In sintesi
L'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 disciplina gli effetti della trasformazione dell'ente sulla responsabilità da reato. La norma enuncia un principio di continuità: la trasformazione — sia essa la trasformazione omogenea (es. da SRL a SPA) o eterogenea (es. da società a fondazione) — non estingue la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui l'operazione ha prodotto effetti giuridici. L'ente trasformato subentra integralmente nella posizione processuale e sostanziale dell'ente precedente. Questa soluzione è coerente con la disciplina civilistica della trasformazione (art. 2498 c.c.), che garantisce la continuità dei rapporti giuridici, e con la ratio del D.Lgs. 231/2001, che mira a impedire che le operazioni straordinarie vengano utilizzate come strumento elusivo della responsabilità. Senza questa previsione, un ente condannato o sotto procedimento potrebbe semplicemente trasformarsi in un tipo societario diverso per sfuggire alle sanzioni. L'art. 28 va letto in combinato con gli artt. 29, 30 e 31, che regolano rispettivamente fusione, scissione e commisurazione delle sanzioni nelle operazioni complesse.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Trasformazione dell’ente
In vigore dal 04/07/2001
1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 risolve con un principio semplice ma fondamentale un potenziale «buco» nel sistema della responsabilità degli enti: la trasformazione non azzera il passato. Il legislatore ha mutuato la logica dell'art. 2498 c.c. — che garantisce la continuità dei rapporti giuridici nella trasformazione societaria — applicandola al regime sanzionatorio 231. L'ente che si trasforma mantiene identità giuridica e continuità organizzativa; di conseguenza, la responsabilità per i reati commessi prima della trasformazione permane in capo all'ente risultante, con tutte le sue conseguenze processuali (procedimento pendente, sequestri, condanne già pronunciate).
In pratica, se una SRL è sottoposta a procedimento 231 per reati tributari commessi nel 2022 e nel 2024 si trasforma in SPA, il procedimento continua nei confronti della SPA. Le sanzioni pecuniarie già irrogate e quelle future saranno esigibili sul patrimonio della SPA. L'eventuale modifica della forma giuridica non incide neanche sull'efficacia delle sanzioni interdittive già in corso: la sospensione dall'attività o il divieto di contrattare con la PA seguono l'ente trasformato. Analogamente, la trasformazione eterogenea — da società a cooperativa, ad associazione riconosciuta o a fondazione — non libera l'ente dalle responsabilità pregresse, anche se il tipo giuridico risultante è radicalmente diverso da quello originario.
Sul piano della compliance nelle operazioni straordinarie, la norma impone di effettuare una verifica sistematica della posizione 231 dell'ente prima di qualsiasi trasformazione. L'OdV deve essere coinvolto nell'analisi e deve verificare che non vi siano procedimenti pendenti o condanne passate in giudicato che potrebbero «migrare» nell'ente trasformato in modo inatteso. Per un'analisi approfondita degli effetti di una specifica operazione di trasformazione è necessario avvalersi di un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: SRL trasformata in SPA durante le indagini preliminari
Caso 2: Cooperativa che diventa società di capitali e mantiene il passivo 231
Domande frequenti
Se una SRL condannata ex D.Lgs. 231/2001 si trasforma in SPA, la condanna cade?
No. L'art. 28 stabilisce espressamente che la trasformazione non estingue la responsabilità per i reati commessi anteriormente. La SPA risultante dalla trasformazione subentra integralmente nella posizione dell'ente condannato e risponde delle sanzioni già irrogate, nonché di quelle in corso di definizione nei procedimenti pendenti.
La trasformazione eterogenea (es. da SPA a fondazione) produce effetti diversi rispetto a quella omogenea?
No, sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001. L'art. 28 parla genericamente di «trasformazione», senza distinguere tra omogenea ed eterogenea. In entrambi i casi la responsabilità preesistente segue l'ente. La differenza può emergere sul piano del regime patrimoniale (es. una fondazione non ha soci ma ha un patrimonio vincolato) ma non incide sull'an della responsabilità.
Una trasformazione pianificata durante un procedimento 231 può essere considerata atto elusivo?
In linea di principio no, perché l'art. 28 neutralizza l'effetto elusivo rendendo irrilevante la trasformazione ai fini della responsabilità. Tuttavia, una trasformazione realizzata con evidente finalità di sottrarsi alle conseguenze del procedimento potrebbe essere valutata dal giudice nel contesto della commisurazione della sanzione come indice di non ravvedimento, influendo negativamente sul trattamento sanzionatorio.
Vedi anche