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Testo dell'articoloVigente
Art. 126 quater et vicies T.U.B. – Conti di base per particolari categorie di consumatori (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e’ offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi’ le condizioni e le modalita’ per l’accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Indice dei contenuti
1. Collocazione normativa e genesi: la direttiva PAD e il D.Lgs. 37/2017
L'art. 126-quater-et-vicies T.U.B. è stato introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, provvedimento di recepimento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, comunemente nota come direttiva PAD (Payment Accounts Directive), relativa alla comparabilità delle spese connesse ai conti di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La norma è entrata in vigore il 14 aprile 2017 ed è collocata nel Capo II-ter del Titolo VI TUB, specificamente dedicato all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La direttiva PAD si proponeva un duplice obiettivo di politica pubblica: da un lato, garantire a tutti i consumatori nell'Unione europea, inclusi quelli senza un conto bancario precedente o in condizioni di svantaggio economico, l'accesso a un conto di pagamento con un insieme minimo di funzionalità (art. 16 PAD: conto di base); dall'altro, assicurare che tale accesso fosse effettivo anche dal punto di vista economico, prevedendo che per determinate categorie vulnerabili il conto fosse offerto gratuitamente o a condizioni tariffarie ridotte (art. 18 PAD). L'art. 126-quater-et-vicies TUB costituisce la trasposizione di quest'ultimo obbligo nell'ordinamento italiano, demandando la definizione delle categorie beneficiarie e delle condizioni di accesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.2. La struttura delegante della norma: il ruolo del MEF e della Banca d'Italia
Dal punto di vista della tecnica normativa, l'art. 126-quater-et-vicies TUB è una norma di rinvio dinamico: essa non definisce direttamente chi ha diritto al conto di base gratuito né le caratteristiche del conto, ma delega integralmente tali profili al decreto ministeriale del MEF, emanato previa consultazione della Banca d'Italia. Questa struttura delegante è coerente con la natura tecnica e variabile nel tempo dei criteri di disagio economico (legati a indicatori di reddito come l'ISEE, che cambiano con l'inflazione e con le politiche di welfare) e con la necessità di adattare i servizi minimi del conto alla evoluzione del mercato dei pagamenti. Il ruolo della Banca d'Italia è consultivo in sede di adozione del decreto ministeriale, ma diventa operativo nell'esercizio dei poteri di vigilanza e regolamentazione secondaria: spetta alla BdI verificare che le banche e gli IMEL aderenti al sistema del conto di base rispettino le condizioni di gratuità per le categorie svantaggiate, con possibilità di intervento sanzionatorio ai sensi dell'art. 145 TUB in caso di inadempimento. La BdI ha anche il compito di monitorare l'effettiva fruizione del conto di base da parte delle categorie aventi diritto, pubblicando rapporti periodici sull'inclusione finanziaria. È importante distinguere tra il decreto ministeriale ex art. 126-quater-et-vicies TUB, che individua le categorie aventi diritto alla gratuità del conto di base, e le disposizioni attuative della Banca d'Italia sulle caratteristiche minime del conto di base (art. 126-decies TUB), che si applicano a tutti i titolari di un conto di base indipendentemente dalla gratuità. Le due fonti normative operano su piani distinti: la prima sulla tariffazione, la seconda sul contenuto minimo del servizio.3. Il D.M. 28 luglio 2020: criteri ISEE e categorie beneficiarie
Il decreto ministeriale previsto dall'art. 126-quater-et-vicies TUB è stato adottato il 28 luglio 2020 dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto identifica due macro-categorie di aventi diritto alla gratuità del conto di base: (a) i consumatori appartenenti a fasce di clientela socialmente svantaggiate, individuati in coloro il cui nucleo familiare ha un indicatore ISEE non superiore a 11.600 euro (soglia aggiornabile); e (b) i titolari di trattamenti pensionistici di importo lordo annuo non superiore a 18.000 euro. Per entrambe le categorie, il conto di base è offerto senza spese, incluse le spese di gestione del conto, le commissioni per le operazioni rientranti nel pacchetto minimo e il canone annuale. Il D.M. 2020 specifica anche le procedure di accesso: il consumatore che richiede il conto di base gratuito deve presentare all'intermediario una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti (ISEE o reddito pensionistico), con obbligo di aggiornamento annuale. Gli intermediari non possono richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto. In caso di accertamento della perdita dei requisiti, l'intermediario deve informare tempestivamente il cliente e convertire il rapporto in un conto ordinario con congruo preavviso. Questo sistema si raccorda con la banca dati INPS per la verifica automatizzata dell'ISEE in capo agli intermediari che aderiscono alla convenzione.4. Il sistema del conto di base nel quadro TUB: raccordo con gli artt. 126-decies ss.
L'art. 126-quater-et-vicies TUB si inserisce in un sistema più ampio di disposizioni dedicate al conto di base, che comprende gli artt. 126-decies ss. del medesimo capo. L'art. 126-decies TUB definisce il conto di base e i suoi requisiti minimi (accesso, operazioni incluse, caratteristiche); l'art. 126-undecies TUB disciplina gli obblighi informativi e il documento contenente le spese (FID, Fees Information Document); l'art. 126-duodecies TUB regolamenta le eventuali spese per il conto di base non gratuito; l'art. 126-ter-decies TUB fissa il diritto al conto di base indipendentemente dalla residenza nell'Unione europea. L'art. 126-quater-et-vicies TUB è quindi la norma terminale di questo sotto-sistema: essa garantisce che l'accesso al conto di base non sia solo formalmente disponibile per le categorie svantaggiate, ma sia anche economicamente accessibile attraverso la gratuità. Il sistema normativo PAD rappresenta uno dei più rilevanti interventi di inclusione finanziaria nel diritto bancario europeo. In Italia, la Banca d'Italia ha rilevato, nei propri rapporti sull'inclusione finanziaria (da ultimo il Rapporto annuale 2024), che la percentuale di adulti senza un conto bancario è scesa significativamente dopo l'introduzione del conto di base, dal circa 13% del 2017 a valori inferiori al 7% nel 2024. L'efficacia della norma è tuttavia condizionata dall'effettiva awareness dei consumatori svantaggiati circa il diritto alla gratuità, profilo su cui la BdI ha promosso campagne di informazione in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i patronati.5. Prospettive di evoluzione: PSD3 e revisione della PAD
La Commissione europea sta lavorando alla revisione della direttiva PAD nell'ambito del pacchetto legislativo dei pagamenti al dettaglio (Retail Payments Package), che include anche le proposte PSD3 (COM/2023/366) e PSR (COM/2023/367). La revisione PAD proposta dalla Commissione nel 2023 mantiene e rafforza il diritto al conto di base per le categorie svantaggiate, introducendo tuttavia elementi di maggiore standardizzazione: soglie ISEE e reddituali europee uniformi (anziché nazionali), obbligo di conto di base in formato digitale-only per gli intermediari privi di filiali fisiche, e integrazione con i servizi di identità digitale (eIDAS 2.0) per la verifica automatizzata dei requisiti. Per l'Italia, l'adeguamento alla revisione PAD richiederà una modifica dell'art. 126-quater-et-vicies TUB e del relativo D.M. attuativo, presumibilmente entro il 2026-2027. La norma attuale rimane pienamente vigente fino al recepimento della direttiva rivista.Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 126-quater et vicies TUB sul conto di base gratuito?
L'articolo, introdotto dal D.Lgs. 37/2017 in recepimento della Direttiva 2014/92/UE (PAD - Payment Accounts Directive), garantisce a particolari categorie di consumatori l'accesso gratuito a un conto di pagamento di base. Si applica ai consumatori appartenenti a fasce socialmente svantaggiate e ai titolari di trattamenti pensionistici, secondo i criteri definiti dal decreto del MEF previsto dalla norma stessa. Costituisce la trasposizione italiana dell'art. 18 PAD sull'accessibilità economica del conto, che completa l'attuazione del diritto al conto di base sancito dagli artt. 126-decies ss. TUB.
Chi ha diritto alla gratuità del conto di base secondo il D.M. 28 luglio 2020?
Il decreto attuativo identifica due macro-categorie: (a) i consumatori appartenenti a fasce socialmente svantaggiate, individuati nei nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 11.600 euro (soglia aggiornabile); (b) i titolari di trattamenti pensionistici di importo lordo annuo non superiore a 18.000 euro. Per entrambe le categorie il conto di base è offerto senza spese: gratuite le spese di gestione, le commissioni per le operazioni rientranti nel pacchetto minimo e il canone annuale. La verifica dei requisiti avviene tramite dichiarazione sostitutiva ISEE, con possibilità di raccordo automatizzato con la banca dati INPS.
Quale ruolo hanno il MEF e la Banca d'Italia nell'applicazione della norma?
L'art. 126-quater et vicies è una norma di rinvio dinamico: non definisce direttamente chi ha diritto al conto di base gratuito, ma delega integralmente al decreto MEF la definizione delle categorie beneficiarie e delle condizioni di accesso, previa consultazione della Banca d'Italia. Il ruolo BdI è consultivo in fase di adozione del decreto, ma diventa operativo nei poteri di vigilanza: verifica che banche e IMEL rispettino le condizioni di gratuità, con possibilità di intervento sanzionatorio ex art. 145 TUB in caso di inadempimento. La BdI monitora anche l'effettiva fruizione del conto, pubblicando rapporti periodici sull'inclusione finanziaria.
Quali sono i risultati di inclusione finanziaria della norma?
La Banca d'Italia ha rilevato, nei propri rapporti sull'inclusione finanziaria (da ultimo il Rapporto annuale 2024), che la percentuale di adulti senza un conto bancario è scesa significativamente dopo l'introduzione del conto di base, dal circa 13% del 2017 a valori inferiori al 7% nel 2024. L'efficacia è tuttavia condizionata dall'effettiva awareness dei consumatori svantaggiati circa il diritto alla gratuità: la BdI ha promosso campagne di informazione in collaborazione con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i patronati. La procedura prevede dichiarazione sostitutiva dei requisiti con aggiornamento annuale; gli intermediari non possono richiedere documentazione ulteriore.
Come cambierà la disciplina con la revisione della Direttiva PAD?
La Commissione europea sta lavorando alla revisione PAD nell'ambito del pacchetto Retail Payments (con anche le proposte PSD3 COM/2023/366 e PSR COM/2023/367). La revisione mantiene e rafforza il diritto al conto di base per le categorie svantaggiate, introducendo maggiore standardizzazione: soglie ISEE e reddituali europee uniformi anziché nazionali, obbligo di conto di base in formato digital-only per intermediari privi di filiali fisiche, integrazione con i servizi di identità digitale (eIDAS 2.0) per verifica automatizzata dei requisiti. Per l'Italia l'adeguamento richiederà modifica dell'art. 126-quater et vicies TUB e del relativo D.M. attuativo, presumibilmente entro il 2026-2027.