Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 286 c.c.

Articolo abrogato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Articolo soppresso dalla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013)
  • Riguardava la facoltà dell'ascendente di domandare la legittimazione del nipote o discendente naturale
  • L'abolizione della distinzione tra filiazione legittima e naturale ha reso superflua la norma
  • Oggi tutti i figli hanno identico stato giuridico ai sensi dell'art. 315 c.c.
Indice dei contenuti

L'articolo 286 del codice civile, che disciplinava la legittimazione domandata dall'ascendente, è stato soppresso con la riforma della filiazione del 2013, che ha abolito l'istituto della legittimazione.

Ratio della norma

L'articolo 286 c.c. consentiva, nell'impianto codicistico originario del 1942, all'ascendente del genitore defunto di farsi promotore della procedura di legittimazione del nipote o del discendente di linea naturale. La ratio era quella di garantire continuità alla tutela degli interessi familiari anche quando il genitore non fosse più in vita, evitando che la morte del genitore precludesse definitivamente al figlio naturale l'accesso allo status di figlio legittimo.

Analisi del testo

Il testo è soppresso, come indicato dal segno [...]. La norma è stata abrogata nell'ambito della riforma complessiva dell'istituto della filiazione realizzata con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013, che ha eliminato ogni distinzione di status tra figli e con essa l'intera procedura di legittimazione.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile. Le questioni di accertamento della filiazione sono oggi regolate dalle disposizioni generali in materia di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, uniformi per tutti i figli.

Connessioni con altre norme

La norma si collocava nel medesimo contesto sistematico degli artt. 280-289 c.c., tutti coinvolti dalla riforma del 2013. Il riferimento attuale per lo stato giuridico dei figli è l'art. 315 c.c., mentre le azioni di stato sono disciplinate dagli artt. 244 e seguenti c.c.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è figlio naturale

Suo nonno Caio, padre del presunto padre, chiede la legittimazione di Tizio per mantenere la continuità della famiglia.

Caso 2: Mevio muore

Suo padre Sempronio agisce come ascendente per legittimarne il figlio Filano nei confronti della successione.

Domande frequenti

Chi sono gli ascendenti legittimati a chiedere la legittimazione?

Genitori e nonni della linea di cui il figlio farebbe parte dopo la legittimazione.

In quali casi l'ascendente chiede la legittimazione?

Principalmente per questioni ereditarie, diritti di rappresentanza o protezione dell'onore familiare.

La richiesta dell'ascendente ha lo stesso effetto di quella del genitore?

Sì, produce la stessa legittimazione con gli stessi diritti e doveri per il figlio.

È necessario il consenso del figlio?

Se minorenne, la legittimazione avviene a sua protezione. Se maggiorenne, può essere richiesto il consenso secondo le regole generali.

Può l'ascendente agire se il genitore è vivo?

La preferenza è data al genitore. L'ascendente può agire se il genitore è incapace o se vi sono circostanze particolari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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