Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 T.U.IVA – Importazioni non soggette all’imposta.

In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolocome modificato dall’art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217vedasi il comma 5 del citato articolo 8.

“Non sono soggette all’imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’art. 8, nell’art. 8 bis, nonche’ nel secondo comma dell’art. 9 limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9) dello stesso articolo, sempreche’ ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e’ esente dall’imposta o non vi e’ soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorche’ i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;

c-bis) (lettera abrogata);

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) (lettera abrogata);

f) l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche’ quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell’art. 2;

g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;

g-ter) le importazioni di beni per le quali l’imposta e’ dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l’applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.”

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In sintesi

  • Cosa disciplina: le importazioni non soggette all'imposta, le franchigie IVA all'importazione che escludono determinate categorie di beni dall'applicazione dell'imposta in dogana, in coerenza con il principio di neutralità fiscale e con specifiche esigenze sociali ed economiche.
  • Beni equiparati alle esportazioni (lett. a): importazioni di beni indicati nell'art. 8 c. 1 lett. c) (cessioni a esportatori abituali), nell'art. 8-bis (operazioni assimilate alle esportazioni, navi, aeromobili) e nell'art. 9 c. 2 limitatamente ai servizi internazionali, sempreché ricorrano le condizioni dei rispettivi articoli.
  • Campioni gratuiti (lett. b): importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati per impedirne la commercializzazione, in linea con la deroga UE per finalità di marketing.
  • Catch-all (lett. c): ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72 (organismi internazionali); regole speciali per l'oro da investimento ex art. 10 n. 11 con attestazione doganale.
  • Reintroduzioni (lett. d): reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre ricorrendo le condizioni della franchigia doganale.
  • Donazioni umanitarie (lett. f): importazione di beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità di assistenza/beneficenza/educazione/istruzione/studio/ricerca scientifica, e di beni donati a popolazioni colpite da calamità naturali ex L. 996/1970.
Indice dei contenuti

Le franchigie IVA all'importazione: tutela di esigenze fiscali, sociali ed economiche

L'articolo 68 T.U.IVA, nella sua formulazione vigente dal 30 giugno 2021 (per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 di recepimento del «pacchetto e-commerce» UE), elenca le ipotesi in cui le importazioni, pur configurando il presupposto territoriale dell'art. 67 T.U.IVA, non sono soggette all'imposta. Si tratta di un sistema articolato di franchigie ed esenzioni che riflette esigenze diverse: la coerenza sistematica del regime IVA (per evitare doppia tassazione di beni che sarebbero comunque esenti se ceduti internamente), la tutela di finalità sociali e umanitarie, l'agevolazione del commercio internazionale di campioni e prove, le esigenze del commercio digitale UE. La norma è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 per effetto dell'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, ma la sostanza delle franchigie continuerà a operare nel sistema unitario.

La franchigia per beni equiparati alle esportazioni (lett. a)

La lettera a) del primo comma esonera dall'IVA le importazioni di beni indicati: (a) nel primo comma, lettera c) dell'art. 8 T.U.IVA (cessioni a esportatori abituali, il regime degli «acquisti senza pagamento dell'IVA» di cui possono beneficiare gli esportatori abituali ex art. 8 c. 2 con dichiarazione d'intento); (b) nell'art. 8-bis (operazioni assimilate alle esportazioni, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, aeromobili adibiti al traffico internazionale, beni di provviste e dotazioni di tali navi/aeromobili); (c) nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo (servizi internazionali e connessi agli scambi con l'estero).

La logica è di simmetria sistematica: se la cessione di un bene è non imponibile per la sua natura (esportatore abituale, nave/aereo internazionale, beni connessi a servizi internazionali), l'importazione dello stesso bene segue lo stesso regime di non imponibilità. Senza questa franchigia, gli importatori di beni destinati a operatori abilitati al regime di non imponibilità subirebbero un esborso IVA che andrebbe poi recuperato in detrazione, generando un'inutile complicazione amministrativa. La condizione operativa è che ricorrano «le condizioni stabilite nei predetti articoli», quindi i requisiti formali e sostanziali dei rispettivi regimi.

I campioni gratuiti di modico valore (lett. b)

La lettera b) esclude dall'IVA all'importazione i campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati. È una franchigia di lunga tradizione storica, prevista anche dalla normativa doganale UE (art. 86 del Reg. CE 1186/2009 sulla franchigia doganale), che agevola le attività di marketing internazionale e di prospezione commerciale. Le condizioni sono cumulative: (a) gratuità della cessione (il campione non è oggetto di transazione commerciale ma è dato in saggio); (b) modico valore (in linea con la prassi UE, generalmente sotto soglia simbolica); (c) contrassegnatura specifica del campione che lo identifichi come tale e ne impedisca la commercializzazione (es. lacerazione, perforatura, marcatura indelebile «non destinato alla vendita»).

La clausola «catch-all» della lettera c) e l'oro da investimento

La lettera c) svolge funzione di clausola di chiusura del sistema: «ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72». La logica è duplice. Primo profilo: armonizzazione con il regime delle esenzioni IVA interne. Le importazioni di beni la cui cessione interna sarebbe esente ai sensi dell'art. 10 T.U.IVA (operazioni esenti, sangue umano, organi, prestazioni sanitarie con beni accessori, e altre fattispecie tassative) seguono il medesimo regime di esenzione. Secondo profilo: armonizzazione con l'art. 72 T.U.IVA sui rapporti con la NATO, gli organismi internazionali e i corpi diplomatici/consolari, le cui acquisizioni sono escluse dall'IVA italiana per ragioni di immunità o convenzioni internazionali.

Particolare attenzione riserva la norma all'oro da investimento, ai sensi dell'art. 10 n. 11 T.U.IVA: «l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione». La condizione formale è quindi un'attestazione doganale che certifica l'oggettiva qualificazione del bene come «oro da investimento» (purezza, peso, forma, barrette o lingotti standard del LBMA o di analoghi mercati riconosciuti, o monete d'oro elencate da decreto ministeriale aggiornato annualmente). La franchigia IVA è giustificata dalla natura monetaria dell'oro da investimento e dalla sua trattazione come strumento finanziario nei sistemi tributari UE.

La reintroduzione di beni nello stato originario (lett. d)

La lettera d) esenta da IVA «la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale». Si tratta della cosiddetta «merci di ritorno» disciplinata dagli artt. 203-205 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013): beni unionali esportati e successivamente rientranti nel territorio doganale UE entro 3 anni dall'esportazione, nello stato in cui erano stati esportati. La franchigia opera perché l'IVA era stata già assolta o non dovuta sull'operazione originaria di esportazione (regime di non imponibilità ex art. 8 con riconoscimento di esportazione effettiva), e l'imposizione al rientro costituirebbe doppia tassazione di un bene già «uscito e rientrato» dal sistema fiscale italiano.

Le donazioni umanitarie (lett. f)

La lettera f) esenta da IVA all'importazione i beni donati a particolari categorie di soggetti: (a) enti pubblici; (b) associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; (c) popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970 n. 996 (legge sulla protezione civile, oggi sostituita ma il rinvio rimane funzionale ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile).

La condizione di «esclusività» della finalità per le associazioni riconosciute e le fondazioni è particolarmente restrittiva e va verificata documentalmente: lo statuto e l'attività concretamente svolta devono attestare la dedicazione esclusiva alle finalità menzionate, senza commistioni con attività commerciali significative. Per gli enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS ex D.Lgs. 117/2017, la verifica si beneficia della classificazione formale già operata dalla normativa di settore, ma resta necessaria la coerenza tra finalità statutarie e attività effettiva.

Il gas e l'energia attraverso la rete (lett. g-bis)

La lettera g-bis), non riportata integralmente nello stralcio testuale ma rilevante nel sistema, esenta da IVA all'importazione le forniture di gas naturale attraverso un sistema di gas naturale o una rete connessa, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto in un sistema di gas naturale. La logica è che l'IVA su tali forniture viene assolta dal cessionario UE in regime di reverse charge ex art. 17 T.U.IVA, evitando così la duplicazione del prelievo all'introduzione fisica nel territorio. Analoga previsione è prevista per energia elettrica e calore attraverso reti.

Le importazioni in piccoli plichi: il regime IOSS post-2021

Una novità introdotta dal D.Lgs. 83/2021 (riforma del 2021 che ha modificato l'art. 68) è l'eliminazione della franchigia per le importazioni postali di valore intrinseco non superiore a 22 euro, soglia abolita dal 1° luglio 2021. Le importazioni B2C dirette ai consumatori UE provenienti da Paesi terzi sono oggi soggette ad IVA fin dal primo euro. Per evitare disagi operativi al sistema doganale (volumi enormi di piccoli plichi che attivano altrettanti dazi di assolvimento IVA), il sistema UE ha introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), disciplinato dall'art. 7-octies T.U.IVA, che consente al fornitore o alla piattaforma digitale di assolvere centralmente l'IVA in uno Stato membro di identificazione, evitando il pagamento in dogana per ogni singolo plicco. La franchigia IOSS opera fino a 150 euro di valore intrinseco; per importazioni superiori si applica il regime ordinario.

Profili pratici per la consulenza alle imprese e ai non-profit

La conoscenza dell'art. 68 ha rilievo pratico significativo per diverse tipologie di clienti. Esportatori abituali: la lettera a) consente l'acquisto in regime di non imponibilità anche da fornitori extra-UE, purché questi siano disposti a fatturare con regime di non imponibilità (in pratica più complesso che con fornitori italiani, ma operativamente possibile attraverso i regimi di transito doganale e di rappresentanza fiscale). Operatori del settore lusso e moda: la franchigia per campioni gratuiti (lett. b) è operativamente molto utilizzata per spedizioni di prototipi, prove tessuti, sfilate, fiere internazionali. Mondo del Terzo Settore: la lettera f) è uno strumento fondamentale per ETS che ricevono donazioni internazionali di beni umanitari, materiali sanitari, attrezzature per missioni all'estero. La gestione corretta della documentazione doganale (attestazioni, dichiarazioni di destinazione, prove dello statuto e della destinazione effettiva dei beni) è essenziale per beneficiare effettivamente della franchigia. Investitori in oro e metalli preziosi: la lettera c) sull'oro da investimento è funzionale a un settore con volumi finanziari significativi e regole specifiche di compliance doganale; il consulente deve assicurarsi che la qualifica di «oro da investimento» sia formalmente attestata in sede di dichiarazione doganale.

Prassi e linee guida

Risposta a interpello

n. 507 del 2021

Chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 68 DPR 633/1972 in materia di importazioni non soggette a IVA, specie nei casi di importazione di beni la cui cessione interna risulti esente o non imponibile. Indica gli elementi documentali e oggettivi richiesti per la non applicazione dell'imposta in dogana.

Circolare

n. 8/E del 7 aprile 2022

Illustra la nuova ipotesi di non imponibilita' delle importazioni introdotta dal D.Lgs. 72/2022, relativa ai beni destinati alle forze armate nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione, inserita tra le fattispecie di cui all'art. 68 DPR 633/1972.

Domande frequenti

Quali importazioni non sono soggette all'IVA?

L'articolo 68 elenca le importazioni esenti da IVA, tra cui: i beni indicati nell'articolo 8 (cessioni all'esportazione), nell'articolo 8-bis (operazioni assimilate) e nell'articolo 9 (servizi internazionali); i campioni gratuiti di modico valore; i beni donati a enti pubblici, organizzazioni umanitarie e associazioni riconosciute; ulteriori categorie specifiche.

I campioni gratuiti pagano l'IVA all'importazione?

No. Sono esenti da IVA le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati e destinati a finalità promozionali o di prova. La franchigia opera nei limiti previsti dalla normativa doganale e dal Regolamento CE 1186/2009 sulle franchigie doganali, che disciplina le franchigie dai dazi all'importazione.

Le donazioni a enti benefici sono esenti?

Si'. L'articolo prevede l'esenzione per i beni donati a enti pubblici, a organismi privati senza fini di lucro con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e ad associazioni di assistenza riconosciute. L'esenzione e' subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa doganale comunitaria.

Quale e' il fondamento europeo di queste esenzioni?

Le esenzioni all'importazione trovano fondamento nella Direttiva IVA 2006/112/CE (articoli 143-145) e nelle direttive specifiche su determinate categorie di beni. La Direttiva consente agli Stati membri di esentare le importazioni che, se effettuate all'interno del territorio nazionale, sarebbero esenti, in osservanza del principio di neutralita' dell'IVA.

Cosa cambia dal 1 gennaio 2027?

Dal 1 gennaio 2027 l'articolo 68 sarà soppresso dal Decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10, che riorganizza il sistema delle imposte indirette. La disciplina delle importazioni esenti confluira' nel nuovo testo unico, con potenziali semplificazioni e armonizzazioni con la disciplina doganale unionale. Resteranno applicabili le franchigie previste dal diritto UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-10
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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