Testo dell'articoloAbrogato
Art. 286 c.c.
Articolo abrogato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 285 c.c. (abrogato)→Art. 287 c.c. (abrogato)→Art. 284 c.c. (abrogato)→Art. 288 c.c. – Procedura (abrogato)→Art. 283 c.c. (abrogato)→Art. 289 c.c. – Azioni esperibili dopo la legittimazione (abrogato)→Art. 282 c.c. – Legittimazione di figli premorti (abrogato)→Art. 290 c.c. (abrogato)→Art. 281 c.c. – Divieto di legittimazione (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 286 del codice civile, che disciplinava la legittimazione domandata dall'ascendente, è stato soppresso con la riforma della filiazione del 2013, che ha abolito l'istituto della legittimazione.
Ratio della norma
L'articolo 286 c.c. consentiva, nell'impianto codicistico originario del 1942, all'ascendente del genitore defunto di farsi promotore della procedura di legittimazione del nipote o del discendente di linea naturale. La ratio era quella di garantire continuità alla tutela degli interessi familiari anche quando il genitore non fosse più in vita, evitando che la morte del genitore precludesse definitivamente al figlio naturale l'accesso allo status di figlio legittimo.
Analisi del testo
Il testo è soppresso, come indicato dal segno [...]. La norma è stata abrogata nell'ambito della riforma complessiva dell'istituto della filiazione realizzata con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013, che ha eliminato ogni distinzione di status tra figli e con essa l'intera procedura di legittimazione.
Quando si applica
L'articolo non è più applicabile. Le questioni di accertamento della filiazione sono oggi regolate dalle disposizioni generali in materia di riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, uniformi per tutti i figli.
Connessioni con altre norme
La norma si collocava nel medesimo contesto sistematico degli artt. 280-289 c.c., tutti coinvolti dalla riforma del 2013. Il riferimento attuale per lo stato giuridico dei figli è l'art. 315 c.c., mentre le azioni di stato sono disciplinate dagli artt. 244 e seguenti c.c.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è figlio naturale
Suo nonno Caio, padre del presunto padre, chiede la legittimazione di Tizio per mantenere la continuità della famiglia.
Caso 2: Mevio muore
Suo padre Sempronio agisce come ascendente per legittimarne il figlio Filano nei confronti della successione.
Domande frequenti
Chi sono gli ascendenti legittimati a chiedere la legittimazione?
Genitori e nonni della linea di cui il figlio farebbe parte dopo la legittimazione.
In quali casi l'ascendente chiede la legittimazione?
Principalmente per questioni ereditarie, diritti di rappresentanza o protezione dell'onore familiare.
La richiesta dell'ascendente ha lo stesso effetto di quella del genitore?
Sì, produce la stessa legittimazione con gli stessi diritti e doveri per il figlio.
È necessario il consenso del figlio?
Se minorenne, la legittimazione avviene a sua protezione. Se maggiorenne, può essere richiesto il consenso secondo le regole generali.
Può l'ascendente agire se il genitore è vivo?
La preferenza è data al genitore. L'ascendente può agire se il genitore è incapace o se vi sono circostanze particolari.
Fonti consultate: 1 fonte verificate