Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Patti parasociali
In vigore dal 01/07/1998
1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.
2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio
2001. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l’articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Vedi anche
→TUF art. 206 - Art. 206 TUF - Disposizioni applicabili alle società alle società…→TUF art. 208 - Art. 208 TUF - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sin…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 194 quater TUF – Ordine di porre termine alle violazioni→Art. 194 ter TUF – Articolo 194-ter→Art. 194 bis TUF – Criteri per la determinazione delle sanzioni→Art. 194 TUF – Deleghe di voto→Art. 193 sexies TUF – (Sistemi interni di segnalazione)→Art. 193 quinquies TUF – Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle d…→Art. 193 quater TUF – Articolo 193-quater
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime transitorio dei patti parasociali
L’art. 207 TUF è una disposizione di diritto transitorio che ha disciplinato il regime dei patti parasociali già in vigore alla data di entrata in vigore delle norme del TUF sulla disclosure e il recesso dai patti nelle società quotate (artt. 122-123 TUF). I patti parasociali rilevanti sono quelli che riguardano l’esercizio del voto nelle assemblee, il trasferimento di azioni quotate, la limitazione della libertà di voto dei soci o la direzione unitaria delle società quotate.
Adempimenti obbligatori nel periodo transitorio
I patti già esistenti all’entrata in vigore dell’art. 122 TUF dovevano essere depositati presso il registro delle imprese entro un mese, ai fini della pubblicità ivi prevista. I patti a tempo determinato potevano rimanere efficaci fino al termine convenuto, ma non oltre il 1° luglio 2001: entro tale data dovevano essere adeguati alle nuove regole o cessati. I patti a tempo indeterminato erano soggetti al diritto di recesso con preavviso di sei mesi previsto dall’art. 123 TUF, che è entrato a regime per tutti i patti.
Rilievo attuale
L’art. 207 TUF ha esaurito la sua funzione transitoria da tempo. Mantiene rilievo storico per la comprensione della progressiva introduzione della disciplina della trasparenza sui patti parasociali nel mercato finanziario italiano, che ha contribuito a ridurre l’opacità degli assetti di governance delle società quotate.
Domande frequenti
I patti parasociali nelle quotate devono essere resi pubblici?
Si': la disciplina (artt. 122-123 TUF) impone trasparenza; l'art. 207 e' la norma transitoria che disciplinava i patti gia' esistenti all'entrata in vigore.
Cosa imponeva l'art. 207 per i patti gia' esistenti?
Il deposito presso il registro delle imprese entro un mese dall'entrata in vigore dell'art. 122 TUF.
Fino a quando restavano efficaci i patti a tempo determinato?
Fino al termine pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.
Cosa si applicava ai patti a tempo indeterminato?
L'art. 123 TUF, con il diritto di recesso e il preavviso di sei mesi.
L'art. 207 ha ancora effetti?
No: ha esaurito la funzione transitoria; mantiene rilievo storico per la comprensione dell'introduzione della trasparenza sui patti parasociali.