Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 T.U.B. – Idoneita’ degli esponenti.

In vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa’ finanziaria e la societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”

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In sintesi

  • L'art. 62 T.U.B. è una norma abrogata: è stato soppresso con effetto dal 30 novembre 2021 dall'art. 1 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 182, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) recepita nell'ordinamento bancario italiano
  • La versione previgente (in vigore dal 27/06/2015 al 30/11/2021, come modificata dal D.Lgs. 72/2015) estendeva ai soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SPF/SPFM capogruppo la disciplina dell'art. 26 T.U.B. (requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza)
  • La soppressione è un'operazione di razionalizzazione testuale, NON di abrogazione della tutela: l'estensione del fit and proper alle SPF/SPFM capogruppo è oggi assicurata dal rinvio sistematico operato dal nuovo art. 61, comma 5, T.U.B.
  • Restano integralmente applicabili agli esponenti delle SPF/SPFM capogruppo i requisiti previsti dal DM 23 novembre 2020 n. 169 (Regolamento esponenti bancari), gli orientamenti EBA/ESMA sull'internal governance e sulla suitability (EBA/GL/2021/05, EBA/GL/2021/06), e la disciplina BCE sull'assessment degli esponenti delle entità supervised
  • Il quadro vigente rafforza la disciplina previgente: introduce criteri di indipendenza di giudizio, di diversificazione della composizione collettiva, di disponibilità di tempo (cd. limiti al cumulo di incarichi - directorship limits), di competenza in materia di rischi ESG e cyber
  • Trattandosi di norma soppressa, l'art. 62 T.U.B. non è applicabile a fattispecie successive al 30/11/2021; resta rilevante solo per fatti pregressi verificatisi prima di tale data, per i quali si applica la disciplina vigente ratione temporis
Indice dei contenuti

Premessa: una norma soppressa nel quadro della razionalizzazione del T.U.B.

L'art. 62 del Testo Unico Bancario rappresenta un caso particolare nel commentario al T.U.B.: si tratta di una norma soppressa, cioè formalmente espunta dal testo del decreto legislativo, con effetto dal 30 novembre 2021. La soppressione e' avvenuta in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 182, decreto legislativo di recepimento della Dir. (UE) 2019/878 (cd. CRD V - Capital Requirements Directive V), che ha integralmente riformato la disciplina delle società di partecipazione finanziaria (SPF) e delle società di partecipazione finanziaria mista (SPFM) capogruppo di gruppi bancari.

La soppressione dell'art. 62 non ha però generato un vuoto normativo: si e' trattato di un'operazione di pura razionalizzazione testuale, finalizzata a eliminare una duplicazione, perché il contenuto sostanziale dell'art. 62 e' confluito - in forma più organica e completa - nel sistema di rinvii contenuto nel nuovo art. 61, comma 5, T.U.B., anch'esso introdotto dal D.Lgs. 182/2021. È utile pertanto commentare l'art. 62 sia per ricostruire il regime applicabile a fatti anteriori al 30/11/2021 (per i quali continua a operare in via di principio di applicazione della legge vigente ratione temporis), sia per illustrare il sistema attuale di tutela che ne ha preso il posto.

La versione previgente dell'art. 62 T.U.B. (2015-2021)

Nella formulazione vigente dal 27 giugno 2015 (in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento del CRD IV - Dir. 2013/36/UE) e fino al 30 novembre 2021, l'art. 62 T.U.B. disponeva: "Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis". La norma aveva quindi una struttura semplice: operava un rinvio all'art. 26 T.U.B., estendendolo agli esponenti delle holding (SPF e SPFM) capogruppo di un gruppo bancario.

L'art. 26 T.U.B. ("Esponenti aziendali") disciplina i requisiti di idoneita' degli esponenti delle banche: onorabilita' (assenza di condanne penali, di sentenze di fallimento personale, di violazioni rilevanti in materia di sanzioni amministrative bancarie e finanziarie), professionalita' (esperienza specifica in materia bancaria, finanziaria, gestionale), indipendenza di giudizio (assenza di legami che ne pregiudichino l'autonomia), correttezza (assenza di condotte pregresse contrarie alle norme di comportamento del settore), competenza (conoscenze tecniche adeguate), composizione collettiva idonea (equilibrata combinazione di profili nel consiglio di amministrazione), disponibilita' di tempo (limiti al cumulo di incarichi - directorship limits ai sensi dell'art. 91 CRD IV/V).

Le disposizioni attuative dell'art. 26 T.U.B. erano contenute nel DM 18 marzo 1998 n. 161 (in vigore fino al 2020), poi sostituito dal DM 23 novembre 2020 n. 169, regolamento sui requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il DM 169/2020 ha attuato il CRD IV/V e gli orientamenti EBA/ESMA, introducendo standard più rigorosi rispetto al precedente DM.

La clausola di salvezza "salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis" rinviava alla disciplina delle SPF/SPFM non controllate direttamente da una banca italiana ma controllate da una banca o società di partecipazione finanziaria UE: in tali casi, l'art. 67-bis T.U.B. prevede(va) deroghe specifiche per evitare duplicazioni di disciplina.

La ratio della norma previgente: estendere il fit and proper bancario alle holding

La ratio dell'art. 62 T.U.B. nella sua formulazione storica era chiara: estendere il regime fit and proper bancario - elaborato per banche e amministratori delle banche - anche ai vertici delle holding (SPF e SPFM) sovraordinate alle banche stesse. Si trattava di una previsione coerente con il principio per cui la governance del gruppo bancario va presidiata in modo unitario, dalla capogruppo fino agli esponenti delle controllate, perché la stabilità del gruppo dipende anche dalla qualità professionale, dall'onorabilita' e dall'indipendenza di chi siede ai vertici della holding.

Prima dell'introduzione dell'art. 62 T.U.B. (e prima dell'evoluzione del CRD IV/V), le holding finanziarie pure rischiavano di sfuggire al sistema di idoneita': erano società non bancarie e quindi non direttamente soggette all'art. 26 T.U.B., pur essendo i loro amministratori in posizione di esercitare un'influenza determinante sulla banca controllata. L'art. 62 colmava questa lacuna, allineando l'Italia ai principi del Comitato di Basilea (BCBS Corporate Governance Principles for Banks) e della Joint EBA/ESMA Guidelines on Suitability.

La razionalizzazione del 2021: dal rinvio specifico dell'art. 62 al sistema generale del nuovo art. 61, comma 5

Il D.Lgs. 182/2021 ha riformato organicamente il regime delle SPF/SPFM nel quadro del recepimento della CRD V (Dir. 2019/878/UE), riconoscendo a queste holding lo status di soggetti vigilati direttamente. Nel nuovo impianto, e' apparso più efficiente eliminare il rinvio specifico dell'art. 62 T.U.B. al solo art. 26 e sostituirlo con un sistema di rinvii più ampio, contenuto nel novellato art. 61, comma 5, T.U.B., che estende alle SPF/SPFM capogruppo non solo l'art. 26 (fit and proper) ma anche gli artt. 51, 1-bis (vigilanza informativa), 52, 52-bis, 52-ter, e le disposizioni del Titolo II Capi III e IV (partecipazioni). L'estensione e' quindi più ampia rispetto a quella della precedente versione dell'art. 62.

In pratica, oggi gli esponenti di una SPF/SPFM capogruppo sono soggetti agli stessi requisiti di idoneita' previsti dall'art. 26 T.U.B. per gli esponenti delle banche, applicabili attraverso il rinvio operato dall'art. 61, comma 5, T.U.B. e attraverso il DM 169/2020, anche se l'art. 62 in se' non esiste più come norma autonoma. La continuità sostanziale e' totale; ciò che e' cambiato e' solo la collocazione sistematica della previsione.

Il quadro vigente: il DM 169/2020 e gli orientamenti EBA/ESMA

Il DM 23 novembre 2020 n. 169 e' il riferimento operativo per la valutazione dell'idoneita' degli esponenti aziendali, applicabile, in virtù del rinvio di cui all'art. 61, comma 5, T.U.B., anche agli esponenti delle SPF/SPFM capogruppo. Il decreto disciplina nel dettaglio:

  • i requisiti di onorabilita' (artt. 3-4 DM): cause ostative collegate a condanne penali, fallimento, sanzioni amministrative gravi, misure di prevenzione antimafia, casi di interdizione dai pubblici uffici;
  • i requisiti di professionalita' (artt. 7-9 DM): esperienza in attività bancaria, finanziaria, di gestione di rischi, amministrativa, di ricerca giuridica/economica, articolata per cariche (presidente, amministratore delegato, consigliere, sindaco);
  • i criteri di indipendenza di giudizio (art. 15 DM): assenza di relazioni che possano compromettere l'autonomia di giudizio dell'esponente;
  • i criteri di indipendenza ex statuto/lege (art. 13 DM): per i consiglieri indipendenti;
  • i criteri di correttezza (art. 16 DM): assenza di pregresse condotte personali o professionali contrarie all'eticita' e alle norme di settore;
  • i requisiti di competenza (art. 10 DM): conoscenze tecniche, anche specifiche per i ruoli rivestiti;
  • i criteri di composizione collettiva (art. 11 DM): adeguata diversificazione di profili professionali, di genere, di età, di competenze;
  • i limiti di cumulo di incarichi (artt. 17-18 DM): in attuazione dell'art. 91 CRD IV/V, con tetti differenziati per banche significant e less significant.

A integrazione del DM 169/2020, rilevano gli orientamenti EBA/ESMA in materia di suitability (EBA/GL/2021/06 - Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders) e di internal governance (EBA/GL/2021/05 - Guidelines on internal governance). Questi orientamenti, recepiti dalla Banca d'Italia attraverso la Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV), forniscono criteri dettagliati per la valutazione, le procedure di assessment, i tempi e le modalità del fit and proper assessment continuativo. Per le banche significant, l'assessment e' condotto direttamente dalla BCE ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. e), Reg. UE 1024/2013 (MVU).

Il problema della disciplina applicabile ratione temporis

L'abrogazione dell'art. 62 T.U.B. con effetto dal 30/11/2021 pone una questione di disciplina applicabile ratione temporis. Per fatti verificatisi prima di tale data, in particolare per nomine, conferme di idoneita' o procedimenti sanzionatori riferiti a esponenti di SPF/SPFM capogruppo, la disciplina applicabile resta quella dell'art. 62 T.U.B. nella formulazione vigente al tempo del fatto. Il principio del tempus regit actum (artt. 11 disp. prel. c.c.) e' integrato dal principio generale di non retroattività delle leggi (art. 25, comma 2, Cost., per il diritto penale, e art. 11 disp. prel. c.c., per il diritto civile e amministrativo).

In sede sanzionatoria amministrativa, opera tuttavia il principio del favor rei in alcune declinazioni (cfr. CEDU, Engel; Corte cost. n. 63/2019 e n. 68/2017): se la nuova disciplina e' più favorevole, l'autorità deve applicare quella sopravvenuta. Tale principio ha però limitate ricadute nel caso dell'art. 62 T.U.B., perché la nuova disciplina (rinvio operato dall'art. 61, comma 5) non e' di per se' più favorevole: e' essenzialmente equivalente sul piano sostanziale.

Profili pratici: il fit and proper assessment oggi nelle SPF/SPFM

Sul piano operativo, oggi un'SPF o SPFM che assuma o sia già capogruppo di un gruppo bancario deve attuare le seguenti procedure:

  • al momento della nomina di un esponente (amministratore, direttore generale, sindaco), la società procede a una valutazione interna dell'idoneita' secondo i criteri del DM 169/2020 e degli EBA/ESMA Guidelines, redigendo un fit and proper questionnaire e raccogliendo la documentazione di supporto;
  • la valutazione interna e' trasmessa alla Banca d'Italia (per banche less significant) o alla BCE attraverso BdI (per banche significant), che effettua il proprio assessment, eventualmente richiedendo integrazioni o convocando l'esponente per un colloquio (cd. fit and proper interview);
  • l'esito dell'assessment e' notificato con provvedimento espresso (autorizzazione, autorizzazione con condizioni, diniego); il diniego comporta la decadenza o la rimozione dell'esponente;
  • nel corso del mandato, sopravvenute cause di non idoneita' (es. condanne penali, intervento di una procedura concorsuale, situazioni di incompatibilita') devono essere comunicate tempestivamente all'organo di amministrazione e alla Banca d'Italia, che valutano la prosecuzione del rapporto;
  • la valutazione di idoneita' e' rivalutata periodicamente (almeno annualmente) dal consiglio di amministrazione e dal comitato endo-consiliare per le nomine, in linea con le best practice di internal governance.

Conclusioni: una soppressione formale ma una continuità sostanziale rafforzata

L'art. 62 T.U.B., pur essendo formalmente soppresso dal 30 novembre 2021, continua a vivere nella sostanza attraverso il sistema di rinvii del nuovo art. 61, comma 5, T.U.B. e attraverso l'applicazione integrale del DM 169/2020 e degli orientamenti EBA/ESMA agli esponenti delle SPF e SPFM capogruppo di gruppi bancari. La razionalizzazione operata dal D.Lgs. 182/2021 in recepimento della CRD V e' un'operazione di tecnica legislativa che rafforza, e non indebolisce, la tutela: alle SPF/SPFM capogruppo si applicano oggi non solo i requisiti di idoneita' degli esponenti (art. 26 T.U.B.) ma anche le altre norme sulla vigilanza informativa, ispettiva, sanzionatoria e sulle partecipazioni.

Per il professionista che si confronti con il tema, e' fondamentale ricordare che: (i) l'art. 62 T.U.B. nella sua formulazione storica resta rilevante solo per fatti pregressi al 30/11/2021; (ii) per fatti successivi, occorre fare riferimento all'art. 61, comma 5, T.U.B. e al DM 169/2020; (iii) il quadro vigente e' continuamente integrato dagli orientamenti EBA/ESMA e dalla prassi BCE/BdI, con un'evoluzione progressiva verso standard più rigorosi (es. attenzione crescente ai temi ESG, cyber risk, fit and proper continuativo).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

L'art. 62 T.U.B. e' ancora in vigore?

No. L'art. 62 T.U.B. e' stato soppresso (cioè formalmente espunto dal testo del decreto legislativo) con effetto dal 30 novembre 2021, dall'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 182, che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) modificando in modo organico la disciplina italiana delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. La soppressione e' una scelta di tecnica legislativa: il contenuto sostanziale della norma (estensione dell'art. 26 T.U.B. agli esponenti delle SPF/SPFM capogruppo) e' confluito nel nuovo art. 61, comma 5, T.U.B. che opera un rinvio più ampio e organico, comprensivo di altre norme prudenziali oltre all'art. 26.

Quali requisiti devono possedere oggi gli amministratori di una SPF o SPFM capogruppo di un gruppo bancario?

Gli esponenti aziendali delle SPF e SPFM capogruppo (amministratori, direttori generali, sindaci, soggetti che svolgono funzioni di controllo) sono soggetti agli stessi requisiti di idoneita' previsti dall'art. 26 T.U.B. per gli esponenti delle banche, in virtù del rinvio operato dall'art. 61, comma 5, T.U.B. Il quadro normativo di dettaglio e' contenuto nel DM 23 novembre 2020 n. 169 (Regolamento esponenti bancari): requisiti di onorabilita', professionalita', indipendenza di giudizio, indipendenza formale (per i consiglieri indipendenti), correttezza, competenza, composizione collettiva idonea del consiglio, disponibilita' di tempo con limiti al cumulo di incarichi. Sono integrati dagli orientamenti EBA/ESMA su suitability (EBA/GL/2021/06) e internal governance (EBA/GL/2021/05), recepiti dalla Banca d'Italia nella Circolare 285/2013 (Parte Prima, Titolo IV).

Cosa cambia in sostanza tra la disciplina pre-2021 (art. 62 T.U.B.) e quella attuale (art. 61, comma 5, T.U.B.)?

Sul piano sostanziale, la continuità e' totale: gli esponenti delle SPF/SPFM capogruppo restano soggetti ai requisiti di idoneita' previsti dall'art. 26 T.U.B. Cio' che cambia e' (i) la collocazione sistematica della previsione, che e' stata trasferita dall'art. 62 al sistema di rinvii dell'art. 61, comma 5; (ii) l'ampliamento dell'estensione: il nuovo art. 61, comma 5, T.U.B. non rinvia solo all'art. 26 ma anche agli artt. 51 comma 1-bis, 52, 52-bis, 52-ter T.U.B. e alle disposizioni del Titolo II Capi III e IV, allineando integralmente la SPF/SPFM capogruppo al regime bancario. (iii) Si sono inoltre rafforzati i criteri di valutazione (DM 169/2020 più rigoroso del DM 161/1998) e gli standard EBA/ESMA (Guidelines 2021).

Chi effettua oggi la valutazione di idoneita' degli esponenti delle SPF/SPFM capogruppo di gruppi bancari?

La valutazione e' a doppio livello: interna ed esterna. A livello interno, la società (consiglio di amministrazione e comitato nomine) valuta l'idoneita' del candidato prima della nomina e periodicamente nel corso del mandato, applicando i criteri del DM 169/2020 e degli orientamenti EBA/ESMA. A livello esterno, l'assessment e' condotto dalla Banca d'Italia per le banche less significant e dalla BCE (tramite Banca d'Italia) per le banche significant del Meccanismo di Vigilanza Unico, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. e), Reg. UE 1024/2013. La BCE può richiedere documentazione integrativa, fissare fit and proper interviews e adottare provvedimenti di autorizzazione, autorizzazione condizionata o diniego. In caso di diniego o di sopravvenuta perdita dei requisiti, l'esponente decade dalla carica.

Per fatti verificatisi prima del 30 novembre 2021 si applica ancora l'art. 62 T.U.B. nella vecchia formulazione?

Si', in base al principio del tempus regit actum (artt. 11 disp. prel. c.c.) e di non retroattività delle leggi (art. 25, comma 2, Cost. per il diritto penale; art. 11 disp. prel. c.c. per il diritto amministrativo). Per nomine, valutazioni di idoneita', procedimenti sanzionatori amministrativi e altre fattispecie i cui presupposti si siano integrati anteriormente al 30/11/2021, la disciplina di riferimento resta l'art. 62 T.U.B. nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, integrato dal DM 161/1998 (poi sostituito dal DM 169/2020 dal 2020) e dalle disposizioni attuative tempo per tempo applicabili. In sede sanzionatoria amministrativa, può rilevare il principio del favor rei (CEDU Engel; Corte cost. nn. 63/2019 e 68/2017) se la nuova disciplina e' più favorevole, ma nel caso specifico dell'art. 62 T.U.B. la nuova disciplina (rinvio ex art. 61, comma 5) e' sostanzialmente equivalente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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