Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 275 c.c. – Pena in caso di inammissibilità

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato dalla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013).
  • La norma rientrava nel titolo dedicato alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale.
  • Il contenuto originario disciplinava profili processuali o sostanziali oggi assorbiti da altre disposizioni.
  • L'abrogazione è conseguenza dell'unificazione dello stato giuridico di tutti i figli, indipendentemente dalla nascita nel o fuori dal matrimonio.
Indice dei contenuti

L'art. 275 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma della filiazione che ha unificato lo stato giuridico dei figli.

Ratio

L'art. 275 c.c. è stato abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha attuato la delega contenuta nella l. 10 dicembre 2012, n. 219, riformando in modo sistematico il diritto della filiazione. L'obiettivo della riforma era eliminare ogni distinzione normativa tra figli legittimi e figli naturali, unificando lo stato giuridico di tutti i figli sotto il comune denominatore della «filiazione».

Analisi

Prima della riforma del 2012-2013, il codice civile conteneva un articolato corpus di norme specificamente dedicate alla «filiazione naturale» e alla sua dichiarazione giudiziale, distinto dalle norme sulla filiazione nata nel matrimonio. L'art. 275 rientrava in questo insieme di disposizioni che regolavano le condizioni, i presupposti e le modalità per ottenere il riconoscimento giudiziale del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, tale impostazione è stata radicalmente superata: la riforma ha soppresso la distinzione tra filiazione legittima e naturale, introducendo un regime unitario. Le disposizioni ritenute non più compatibili con il nuovo sistema sono state abrogate, tra cui l'art. 275.

Quando si applica

L'articolo non è più applicabile in quanto abrogato. Per le fattispecie già disciplinate dalla norma, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 ss. c.c.) e alle norme processuali del codice di procedura civile.

Connessioni

L. 219/2012 (delega per la riforma della filiazione); d.lgs. 154/2013 (attuazione della riforma); artt. 269-279 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 315 c.c. (stato giuridico della filiazione).

Domande frequenti

Perché l'art. 275 c.c. è stato abrogato?

È stato abrogato dal d.lgs. 154/2013, che ha riformato il diritto della filiazione eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali e unificando il relativo regime giuridico.

Quale riforma ha abrogato l'art. 275 c.c.?

La l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013, che insieme hanno realizzato la riforma organica della filiazione nel codice civile italiano.

Esiste una norma sostitutiva dell'art. 275 c.c.?

Le materie già regolate sono oggi disciplinate dalle disposizioni vigenti in tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 ss. c.c.) e dalle norme processuali applicabili.

L'abrogazione ha effetto retroattivo?

No. Le situazioni giuridiche sorte sotto la vigenza della norma restano disciplinate secondo i principi generali del diritto intertemporale fissati dal d.lgs. 154/2013.

Dove trovare la disciplina attuale sulla filiazione?

Nel Titolo VII del Libro I del codice civile (artt. 231 ss.), come riscritto dalla riforma del 2012-2013, e nelle relative norme processuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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