In sintesi
L'articolo 9 del CAD impone ai soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, di favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere la partecipazione dei cittadini — compresi i residenti all'estero — al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili. La norma incorpora anche la finalità di migliorare la qualità degli atti amministrativi, prevedendo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili, forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. I destinatari primari sono le pubbliche amministrazioni, che assumono un ruolo di promotori attivi della cosiddetta e-democracy. La disposizione si raccorda con i principi dell'Agenda digitale europea in materia di inclusione e partecipazione digitale, nonché con il quadro giuridico della trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e del diritto di accesso civico. In ambito europeo, il Regolamento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183) rafforza le infrastrutture di identità digitale che rendono tecnicamente praticabile la partecipazione elettronica autentica e verificata. La norma non definisce strumenti specifici, lasciando alle amministrazioni la scelta dei mezzi (piattaforme di consultazione online, petizioni digitali, sondaggi telematici), purché coerenti con le Linee guida AgID e con i requisiti di accessibilità previsti dalla L. 4/2004.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 82/2005 CAD — Partecipazione democratica elettronica
In vigore dal 01/01/2006
1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ((e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare)) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 9 D.Lgs. 504/1995 — Speditore registrato
- Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono
- Art. 9 Reg. (UE) 2024/1689 — Sistema di gestione dei rischi
- Art. 9 Cod. Amb. — Norme procedurali generali
- Art. 9 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie
- Art. 9 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 9 del CAD impone ai soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, di favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere la partecipazione dei cittadini — compresi i residenti all'estero — al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili. La norma incorpora anche la finalità di migliorare la qualità degli atti amministrativi, prevedendo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili, forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. I destinatari primari sono le pubbliche amministrazioni, che assumono un ruolo di promotori attivi della cosiddetta e-democracy. La disposizione si raccorda con i principi dell'Agenda digitale europea in materia di inclusione e partecipazione digitale, nonché con il quadro giuridico della trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e del diritto di accesso civico. In ambito europeo, il Regolamento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183) rafforza le infrastrutture di identità digitale che rendono tecnicamente praticabile la partecipazione elettronica autentica e verificata. La norma non definisce strumenti specifici, lasciando alle amministrazioni la scelta dei mezzi (piattaforme di consultazione online, petizioni digitali, sondaggi telematici), purché coerenti con le Linee guida AgID e con i requisiti di accessibilità previsti dalla L. 4/2004.L'art. 9 colloca la partecipazione democratica elettronica tra le missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni. La disposizione ha carattere programmatico ma produce obblighi giuridicamente rilevanti: il verbo «favoriscono» non è meramente facoltativo, bensì esprime un dovere di promozione attiva, soggetto al limite delle risorse disponibili. Il legislatore ha scelto di non cristallizzare strumenti tecnologici specifici, in modo da lasciare la norma aperta all'evoluzione tecnologica e applicabile indifferentemente a portali web, app, piattaforme di consultazione e futuri strumenti digitali.
L'estensione ai cittadini residenti all'estero risponde a una precisa scelta di inclusione: le comunità italiane nel mondo (circa sei milioni di iscritti all'AIRE) hanno storicamente incontrato difficoltà nell'esercizio dei diritti civici. Le tecnologie digitali abbattono le barriere geografiche, consentendo l'accesso a consultazioni pubbliche, la presentazione di istanze e l'interazione con le istituzioni senza necessità di presenza fisica. In questo senso, la norma si integra con il diritto al voto per corrispondenza e con i servizi digitali consolari.
Il profilo della consultazione preventiva telematica sugli schemi di atto è particolarmente significativo sul piano della qualità normativa: coinvolgere i destinatari delle regole nella fase di drafting riduce il contenzioso ex post e aumenta il tasso di compliance. Tuttavia, la clausola «ove previsto» delimita l'obbligo ai soli casi in cui norme di rango primario o regolamentare già prevedano tale consultazione, scongiurando un'espansione incontrollata dei procedimenti. Il coordinamento con il GDPR è necessario in ogni caso in cui la partecipazione implichi il trattamento di dati personali degli utenti, imponendo idonee informative e misure di sicurezza.
Casi pratici
Caso 1: Consultazione pubblica online su uno schema di regolamento comunale
Caso 2: Petizione digitale per l'istituzione di un servizio pubblico locale
Domande frequenti