle Tabelle A parte II, II-bis e III del decreto IVA. L'art. 80 conferisce al Governo il potere di proporre con disegno di legge le variazioni delle aliquote e le revisioni dell'imposta.
Circolare
Fornisce chiarimenti sulle aliquote IVA agevolate temporanee introdotte dalle misure di sostegno al settore energetico, illustrando le condizioni e i limiti temporali entro cui si applicano le aliquote ridotte rispetto al regime ordinario di cui all'art. 80.
Domande frequenti
L'art. 80 del DPR 633/1972 è ancora applicabile?
Sì, formalmente fino al 31/12/2026. Dal 01/01/2027 sarà soppresso dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 (riforma Meloni «Atto III»). Tuttavia, sul piano pratico, l'art. 80 ha oggi rilevanza essenzialmente storica: la maggior parte delle fattispecie originariamente coperte (tabacchi, fiammiferi, telefonia, editoria) è stata assorbita nel regime monofase art. 74 o nei regimi speciali, mentre il canone RAI ha autonoma disciplina nella L. 04/06/1938 n. 880 e nella L. 27/12/2013 n. 147.
Cosa si intende per «regimi fiscali sostitutivi dell'IGE»?
Si tratta di regimi previsti dalle leggi vigenti al 31/12/1972 che assoggettavano determinate operazioni a un'imposta speciale «in luogo» dell'imposta generale sull'entrata (IGE) cumulativa. Esempi storici: il monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi, il monopolio del sale, l'imposta sugli abbonamenti radio e televisivi (canone RAI), i contratti dello Stato e degli enti pubblici economici, le imposte di fabbricazione su oli minerali e alcole. L'art. 80 ha tenuto queste operazioni fuori dall'IVA per evitare la doppia imposizione fra il tributo storico e quello nuovo entrato in vigore il 01/01/1973, in attesa di un riordino sistematico settore per settore.
Perché l'art. 80 non è mai stato abrogato espressamente in 50 anni?
Perché il legislatore ha preferito riassorbire le singole fattispecie in modo selettivo, anziché abrogare la norma di esclusione generale. I tabacchi e fiammiferi sono confluiti nel regime monofase art. 74; l'editoria e la telefonia idem; il canone RAI ha trovato autonoma disciplina; i contratti di Stato sono entrati nell'IVA ordinaria. L'art. 80 è rimasto come «rete di sicurezza» per le poche operazioni residue, finché il Testo Unico 10/2026 ha deciso che il tempo della pulizia era arrivato e ha previsto la soppressione dal 01/01/2027.
Il canone RAI rientra nell'art. 80?
Tradizionalmente sì: era riscosso in luogo dell'IGE come imposta sugli abbonamenti radio-tv. Oggi il canone RAI ha autonoma disciplina come tributo per la detenzione dell'apparecchio e, dal 2016, è riscosso tramite bolletta elettrica ai sensi dell'art. 1 c. 152-159 della L. 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). L'esclusione dall'IVA poggia oggi soprattutto sul carattere tributario-non corrispettivo del canone, qualificazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che sul fondamento sistematico dell'art. 80 fino al 31/12/2026.
Cosa cambia con la soppressione dal 01/01/2027?
Dal 01/01/2027 l'art. 80 viene cancellato dal Testo Unico 19/01/2026 n. 10 art. 170 nell'ambito della riforma Meloni «Atto III» (delega L. 111/2023). Le fattispecie che ancora oggi traggono fondamento dall'art. 80 troveranno autonoma copertura: il canone RAI nella L. 147/2013, i tabacchi e fiammiferi nel nuovo art. del Testo Unico equivalente all'attuale art. 74, le accise nel TUA D.Lgs. 504/1995. La soppressione è di ordine sistematico, non sostanziale: nessuna operazione oggi esclusa diventa imponibile per effetto della cancellazione dell'art. 80, perché ciascuna ha già copertura specifica.
Fonti consultate: 2 fontei verificate