Testo dell'articoloVigente
Art. 71 T.U.B. – Organi della procedura.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2
“1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:
a) uno o piu’ commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.
3. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 16, lett. c) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).
4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d’Italia.
5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, puo’ nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e d). I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. L'art. 71 TUB nell'architettura dell'amministrazione straordinaria bancaria
L'art. 71 T.U.B. (nel testo in vigore dal 1° dicembre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, Direttiva Insolvency) disciplina la struttura degli organi della procedura di amministrazione straordinaria bancaria, nominati dalla Banca d'Italia contestualmente al provvedimento di scioglimento degli organi aziendali della banca (art. 70 TUB). L'amministrazione straordinaria (artt. 70-95 TUB) è la procedura concorsuale speciale per le banche che versano in situazione di irregolarità di particolare gravità o di deterioramento della situazione patrimoniale (art. 70, c. 1 TUB): è distinta dalla liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 ss. TUB) e opera come procedura di gestione della crisi reversibile, finalizzata al risanamento dell'ente.
La struttura degli organi della procedura rispecchia quella tipica delle procedure concorsuali italiane: i commissari straordinari svolgono funzioni di gestione (analoghe a quelle del curatore nel fallimento e del commissario nel concordato preventivo), mentre il comitato di sorveglianza esercita funzioni di controllo e consulenza (analoghe a quelle del comitato dei creditori). Tuttavia, a differenza delle procedure concorsuali di diritto comune, nell'amministrazione straordinaria bancaria sia i commissari sia il comitato di sorveglianza sono nominati, retribuiti e controllati dalla Banca d'Italia, che mantiene un ruolo di supervisione attiva sull'intera procedura.
2. La nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che con il provvedimento di scioglimento degli organi (provvedimento della Banca d'Italia adottato ai sensi dell'art. 70 TUB, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 70, c. 5 TUB), la Banca d'Italia nomina contestualmente:
La nomina contestuale al provvedimento di scioglimento è essenziale per assicurare la continuità gestionale della banca: evita il vuoto di governo che si creerebbe se gli organi ordinari venissero sciolti senza che quelli straordinari fossero già identificati. In questo senso, l'art. 71 TUB garantisce che la banca disponga in ogni momento di organi legittimati a compiere gli atti di gestione ordinaria (autorizzazioni, pagamenti, erogazioni) necessari per la continuità operativa durante la procedura.
3. La pubblicità della nomina e il registro delle imprese (comma 2)
Il comma 2 impone ai commissari di depositare in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina. L'iscrizione nel registro delle imprese assolve una funzione di pubblicità dichiarativa: rende opponibile ai terzi la sostituzione degli organi ordinari della banca con gli organi straordinari, evitando che i terzi in buona fede concludano negozi con persone non più legittimate a rappresentare la banca.
Il termine di quindici giorni è un termine ordinatorio (non si prevedono sanzioni specifiche per il ritardo), ma la sua osservanza è fondamentale per la certezza dei traffici giuridici: in particolare, per evitare che atti compiuti dai precedenti amministratori (che abbiano appreso della nomina dei commissari) possano essere erroneamente ritenuti validi dai terzi che non abbiano ancora ricevuto comunicazione del provvedimento di scioglimento. Il deposito è effettuato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente per il luogo in cui è iscritta la sede legale della banca; la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di scioglimento (art. 70, c. 5 TUB) costituisce il momento di efficacia del provvedimento erga omnes.
4. Il commissario provvisorio per ragioni d'urgenza (comma 5)
Il comma 5 prevede una norma di eccezionale importanza pratica: per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari ordinari (commissari straordinari e comitato di sorveglianza nominati ai sensi del comma 1), la Banca d'Italia può nominare un commissario provvisorio scelto tra i propri funzionari. Il commissario provvisorio assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari (ex art. 72 TUB) e opera nel rispetto degli artt. 70, c. 3 (obbligo di segreto professionale) e 72, c. 9 TUB (responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave; autorizzazione della Banca d'Italia per le azioni civili).
L'istituto del commissario provvisorio colma il potenziale vuoto di gestione nel periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento di scioglimento e precedente all'insediamento degli organi straordinari ordinari. In situazioni di grave urgenza (ad es., crisi di liquidità acuta, sospensione dei pagamenti, blocco dei sistemi informatici), la nomina immediata di un funzionario della Banca d'Italia come commissario provvisorio consente di adottare immediatamente le misure necessarie per stabilizzare la situazione senza attendere il completamento delle procedure di selezione e nomina dei commissari ordinari.
5. Requisiti degli organi straordinari: indipendenza, competenze e assenza di conflitti di interesse (comma 6)
Il comma 6 assoggetta gli organi della procedura alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 26, c. 3, lett. a) (soggetti che si trovino in condizioni indicate dalla Banca d'Italia come idonee a compromettere l'indipendenza) e d) (soggetti che svolgano attività incompatibili con la carica) TUB. Queste cause, originariamente previste per gli esponenti bancari ordinari, vengono estese ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza: garantiscono che gli organi straordinari siano soggetti terzi e indipendenti rispetto alla banca in crisi, ai suoi azionisti e ai principali creditori.
Il comma 6 introduce poi due requisiti aggiuntivi specifici: (a) il possesso delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni, i commissari straordinari devono avere competenze tecnico-gestionali adeguate alla complessità della banca da gestire (competenze bancarie, legali, di ristrutturazione aziendale); (b) l'esenzione da conflitti di interesse, i commissari non possono avere interessi personali o professionali in conflitto con il loro mandato di gestione della crisi nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Questi requisiti, introdotti in recepimento delle direttive UE sulle procedure di insolvenza, elevano gli standard professionali degli organi della procedura rispetto alla disciplina previgente.
Prassi e linee guida
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi nomina i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza nell'amministrazione straordinaria bancaria?
La Banca d'Italia, con il medesimo provvedimento con cui dispone lo scioglimento degli organi della banca ai sensi dell'art. 70 TUB (art. 71, c. 1 TUB). La nomina è contestuale al provvedimento di scioglimento, per evitare ogni vuoto gestionale. La Banca d'Italia individua i commissari e i componenti del comitato di sorveglianza valutandone competenze e indipendenza, nel rispetto dei requisiti del comma 6 dell'art. 71 TUB.
Qual è il ruolo del comitato di sorveglianza nell'amministrazione straordinaria?
Il comitato di sorveglianza (3-5 membri nominati dalla Banca d'Italia) esercita le funzioni di controllo sull'operato dei commissari straordinari e fornisce pareri nei casi previsti dalla normativa (art. 72, c. 2 TUB). Non svolge funzioni di gestione, che spettano esclusivamente ai commissari. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica; il voto del presidente è determinante in caso di parità (art. 72, c. 8 TUB).
Entro quando devono essere depositati gli atti di nomina degli organi straordinari al registro delle imprese?
Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina ai commissari (art. 71, c. 2 TUB). Il deposito è effettuato dai commissari stessi e riguarda gli atti di nomina degli organi della procedura (commissari e comitato di sorveglianza) e del presidente del comitato. L'iscrizione nel registro delle imprese rende opponibile ai terzi la sostituzione degli organi ordinari con quelli straordinari.
Quando può essere nominato un commissario provvisorio ai sensi dell'art. 71, comma 5 TUB?
Per ragioni d'urgenza e solo nel periodo compreso tra l'adozione del provvedimento di scioglimento e l'insediamento degli organi straordinari ordinari (commissari e comitato). La Banca d'Italia può nominare un proprio funzionario come commissario provvisorio, che assume i medesimi poteri dei commissari straordinari. L'istituto serve a colmare il potenziale vuoto gestionale in situazioni di crisi acuta che richiedano l'adozione immediata di misure senza attendere il completamento della procedura di nomina ordinaria.
Quali requisiti devono avere i commissari straordinari e i membri del comitato di sorveglianza?
Ai sensi dell'art. 71, c. 6 TUB: (a) devono soddisfare i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26, c. 3, lett. a) e d) TUB (no cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla Banca d'Italia); (b) i commissari devono possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni (competenze bancarie, gestionali, di ristrutturazione); (c) devono essere esenti da conflitti di interesse rispetto alla banca in crisi, ai suoi azionisti e ai principali creditori.