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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 229 c.c. [Ripetizione del valore in caso di mancanza
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 229 c.c. (regime dotale: ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare) è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 229 c.c., rubricato «Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare», si inseriva nel sistema di liquidazione del regime dotale alla cessazione del matrimonio. La norma disciplinava l'ipotesi in cui i beni dotali non fossero più disponibili in natura, garantendo il diritto alla ripetizione del relativo valore pecuniario.
Analisi
La disposizione si collocava nella fase conclusiva del rapporto dotale, operando come rimedio restitutorio di carattere patrimoniale. Il meccanismo era funzionalmente analogo a quello oggi previsto dall'art. 196 c.c. per la comunione legale. La L. 151/1975 ha abrogato l'art. 229 c.c. nel quadro della soppressione integrale del regime dotale, ritenuto strutturalmente incompatibile con il principio di uguaglianza tra coniugi sancito dall'art. 29 Cost.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione operata dalla L. 151/1975 ne ha eliminato ogni efficacia normativa. Le situazioni dotali anteriori alla riforma sono state regolate dalle disposizioni transitorie della medesima legge.
Connessioni
Norma di riferimento per il parallelismo funzionale: art. 196 c.c. Quadro abrogativo: L. 151/1975. Regime vigente: artt. 177-197 c.c. (comunione legale); artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).
Domande frequenti
L'art. 229 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato integralmente il regime dotale dall'ordinamento italiano.
Cosa disciplinava l'art. 229 c.c.?
Disciplinava il diritto alla ripetizione del valore dei beni dotali quando, alla cessazione del matrimonio, la restituzione in natura non fosse possibile per mancanza o indisponibilità dei beni stessi.
Esiste una norma attuale con funzione analoga a quella dell'art. 229 c.c.?
In parte sì: l'art. 196 c.c. prevede, nell'ambito della comunione legale, una responsabilità sussidiaria dei coniugi quando i beni comuni siano insufficienti a soddisfare i creditori.
Perché il regime dotale è stato abolito?
Il regime dotale era incompatibile con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione, fondandosi su una concezione patriarcale del matrimonio.
Come vengono regolati oggi i diritti patrimoniali del coniuge alla cessazione del matrimonio?
Dipende dal regime patrimoniale adottato: nella comunione legale si procede alla divisione del patrimonio comune; nella separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità dei propri beni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate