Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

In vigore dal 04/07/2001

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

In sintesi

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa degli enti all'impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e ad alcune forme di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La fattispecie originaria - comma 1 - riguarda il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998), con sanzione da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. I commi 1-bis e 1-ter, introdotti successivamente, estendono la responsabilità ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle forme aggravate e plurime (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998), con sanzioni da 100 a 200 quote per le forme meno gravi e da 400 a 1.000 quote per quelle aggravate. Per quest'ultime sono previste anche sanzioni interdittive obbligatorie per almeno un anno. Il MOG deve prevedere procedure di verifica documentale in fase di assunzione e audit sulle cooperative e sugli intermediari di manodopera.

L'art. 25-duodecies si pone in continuità con l'art. 25-quinquies (sfruttamento del lavoro) e risponde all'esigenza di prevenire che gli enti strutturino l'impiego di manodopera su un sottobosco di irregolarità legate alla condizione migratoria dei lavoratori. La fattispecie base - occupazione di clandestini ex art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998 - era già presente nel TU Immigrazione con sanzioni penali a carico del datore di lavoro persona fisica; il legislatore ha ritenuto necessario responsabilizzare anche l'ente, riconoscendo che il risparmio sui costi del lavoro (contributi non versati, retribuzioni inferiori, assenza di tutele) costituisce un vantaggio aziendale tipicamente idoneo a fondare la responsabilità 231.

L'ampliamento ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (commi 1-bis e 1-ter) è più recente e deriva dall'esigenza di contrastare organizzazioni criminali che sfruttano reti di intermediazione illecita di manodopera straniera. Le sanzioni interdittive obbligatorie per almeno un anno nei casi di condanna per i delitti aggravati rendono questa norma particolarmente critica per settori come l'agricoltura, l'edilizia e la ristorazione. Le Linee guida Confindustria indicano che il MOG debba prevedere una procedura formalizzata di verifica dei permessi di soggiorno in fase preassuntiva e un sistema di monitoraggio periodico delle scadenze.

Il whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023 svolge un ruolo cruciale: lavoratori regolari che assistono a pratiche di assunzione irregolare possono segnalarle in modo anonimo e protetto. Per la strutturazione di procedure di compliance in materia di immigrazione e lavoro si raccomanda il ricorso a un professionista legale qualificato.

Casi pratici

Caso 1: Azienda agricola e raccolta stagionale con lavoratori irregolari

Caso 2: Consorzio edile e subappalto a cooperativa che impiega migranti clandestini

Domande frequenti

Un'azienda che si avvale di un'agenzia interinale risponde ex art. 25-duodecies se l'agenzia impiega lavoratori irregolari?

Dipende. Se l'ente utilizzatore era a conoscenza della situazione o avrebbe dovuto accertarla con la dovuta diligenza, e se la condotta ha prodotto un vantaggio all'ente (es. minor costo del lavoro), la responsabilità 231 è configurabile. Il MOG deve includere clausole di compliance nel contratto con l'agenzia e audit periodici sulla regolarità della forza lavoro somministrata.

Qual è il limite massimo della sanzione pecuniaria previsto dal comma 1?

Il comma 1 fissa un tetto assoluto di 150.000 euro, derogando al meccanismo ordinario delle quote illimitate. Questo limite vale solo per la fattispecie base (art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998); per i delitti di favoreggiamento aggravato ex commi 1-bis e 1-ter si applica il meccanismo ordinario delle quote (fino a 1.000 quote, pari a un potenziale massimo di circa 1,5 milioni di euro).

Il D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing si applica anche alle segnalazioni di irregolarità sull'impiego di migranti?

Sì. Il D.Lgs. 24/2023 tutela le segnalazioni di violazioni di norme nazionali e del diritto dell'UE, incluse quelle in materia di immigrazione e diritto del lavoro. Un dipendente che segnala l'impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno tramite il canale interno è protetto da ritorsioni, licenziamento e demansionamento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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