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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 17 TUPI definisce le funzioni dei dirigenti, ossia dei dirigenti di seconda fascia preposti a uffici non generali.
  • I dirigenti formulano proposte, curano l'attuazione dei progetti, esercitano poteri di spesa e di acquisizione delle entrate.
  • Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
  • Concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari per il fabbisogno triennale di personale.
  • Gestiscono il personale e le risorse finanziarie/strumentali assegnate, valutando i dipendenti ai fini di progressioni e premi.
  • Possono delegare alcune competenze ai dipendenti delle posizioni piu elevate; non si applica l'art. 2103 c.c.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Funzioni dei dirigenti

In vigore dal 9/5/2001

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; (( d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; )) e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ((, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis)) . (( e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. ))

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' articolo 2103 del codice civile .

L'art. 17 del TUPI completa, accanto all'art. 16 (funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali) e all'art. 4 (separazione politica/amministrazione), il quadro della responsabilita gestionale dirigenziale nelle PA. Mentre l'art. 16 disciplina le funzioni dei dirigenti generali (con compiti strategici e di coordinamento di unita organizzative di livello apicale), l'art. 17 si occupa dei dirigenti di seconda fascia, ai quali sono assegnati uffici non di livello generale, ma con autonomia gestionale e responsabilita di risultato.

Inquadramento normativo

La distinzione tra dirigenti generali e dirigenti di seconda fascia riflette l'evoluzione del modello manageriale pubblico avviata con il D.Lgs. 29/1993 e completata dal D.Lgs. 165/2001. La privatizzazione del rapporto dirigenziale (D.Lgs. 80/1998) ha portato anche alla privatizzazione delle responsabilita: il dirigente non e piu un funzionario titolare di un'attribuzione amministrativa per legge, ma un professionista incaricato con contratto, valutato sui risultati. L'art. 17 e dunque il «mansionario» tipico, ma in chiave manageriale, di tale figura.

Funzioni tipiche (comma 1)

Il comma 1 elenca le funzioni tipiche del dirigente: a) formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti generali (collaborazione verso l'alto); b) curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati, adottando atti e provvedimenti ed esercitando poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (responsabilita esterna, art. 4 TUPI); c) svolgere ogni altro compito delegato dai dirigenti generali; d) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici dipendenti e dei responsabili dei procedimenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrere all'individuazione di risorse e profili professionali necessari, anche ai fini del Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6, comma 4, TUPI); e) gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate; e-bis) effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini delle progressioni economiche e tra le aree e della corresponsione di indennita e premi incentivanti.

Il potere di delega (comma 1-bis)

I dirigenti possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, alcune competenze (limitatamente alle lettere b, d ed e del comma 1) a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu elevate nell'ambito dei propri uffici. La delega: i) deve essere fatta per un periodo determinato; ii) deve essere scritta e motivata; iii) non puo riguardare le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al dirigente. La clausola finale e di notevole importanza pratica: «non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile». In altri termini, lo svolgimento di compiti dirigenziali in delega non costituisce promozione automatica, ne genera diritto alla qualifica superiore o all'inquadramento. Si tratta di una deroga al principio civilistico del diritto alle mansioni superiori, motivata dal fatto che nel pubblico impiego l'accesso alla dirigenza richiede sempre procedura concorsuale (art. 28 TUPI). Senza tale clausola, la pratica delle deleghe rischierebbe di generare contenzioso seriale sui passaggi di qualifica.

Poteri sostitutivi

Il potere sostitutivo del dirigente nei confronti dei responsabili dei procedimenti amministrativi inerti (lettera d) e strumento centrale per dare effettivita all'obbligo di concludere il procedimento entro i termini (art. 2 L. 241/1990). Esso e collegato anche all'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990, che impone alle PA di individuare il soggetto cui spettano i poteri sostitutivi. Il dirigente che eserciti il potere sostitutivo adotta egli stesso il provvedimento omesso o sollecita formalmente il responsabile inerte, con possibili conseguenze disciplinari per quest'ultimo.

Profili operativi e valutazione del personale

La valutazione del personale (lettera e-bis), introdotta dalla riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), e responsabilita centrale del dirigente. Il sistema di misurazione e valutazione e disciplinato dagli artt. 7 e segg. del D.Lgs. 150/2009 e prevede valutazioni periodiche, criteri di trasparenza, contraddittorio, possibilita di proposizione di osservazioni. Le valutazioni rilevano per progressioni economiche, indennita di performance, accesso a posizioni organizzative e, in casi gravi, per il licenziamento del dipendente. Il dirigente che valuta in modo arbitrario o non motivato espone l'amministrazione a contenziosi, e puo essere a sua volta valutato negativamente in sede di responsabilita dirigenziale (art. 21).

Coordinamento con altre norme

L'art. 17 si interpreta con: art. 4 (separazione politica-gestione), art. 16 (dirigenti generali), art. 19 (conferimento degli incarichi), art. 21 (responsabilita dirigenziale), art. 53 (incompatibilita), nonche con il D.Lgs. 150/2009 (performance), il D.Lgs. 33/2013 (trasparenza), la L. 190/2012 (anticorruzione). Il dirigente e snodo di tutte queste discipline e ne risponde simultaneamente.

Rischi e responsabilita

Il dirigente risponde sotto diversi profili: i) responsabilita dirigenziale ex art. 21 (mancato raggiungimento degli obiettivi); ii) responsabilita disciplinare per inadempimenti specifici (art. 55 e segg. TUPI); iii) responsabilita amministrativo-contabile per danno erariale; iv) responsabilita penale per i reati propri (peculato, abuso d'ufficio, corruzione). La sovrapposizione richiede un esercizio prudente dei poteri, documentato e tracciato, con valorizzazione delle deleghe formali e dei flussi di responsabilita.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quali sono le funzioni tipiche del dirigente di seconda fascia?

Formulazione di proposte, attuazione dei progetti, gestione del personale e delle risorse, esercizio dei poteri di spesa e di entrata, direzione e controllo degli uffici dipendenti, valutazione del personale e contributo al fabbisogno triennale.

Il dirigente puo delegare le proprie competenze?

Si, ma solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, per periodo determinato e a favore dei dipendenti delle posizioni funzionali piu elevate. Riguarda alcune competenze indicate alle lettere b), d) ed e) del comma 1.

L'aver svolto funzioni dirigenziali in delega da diritto a una promozione?

No, il comma 1-bis esclude espressamente l'applicazione dell'art. 2103 c.c. Lo svolgimento di compiti dirigenziali in delega non genera diritto all'inquadramento o alla qualifica superiore, perche nel pubblico impiego l'accesso alla dirigenza richiede concorso.

Cosa fa il dirigente in caso di inerzia dei responsabili dei procedimenti?

Esercita i poteri sostitutivi, ai sensi della lettera d) dell'art. 17 e dell'art. 2, comma 9-bis, L. 241/1990. Puo adottare egli stesso l'atto omesso o sollecitare il responsabile inerte, con possibili conseguenze disciplinari per quest'ultimo.

Come incide la valutazione del personale fatta dal dirigente?

Rileva per progressioni economiche e tra aree, per la corresponsione di indennita e premi incentivanti, ed eccezionalmente per il licenziamento per scarso rendimento. Deve essere motivata e nel rispetto del principio del merito.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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