Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione dei soci
In vigore dal 01/07/1998
1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.
Vedi anche
→TUF art. 127-sexies - Art. 127 sexies TUF - Azioni a voto plurimo→TUF art. 132 - Art. 132 TUF - Acquisto di azioni proprie e della società control…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 126 bis TUF – Integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea e presentazione…→Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima→Art. 125 quater TUF – Sito Internet→Art. 125 ter TUF – Relazioni sulle materie all’ordine del giorno→Art. 125 bis TUF – Avviso di convocazione dell’assemblea→Art. 125 TUF – Articolo abrogato→Art. 124 novies TUF – (Poteri regolamentari)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 130 del Testo Unico della Finanza disciplina un profilo essenziale dei diritti dei soci nelle societa' quotate: il diritto all'informazione preassembleare. La norma stabilisce che i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese. La disposizione si inserisce nel sistema di tutele volte a garantire una partecipazione consapevole alla vita societaria, riconoscendo che il diritto di voto e gli altri diritti assembleari possono essere esercitati in modo effettivo solo se il socio dispone di un'adeguata conoscenza degli atti sui quali e' chiamato a deliberare. L'informazione si configura così come presupposto funzionale dell'esercizio dei diritti corporativi.
Il diritto di visione degli atti depositati
Il nucleo della disposizione e' costituito dal diritto del socio di prendere visione degli atti depositati presso la sede sociale in vista delle assemblee convocate. La documentazione preassembleare comprende tipicamente le relazioni degli amministratori, i bilanci, le proposte di deliberazione e gli altri documenti che illustrano le materie all'ordine del giorno. Consentire al socio l'accesso a tale documentazione significa metterlo in condizione di formarsi un'opinione informata sulle decisioni da assumere. Il diritto di visione e' espressione del principio di trasparenza che governa il rapporto tra la societa' e i suoi soci, e si traduce in un dovere di messa a disposizione degli atti da parte dell'organo amministrativo.
Il diritto di ottenere copia
Accanto al diritto di visione, la norma riconosce al socio il diritto di ottenere copia degli atti, a proprie spese. La possibilita' di acquisire copia della documentazione amplia la portata della tutela informativa, consentendo al socio non solo di consultare gli atti presso la sede, ma di disporne stabilmente per un esame approfondito. La previsione che le spese di copia gravino sul socio rappresenta un equo contemperamento tra l'interesse all'informazione e l'esigenza di non addossare alla societa' oneri sproporzionati, lasciando al socio la scelta di acquisire la documentazione in funzione del proprio effettivo interesse.
Il collegamento con le assemblee convocate
Il diritto di informazione contemplato dalla norma e' funzionalmente collegato alle assemblee già convocate. Questo profilo definisce l'ambito temporale e oggettivo del diritto: esso si attiva in relazione a una specifica convocazione assembleare e ha a oggetto gli atti depositati in vista di quella riunione. La connessione con l'assemblea convocata sottolinea la finalita' della disposizione, che e' quella di assicurare una partecipazione informata alla concreta deliberazione, piuttosto che di riconoscere un generico diritto di accesso alla documentazione sociale. L'informazione e' dunque strumentale all'esercizio consapevole del voto in quella determinata occasione assembleare.
La trasparenza nelle societa' quotate
La collocazione della norma nel TUF, dedicato agli emittenti quotati, ne accentua la valenza in termini di trasparenza del mercato. Nelle societa' ad azionariato diffuso, il diritto di informazione dei soci assume un rilievo particolare, perché contribuisce a ridurre l'asimmetria informativa tra gli amministratori e la massa degli investitori. Garantire ai soci l'accesso alla documentazione preassembleare significa rafforzare la fiducia nel corretto funzionamento dei meccanismi di governo societario e favorire un controllo diffuso sull'operato degli organi sociali. La trasparenza informativa si configura così come strumento di tutela non solo del singolo socio, ma dell'integrita' del mercato nel suo complesso.
Il rapporto con gli altri diritti dei soci
Il diritto di informazione disciplinato dall'art. 130 si coordina con il più ampio sistema dei diritti dei soci nelle societa' quotate, tra cui il diritto di intervento e di voto in assemblea, il diritto di porre domande e il diritto di impugnare le deliberazioni. L'informazione preassembleare costituisce il presupposto logico e cronologico dell'esercizio di tali diritti: senza un'adeguata conoscenza degli atti, la partecipazione assembleare rischierebbe di tradursi in un atto meramente formale. La disposizione assicura percio' l'effettivita' dell'intero complesso dei diritti corporativi, ponendosi come tassello di un sistema integrato di tutele.
La ratio di partecipazione informata
In conclusione, l'art. 130 esprime un principio di fondo del diritto societario dei mercati: la partecipazione consapevole dei soci alla vita della societa'. Riconoscendo il diritto di visione e di copia degli atti depositati per le assemblee convocate, la norma traduce in regola operativa l'esigenza che il socio possa decidere con cognizione di causa. La disposizione, pur nella sua apparente semplicita', svolge una funzione di garanzia di notevole portata, contribuendo a realizzare quel modello di democrazia societaria in cui il potere di decisione si accompagna al diritto di essere adeguatamente informati.
L'asimmetria informativa e il suo contenimento
Il diritto di informazione disciplinato dalla norma assolve una funzione essenziale nel contenimento dell'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra gli organi di gestione e la massa dei soci, specie nelle societa' ad azionariato diffuso. Gli amministratori dispongono di una conoscenza approfondita delle materie sociali, mentre il singolo socio si trova in una posizione di naturale svantaggio informativo. Riconoscendo il diritto di accesso alla documentazione preassembleare, la norma riequilibra parzialmente tale disparita', mettendo il socio in condizione di valutare autonomamente le proposte sottoposte alla sua approvazione. Il contenimento dell'asimmetria informativa e' presupposto di un controllo diffuso e di una dialettica assembleare effettiva.
Modalita' di esercizio e limiti
L'esercizio del diritto di informazione si svolge secondo modalita' che ne assicurano l'effettivita' senza tradursi in un onere sproporzionato per la societa'. Il diritto di visione si esercita presso la sede sociale, in relazione agli atti ivi depositati per l'assemblea convocata; il diritto di copia comporta l'addebito delle relative spese al socio. Tali modalita' contemperano l'interesse del socio all'informazione con l'esigenza di un ordinato svolgimento dell'attività sociale. Il diritto, pur ampio nel suo oggetto, e' funzionalmente delimitato alla documentazione relativa all'assemblea convocata, evitando che si trasformi in un generico e indeterminato potere di accesso agli atti sociali.
Domande frequenti
Quale diritto riconosce l'art. 130 TUF ai soci?
Il diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee gia' convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
Il socio puo' ottenere copia degli atti?
Si'. La norma riconosce il diritto di ottenere copia degli atti depositati, ponendo le relative spese a carico del socio.
A quali assemblee si riferisce il diritto di informazione?
Il diritto si riferisce alle assemblee gia' convocate ed ha a oggetto gli atti depositati in vista di quella specifica riunione.
Perche' e' importante il diritto di informazione dei soci?
Perche' costituisce il presupposto di un esercizio effettivo e consapevole del diritto di voto e degli altri diritti assembleari.
Le spese di copia gravano sulla societa'?
No. La norma prevede espressamente che il diritto di ottenere copia sia esercitato a spese del socio richiedente.