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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31 e ai minori comunque affidati può essere rilasciato un permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 5.
Vedi anche
→T.U. Immigrazione art. 31 - Art. 31 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni a favore dei minori→T.U. Immigrazione art. 33 - Art. 33 D.Lgs. 286/1998 - Comitato per i minori stranieri→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Art. 30 D.Lgs. 286/1998 – Permesso di soggiorno per motivi familiari→Art. 34 D.Lgs. 286/1998 – Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale→Art. 29-bis D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare dei rifugiati→Art. 29 D.Lgs. 286/1998 – Ricongiungimento familiare→Art. 35 D.Lgs. 286/1998 – Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale→Art. 28 D.Lgs. 286/1998 – Diritto all’unità familiare→Art. 36 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per cure mediche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La maggiore età: passaggio cruciale
L'art. 32 del T.U. Immigrazione disciplina la posizione dello straniero al compimento della maggiore età, momento giuridicamente cruciale: si passa dal regime di tutela rinforzata del minore (iscrizione nel permesso del genitore, accoglienza dedicata se MSNA) a un regime adulto. La conversione del titolo è essenziale per non interrompere il percorso di integrazione: gli ex-minori, spesso scolarizzati in Italia, hanno legami sociali consolidati e prospettive lavorative. La L. 47/2017 ha rafforzato significativamente la disciplina, in coerenza con il best interest of the child esteso anche alla fase di passaggio.
Conversione per minori ricongiunti o iscritti al permesso genitoriale
Il c. 1 prevede che il minore ricongiunto ex art. 29 o iscritto al permesso del genitore al compimento dei 18 anni può ottenere un permesso autonomo. Le tipologie di conversione sono: (a) studio, se iscritto a istituti di istruzione secondaria o università; (b) lavoro subordinato, se titolare di contratto; (c) lavoro autonomo, se ha avviato attività; (d) attesa occupazione, se in cerca di lavoro (durata massima 1 anno). La conversione richiede generalmente non riguarda le quote del decreto flussi per chi ha già il permesso famiglia.
La disciplina dei minori non accompagnati (MSNA)
Il c. 1-bis disciplina la conversione per i minori stranieri non accompagnati. Originariamente la conversione era ammessa solo per gli MSNA affidati a famiglia o a struttura. La L. 47/2017 ha generalizzato la conversione: il MSNA che abbia svolto un percorso di integrazione regolare per almeno 2 anni e raggiunga la maggiore età con un titolo per minore età, può convertire in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione. Il Tribunale per i Minorenni o la Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro esprimono parere sulla conversione, valutando il percorso di integrazione.
Percorso di integrazione: criteri valutativi
Il percorso di integrazione è valutato attraverso indicatori: frequenza scolastica e profitto, partecipazione a corsi di formazione professionale, conoscenza della lingua italiana, integrazione sociale (associazioni, volontariato), eventuali rapporti di lavoro o tirocini. Il Comitato per i Minori Stranieri (art. 33 TUI) può esprimere parere. La valutazione tiene conto anche dell'interesse a non interrompere il percorso (best interest, art. 8 CEDU). La giurisprudenza ha consolidato un'interpretazione favorevole: il diniego di conversione richiede motivazione rafforzata.
Affidamento familiare e minori in famiglia
Per i minori affidati a parenti o a famiglie affidatarie (anche italiane), la conversione opera con presupposti propri: il consolidamento del legame familiare e il percorso di integrazione del minore. La L. 184/1983 sull'adozione e l'affidamento, integrata dalla L. 173/2015, prevede modalità specifiche. In caso di affidamento a parente entro il quarto grado, il minore beneficia della stessa tutela dei figli del genitore convivente. Per affidamento eterofamiliare, la conversione segue le regole dei MSNA con percorso valutato.
La situazione dei MSNA in attesa di Commissione
Caso particolare: il MSNA richiedente protezione internazionale che compia 18 anni mentre la sua domanda è ancora pendente davanti alla Commissione territoriale. Il D.Lgs. 142/2015 garantisce la continuità dell'accoglienza fino alla definizione del procedimento. Se la Commissione riconosce protezione, la conversione segue le regole del rifugiato/protetto sussidiario. Se nega, l'ex-MSNA può accedere alla conversione ex art. 32 c. 1-bis se ha svolto percorso di integrazione, oppure presentare ricorso in sede giurisdizionale. L'interruzione del percorso di integrazione è una preoccupazione costante.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Casi pratici
Caso 1: Tizio: figlio ricongiunto, scuola superiore
Tizio, marocchino, ricongiunto a 12 anni. A 18 frequenta liceo. Converte permesso in permesso per studio ex art. 32 c. 1 lett. a. Continua percorso fino a laurea, poi conversione in lavoro.
Caso 2: Caio: MSNA, percorso integrazione
Caio, 17enne nigeriano, MSNA da 3 anni, scuola professionale, italiano B1, tirocinio in officina. A 18 anni converte in permesso per lavoro subordinato ex art. 32 c. 1-bis (L. 47/2017). Riceve offerta indeterminata dall'officina.
Caso 3: Sempronia: MSNA in attesa Commissione
Sempronia, 17enne eritrea richiedente asilo, compie 18 anni mentre la domanda è pendente. Accoglienza prolungata fino a decisione. Riconosciuta come rifugiata: permesso 5 anni autonomo.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 32 TUI è cruciale per la stabilizzazione dei giovani stranieri cresciuti in Italia: conversione del permesso al 18° anno, tutele rafforzate per ex-MSNA dalla L. 47/2017. Best interest del minore esteso alla transizione adulta.
Domande frequenti
Cosa succede al compimento dei 18 anni?
Il minore può convertire il permesso in altro titolo: studio, lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione. La conversione è essenziale per non interrompere il percorso di integrazione e per stabilizzare il soggiorno.
I MSNA possono convertire?
Sì. La L. 47/2017 ha generalizzato il diritto: il MSNA che abbia svolto percorso di integrazione regolare per almeno 2 anni (frequenza scolastica, italiano, attività professionali) può convertire al 18° anno in studio, lavoro o attesa occupazione.
Cosa è il percorso di integrazione?
È valutato attraverso indicatori: frequenza scolastica, profitto, conoscenza italiano, formazione professionale, integrazione sociale, eventuali tirocini o rapporti di lavoro. Il Comitato per i Minori Stranieri (art. 33) può esprimere parere.
La conversione richiede quota nel decreto flussi?
Generalmente no, per chi ha già permesso famiglia o per gli ex-MSNA con percorso valutato positivamente. La conversione opera in via privilegiata fuori dalle quote del decreto flussi.
Cosa succede al MSNA che compie 18 anni mentre attende decisione su asilo?
L'accoglienza è prolungata fino alla decisione della Commissione territoriale (D.Lgs. 142/2015). Se la protezione è riconosciuta, permesso 5 anni autonomo. Se negata, possibilità di conversione ex art. 32 c. 1-bis.